La locuzione "mezzi di sussistenza" si trova in particolare nell’art. 570 del codice penale il quale punisce con la reclusione sino ad un anno o con la multa da 103 a 1.032 € chiunque faccia mancare, appunto, i "mezzi di sussistenza" ai discendenti minori di età. Poiché negli anni il concetto di “mezzi di sussistenza” ha subito delle trasformazioni, dovute, per lo più all’evoluzione culturale e tecnologica della società, la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia (n. 45809 dell’11 dicembre 2008) ha stabilito che “nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall’art. 570 c.p., comma 2 n. 2, (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento) debbono ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”. La Corte, nell’indicata sentenza, non solo ha ricompresso nella nozione di mezzi di sussistenza anche “optional” sino ad oggi non considerati, ma ha ribadito (in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale) che lo stato di bisogno dei minore non deve essere oggetto di prova, dal momento che, per legge, lo stesso si presume (ed in effetti chi ha figli sa bene che è così e non solo quando si tratta di minori).
Claudia, dalla provincia di Reggio Emilia, ci sottopone una domanda che mi è parsa particolarmente interessante: “Nel riportare episodi di cronaca, finoa che punto i giornali possono pubblicare dettagli che violino la riservatezza e la dignità delle vittime?”.
Benvenuta in una giungla in cui l’interesse alla tutela della Privacy e il rispetto della deontologia professionale duellano con il profitto generato dalle copie vendute. La tutela esiste ed è stata ribadita anche dal Garante affrontando, con provvedimento del 13 ottobre 2008, il caso di un quotidiano veneto che aveva dato notizia di un’aggressione e di una violenza sessuale subite da una donna da parte del coniuge da cui era legalmente separata. Nell’articolo venivano rese note l’identità della vittima, la sua professione unitamente all’indirizzo dove la esercitava, l’indirizzo dove la donna viveva col marito e l’attuale indirizzo con relativa fotografia. Neppure l’anagrafe avrebbe potuto tanto! La donna si era lamentata, segnalando al Garante, oltre alla violazione della propria dignità, anche il rischio dei danni che la pubblicazione di tali informazioni poteva arrecare alla personalità del figlio minore, nel caso in cui fosse venuto a conoscenza dei fatti tramite i mezzi di informazione. Il Garante ha dichiarato fondata la segnalazione della donna, ribadendo prima di tutto che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Nel caso specifico, l’episodio avrebbe potuto essere documentato correttamente senza la necessità di inserire i riferimenti in grado di portare all’identificazione della vittima del reato, anche in considerazione del fatto che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono soggette ad una rigorosa tutela, anche quando sono trattate nell'ambito di attività giornalistica. L’articolo è risultato quindi pubblicato in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e del Codice deontologico dei giornalisti. Il Garante ha così vietato all’editore del quotidiano l’ulteriore pubblicazione delle generalità, della professione unitamente al luogo dove viene esercitata, degli indirizzi e delle foto dell'abitazione della donna.
Se mi è permessa una minima divagazione sul tema, ritengo che ci si spinga spesso oltre i limiti, ma il cittadino a digiuno di informazioni sui propri diritti e su come possono essere tutelati, rinuncia spesso ad avviare pratiche nel proprio interesse. Del resto, il noto tema delle intercettazioni pubblicate dai quotidiani è una dimostrazione lampante di come la privacy del cittadino sia finita spesso sotto i piedi: due intercettati parlano tra loro delle presunte performances sessuali della soubrette di turno e le sciocchezze che si dicono, peraltro ben poco attinenti con le circostanze che hanno determinato l’autorizzazione ad effettuare le intercettazioni, finiscono a quattro colonne sui quotidiani e rovinano per sempre la carriera della ragazza. Nessuno potrà essere accusato di diffamazione, tantomeno i due intercettati, che ovviamente pensavano di parlare tra loro in via confidenziale.
Prima ancora di diritto alla privacy e di ordine deontologico, ritengo che la questione appartenga alla sfera dell’intelligenza e del buon gusto. Ancor pià grave, tornando al tema posto da Claudia, se a fare le spese di un giornalismo deviato è la vittima di una violenza, che diverrà vittima anche dell’informazione.
L’argomento può essere approfondito sul sito internet del Garante per la Privacy: www.garanteprivacy.it .
Ogni sabato mattina, nell’ambito della trasmissione televisiva “Vivere Meglio”, in onda su Rete4, rispondiamo ai lettori e alle lettrici che ci scrivono da tutta Italia. L’ultima lettera ricevuta dalla redazione del programma è in linea con l’inchiesta che il nostro quotidiano ha dedicato al tema della violenza sulle donne, spesso perpetuata in ambito familiare, che non può e non deve essere intesa come circoscritta alla violenza fisica: “Le scrivo perché si parla spesso dei soprusi che in altri stati culturalmente arretrati le donne subiscono, fisicamente e moralmente tra le mura di casa e nella società. Io sono italiana, nata e cresciuta in un paese di collina del Nord e sposata da cinque anni con un italiano. La gelosia di mio marito ha raggiunto, dopo il matrimonio, livelli inverosimili al punto che non sono più libera di uscire di casa da sola a piedi. I miei spostamenti sono controllati dalle telecamere che dice di avere installato per proteggere la nostra casa dai ladri e scommetterei di essere controllata anche tramite suoi amici e forse strumenti collegati al telefono.
Non ho necessità particolari e non ho mai frequentato discoteche o luoghi di divertimento serale. Non credo però che si possa vivere in questo modo, anche perché l’atteggiamento di mio marito è diventato, sull’argomento, minaccioso. Ma cosa posso fare? Soprattutto, anche se immagino sia mio diritto farmi valere, ci rendiamo conto di quanto sia difficile all’interno di un rapporto di coppia far venire fuori la questione in termini “legali”? Grazie per lo sfogo. Sono convinta che le donne che vivono oppresse ma non avranno mai l’opportunità di segnalarlo, siano moltissime”.
La pensiamo esattamente come la nostra lettrice, che ovviamente ha più di un motivo per mantenere l’anonimato. E’ proprio per questo che riteniamo importante che alle donne sia fornito il primo strumento per trovare il coraggio di uscire dalla gabbia in cui sono costrette: l’informazione sulle possibilità di tutela. Il marito della telespettatricerischia di essere condannato per il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 del codice penale. Lo ha stabilito, per un caso che appare molto simile, la Corte di Cassazione con sentenza n. 31158/2007, confermando la misura cautelare, rivolta al marito e già emessa dal Tribunale del riesame di Lecce, del divieto di dimora nello stesso Comune di residenza della moglie.
Il caso ha riguardato un marito che in diverse occasioni aveva obbligato la moglie a “modificare le proprie abitudini di vita, rinunciando ad uscire a piedi e, comunque, a limitare le proprie uscite, a vivere chiusa in casa, controllando continuamente le immagini provenienti da una telecamera esterna appositamente installata…”.
Secondo i giudici della Suprema Corte il comportamento del marito non era frutto di “attenzioni amorose” come sostenuto dall’indagato, ma era diventato “un sistema di reiterate molestie e minacce tali non solo da costringere la persona offesa a un radicale cambiamento del suo stile di vita, ma a tollerare anche pesanti intrusioni nella sua vita privata e nella sfera della sua riservatezza”.
Si evidenzia in questa sentenza l’attenzione, che auspichiamo sia sempre maggiore, anche nei confronti delle forme di violenza che non si effettuano con le mani o con le armi, ma con la coercizione psicologica, con il controllo e con la limitazione della libertà personale. Con l’approvazione della normativa sugli atti persecutori, definita “stalking” sarà punito chiunque minaccia o molesta in maniera prolungata o ripetuta qualunque persona, in modo tale da provocare ansia, paura, o un fondato timore per l'incolumità propria o dei familiari, o da provocare un cambiamento del proprio stile di vita. La pena sarà la reclusione da sei mesi a quattro anni, che viene aumentata nel caso in cui la molestia provenga dal coniuge o da un familiare. Anche in questo caso, tuttavia, sarà necessaria la querela della parte offesa, tranne casi particolari, ma sarà anche possibile chiedere l’intervento preventivo del questore che potrà intervenire con un’ammonizione. Qualora il comportamento dell’ammonito non cambi, le pene nei suoi confronti saranno aumentate. La nostra lettrice dovrà trovare il coraggio di dire “stop”. Attendere spesso significa non cambiare mai oppure, nei casi più sfortunati o gravi, arrivare troppo tardi rispetto al rischio dell’incolumità personale. In ogni caso le sarà utile, anche solo per maturare la decisione con più elementi a disposizione, rivolgersi ad un avvocato penalista: lo faccia magari accompagnata da un’amica, che all’occorrenza e nel caso di controllo potrà riferire a suo marito di essere stata la reale beneficiaria del colloquio. Individui un centro antiviolenza nella sua provincia di residenza e per qualsiasi informazione telefoni semplicemente al servizio antiviolenza che il Ministero delle Pari opportunità ha attivato su tutto il territorio italiano: il numero è il 1522. Non è necessario alcun prefisso, è raggiungibile anche con un telefono cellulare ed è attivo 24 ore si 24.
Abbiamo risposto alla nostra lettrice anche nel corso del programma televisivo:
Chi lo considera un fenomeno prettamente estivo, purtroppo è fuori strada. In questo caso, soprattutto a Natale, meglio comunque essere fuori strada che, a sorpresa, in mezzo alla strada. Sorte, questa, purtroppo riservata a molti “amici dell’uomo”, scaricati sotto l’albero sbagliato, quello al ciglio della strada, nell’imminenza delle ferie invernali.
Il reato in cui incorre l’animale (non quello scaricato, intendiamoci, ma lo scaricante) è quello previsto dall’art. 727 del nostro codice penale e punibile con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 €. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio e prima di approfondire il tema è opportuno chiarire alcuni punti chiave del diritto procedurale, proprio per non vanificare le possibilità punitive offerte dal nostro ordinamento, soprattutto in presenza di fatti così poco umani, eppure così frequenti.
I reati previsti dal codice penale si suddividono in delitti e contravvenzioni e queste ultime sono generalmente tutte procedibili d’ufficio. Un reato è procedibile d’ufficio quando l’Autorità Giudiziaria, acquisita la notizia del fatto di reato, ha il dovere di dare il via alle indagini e, dunque, al procedimento penale sino alla sentenza di primo grado.
I reati proseguibili a querela sono, invece, quei reati che per la punizione del colpevole richiedono un’attività della parte offesa ovvero la proposizione di un atto di denuncia – querela nel termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento lesivo.
Semplificando: in alcuni casi è sufficiente “informare” l’Autorità Giudiziaria di un determinato fatto e questa provvederà d’ufficio ad avviare le indagini ed ogni altra fase del procedimento, in altri è chi ha subito il fatto che deve querelare chi lo ha commesso e ciò entro termini anche temporali ben precisi, ferma la possibilità di chiedere un risarcimento economico in sede civile in tempi diversi.
La querela è un atto che non prevede particolari formalità, ma è sempre meglio farsi assistere da qualcuno del mestiere, in pratica un avvocato, per assicurarsi che la stessa raggiunga il suo scopo: l’inizio e la prosecuzione di un procedimento a carico del presunto colpevole.
Come abbiamo detto, il reato di abbandono di animali è fortunatamente procedibile d’ufficio, tuttavia perché l’Autorità Giudiziaria venga a conoscenza del fatto è opportuno sporgere denuncia presso gli uffici competenti. La denuncia può essere scritta od orale. In quest’ultimo caso le dichiarazioni dovranno essere verbalizzate da chi riceve la denuncia (è quello che accade quando ci si reca dai Carabinieri o dalla Polizia e si sporge denuncia raccontando i fatti al referente incaricato che diligentemente li batte a macchina e successivamente li sottopone alla nostra sottoscrizione). La denuncia scritta deve contenere: le le generalità (luogo e data di nascita) e la residenza del denunciante; una dettagliata descrizione del fatto; tutto quanto può essere utile all’Autorità per risalire all’autore del reato (nel caso di abbandono di animali, non sempre è possibile - anzi quasi mai - risalire al nome e cognome del colpevole, si potrà però prendere nota della targa del veicolo ed inserire il numero nella denuncia); l’indicazione espressa della volontà che il colpevole sia perseguito penalmente per tutti i reati che l’Autorità dovesse ravvisare, oltre all’indicazione, se si ha il dubbio che il reato sia perseguibile a querela, che la presente denuncia sarà da intendersi quale querela contro i coloro che risulteranno autori del fatto incriminato; l’indicazione ai sensi degli articoli 406 e 408 c.p.p. con la quale si chiede di essere informati nel caso di proroga delle indagini ovvero di archiviazione del procedimento (in caso contrario non sapremo mai com’è andata a finire).
La denuncia – querela deve essere depositata presso gli Uffici della Procura della Repubblica oppure presso gli uffici di Polizia Giudiziaria.
E’ ovvio che in poche righe non potevamo fare altro che sintetizzare un compendio generico. L’intento è quello di sensibilizzare, indipendentemente dall’esito della denuncia, per non lasciare impunito chi regala all’animale, con crudeltà squisitamente umana, un futuro incerto e un ricordo indelebile nel cuore.
Buon Natale.
Alcune divagazioni televisive a "Vivere Meglio" sui rapporti tra animali e i loro padroni ai seguenti indirizzi:
In questa puntata di "Vivere Meglio", protagonisti sono coloro che si guadagnano una contravvenzione pur di salvare la vita al loro animale: it.youtube.com/watch
Dall'archivio video di "Vivere Meglio", in onda ogni sabato mattina su Rete4, abbiamo linkato un nostro intervento del 2006, relativo agli animali e ai loro diritti: