Diritto di recesso nei contratti conclusi mediante servizi di telefonia

Ci scrive Claudia: "Mi hanno proposto per telefono un contratto per usufruire di un nuovo servizio di informazione aggiornata di ora in ora mediante l’invio di sms; al momento ho accettato, ma dopo aver riflettuto meglio, ci ho ripensato ed ora vorrei recedere dal contratto. Come posso fare?"

Il contratto stipulato dalla nostra lettrice è un contratto a distanza concluso mediante servizi di telefonia, puntualmente disciplinato dalla delibera n. 664/06/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, oltre che dagli artt. 45 e seguenti del nuovo codice del consumo (www.codicedelconsumo.it). In materia di esercizio del diritto di recesso, l’art. 5 di questa delibera stabilisce che “l’utente ha il diritto di recedere dal contratto concluso a distanza relativo alla fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”, salvo il diritto dell’utente di esercitare in ogni tempo il recesso senza penali ove vi sia l’oggettiva impossibilità di attivare in concreto il servizio oggetto del contratto (art. 7). Il termine di dieci giorni per l’esercizio del diritto di recesso decorre:

1. per i beni, generalmente dal giorno del ricevimento da parte dell’utente sempre che siano stati rispettati gli obblighi informativi previsti dall’art. 2 della delibera n. 664/06/Cons (es. comunicazione del nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, scopo del contatto, nome e cognome dell’operatore, prezzo del bene, spese di consegna, modalità di pagamento ed esistenza e modalità dell’esercizio del diritto di recesso etc.); se queste informazioni non vengono fornite prima della conclusione del contratto i dieci giorni decorrono dal giorno in cui si otterranno queste informazioni;

2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’art. 2 della delibera, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto.

Il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di sessanta giorni nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo previsto dall’art. 2 comma 6 che prevede l’invio di un modulo al titolare dell’utenza telefonica contenente le informazioni sopra riportate e la comunicazione esplicita ed espressa che egli “ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione, a mezzo fax o posta elettronica”. Il termine per la proposizione del ricorso è ulteriormente innalzato a novanta giorni qualora l’operatore telefonico non abbia soddisfatto l’obbligo previsto dall’art. 52 del codice del consumo e cioè non abbia adeguatamente informato il titolare dell’utenza telefonica dell’esistenza del diritto di recesso e delle sue modalità di esercizio. Il diritto di recesso si può esercitare anche mediante l’invio di fax, mail o telegrammi ma il modo più sicuro resta l’invio di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito dell’operatore entro i termini sopra riportati. E’ importante sapere che l’operatore, qualora il recesso sia esercitato secondo le modalità ed i tempi previsti dalla vigente normativa, non può fare altro che prendere atto del recesso e qualora non disattivi tempestivamente il servizio oggetto del recesso non potrà addebitare all’utente alcun importo per le prestazioni da questo fruite (art. 9, delibera 664/06/Cons) . Nel caso in cui il venditore non volesse adeguarsi alle previsioni di legge (non restituisce la cifra pagata in caso di recesso, non consegna la merce etc..) il consumatore deve procedere mediante una raccomandata a/r di messa in mora.

Anche il consumatore non è privo di obblighi: costui infatti, qualora sia già avvenuta la consegna del bene è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del venditore secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto (il termine per la restituzione non può comunque essere inferiore a 10 giorni).Ovviamente per i contratti riguardanti la vendita di bene, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. Le sole spese dovute dal consumatore saranno, dunque, quelle necessarie per la restituzione del bene al mittente.

Sebbene il diritto di recesso sia una clausola essenziale del contratto a distanza, è importante sapere che il codice del consumo agli articoli 51 e 55 indica le tipologie di contratto per cui non è previsto l'esercizio del diritto di recesso. Si trattta per lo più dei contrattidi fornitura di giornali, di prodotti audiovisivi e di bei confezionati su misura.

Archivio Blog