Il Club risarcisce il tifoso per "striscione offensivo" in campo
Ma la Cassazione ha detto stop alle liti di poco conto e per il futuro sarà più dura farsi valere

"E’ vero che i club delle squadre di calcio sono tenute al risarcimento del danno nel caso di striscioni offensivi esibiti dalla propria tifoseria nel corso di una partita di calcio? Cristiano - Cavriago"
 
Nella nostra società esiste ed è costituzionalmente garantita la libera manifestazione del pensiero con la parola, con lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 Cost.), tuttavia è ben noto che in talune occasioni tale libertà tende a travalicare i limiti previsti da altre norme costituzionali che tutelano altri diritti fondamentali dell’individuo (diritto all’immagine, all’uguaglianza, alla non discriminazione per motivi di sesso, razza o religione etc..), sconfinando nel “diritto d’offendere”: un diritto che in ogni ordinamento civile non trova alcuna tutela, ma al contrario se commesso da particolari soggetti, con l’utilizzo di determinati mezzi viene sanzionato anche da norme di carattere penale. 
Ma è proprio questo il punto: le norme che vietano e puniscono alcune modalità di manifestazione del pensiero non sono estendibili oltre i casi espressamente previsti e, soprattutto, prevedono soggetti ben precisi cui ancorare la responsabilità. Per farmi capire meglio, prenderò a titolo esemplificativo il caso di un direttore di un quotidiano che consenta la pubblicazione di uno scritto dal contenuto diffamatorio: il nostro codice penale punisce non solo l’autore dell’articolo ma anche il direttore del giornale, giustificando tale addebito di responsabilità con la previsione di una colpa specifica in capo al direttore per non aver opportunamente controllato il contenuto degli articoli. 
E’ evidente che un conto è pretendere da un direttore un controllo sull’operato dei giornalisti sul contenuto dei loro articoli e una cosa è pretendere che una società calcistica possa controllare e conseguentemente impedire l’esibizione di striscioni o manifesti offensivi dell’altrui dignità. Detto ciò, è di quest’estate la sentenza del Giudice di Pace di Napoli (16 giugno 2008) che ha condannato una società calcistica al risarcimento del danno esistenziale lamentato e(presumibilmente)subito da un tifoso a causa degli striscioni offensivi esposti dalla tifoseria avversaria nel corso del match Inter – Napoli. Personalmente concordo con l'impostazione della tutela della parte offesa, anche se si potrebbe dibattere a lungo sugli effettivi responsabili, oggettivamente e per colpa.
Si tratta, tuttavia, di una sentenza priva di precedenti ed anzi recentemente contrapposta dall’autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha messo uno stop definitivo alle cosiddette “liti bagatellari” (sentenza n. 26972, 24 giugno 2008) . La Suprema Corte ha dato una risposta risolutiva ad una certa creatività giuridica che, nel corso di questi ultimi anni, ha portato alla nascita (e, dunque, al risarcimento) del danno da svago domenicale, da tacco da sposa rotto, da coda in autostrada etc.. Insomma secondo la Corte non sono meritevoli di tutela i piccoli stress della vita quotidiana, fino a quando non si traducano in una reale violazione di un diritto costituzionalmente garantito. La sentenza della Corte sembra ribadire l’inesistenza di un diritto ad essere felici o più semplicemente l’impossibilità di ancorare la sussistenza del danno esistenziale agli inconvenienti che incidono in qualche modo sulla qualità della vita. Senza lesione dei diritti fondamentali della persona, non può esserci tutela ed i criteri orientativi per stabilire quando un danno possa dirsi meritevole di trovar ristoro o meglio risarcimento restano, come sempre, quelli della serietà e gravità della lesione. La sentenza della Corte stila un primo elenco dei “non devono essere considerati danno esistenziale” e tra questi, a torto o a ragione, pare rientrare il caso dello striscione offensivo, come quello del mancato godimento della partita di calcio in tv determinato dal black out elettrico.

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