Il Parlamento ha votato l'articolo 23bis del decreto legge 112 del ministro Tremonti, che afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere sottomessa alle regole dell'economia capitalistica. Così il governo ha sancito che in Italia l'acqua non sara' piu' un bene pubblico ma una merce, e quindi sara' gestita da multinazionali. Vorrei sapere se cio' è ufficiale e veritiero ed eventualmente se vi è la possibilita, in qualche modo, di opporsi a questo ennesimo abuso di potere. L'acqua è e deve restare un bene dell'umanita'!
L'art. 23-bis, piaccia o non piaccia, esiste veramente. Pensando di fare cosa gradita, Le riporto il testo integrale dell'articolo da Lei "incriminato": Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. 2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. 3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. 5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. 6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale. 8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3. 9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. 10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua; e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. 11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Volevo proporvi un caso che mi riguarda e che riguarda, come vedo dai tanti affollatissimi forum, milioni di cittadini vessati. La questione riguarda le telefonate anonime o ID sconosciuto che imperversano sui telefoni di rete fissa e cellulari. Veniamo a noi. Dal mese di settembre 2008 ho iniziato ad avere telefonate (circa 20 al giorno) sul telefono fisso e poi anche sul cellulare da anonimo o senza ID che alla risposta non parla e riattacca. Il gestore di telefonia mi ha detto che non potevano farmi sapere il numero anonimo per questione di privacy e mi hanno consigliato di fare denuncia a i Carabinieri. Fatto subito ma ho capito che si andava per tempi lunghi e se non c'erano minacce o altro il Magistrato difficilmente avrebbe provveduto a far mettere sotto controllo il telefono di casa o quantomeno ad avere i tabulati per risalire al o ai numeri anonimi. Prevenzione zero e si è messi alla mercè di persone che potrebbero mettere in atto azioni imprevedibili di ogni tipo. Infatti fino ad oggi nessuna risposta. Ho quindi disdetto il contratto telefonico e ne ho rifatto un altro chiedendo espressamente di darmi un nuovo numero e che non fosse negli elenchi telefonici. Risultato: la mattina alle ore 8,00 mi comunicano l'attivazione del nuovo numero e nel pomeriggio stesso alle 16,00 sono ripartite queste telefonate che continuano giornalmente. Ho fatto, quindi, denuncia alla stessa xxx, alla xxxx (sembra che sia questa comunque per tutti a gestire i numeri telefonici) e all'AGI (garante per la telefonia). Devo dedurre che questa o queste persone siano in grado di risalire in breve tempo - meno di un giorno - ai numeri telefonici anche se doveva essere garantito l'anonimato. Al momento nessuna risposta da nessuno di questi. Insomma Vi chiedo se la legge sulla privacy sia stata fatta come la maggior parte delle leggi italiane a forte garanzia per delinquenti, scocciatori, etc. senza mai tener conto della privacy e della sicurezza di onesti cittadini che avrebbero pure il diritto di conoscere la provenienza delle telefonate, visto che anche se solo telefonando, la legge consente di entrare impunemente e a qualsiasi ora in casa altrui.
Il problema del disturbo causato dalle telefonate anonime affligge moltissime persone, le quali quasi sempre per potersi difendere chiedono di cambiare il proprio numero telefonico e/o di non essere inseriti in alcun elenco. In realtà il modo per difendersi dalle suddette telefonate c'è, senza dover ricorrere alla polizia di Stato. Ebbene, come ci si può difendere dalle telefonate anonime? Occorre fare riferimento all’art. 127 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che precisamente recita quanto segue: “1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. 2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore. 3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. 4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministero delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. In pratica, la procedura di cui sopra consente ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.
Ho una casa di proprietà con cortile interno il quale lo usiamo come parcheggio, per accedere a questo cortile si passa da un parcheggio che è di proprietà del comune. Ma il passaggio che dovrebbe essere sempre libero per farci passare e sempre occupato da altre machine che sono semplicemente parcheggiate. Chiamiamo i carabinieri e non possono rimuovere l'auto perchè non c'è nessun cartello che divieti la sosta. Ci siamo informati dai vigili urbani, i quali hanno detto che dobbiamo pagare una tassa annuale al comune per avere il passo carraio... Io e mia moglie ci chiedevamo se è giusto pagare per entrare a casa nostra, quando è un diritto. Se dobbiamo pagare per avere il passo carraio lo faremo ma ci sembra un abuso. Perchè si paga ancora abbastanza al comune in altre forme anche se non si chiama più ici.
Tra le tante tasse che si devono pagare per la casa (nonostante l'abolizione dell'ICI) vi rientra - purtroppo - anche la tassa sui passi carrai, tassa che si paga al Comune per accedere dalla proprietà privata alla strada comunale con l'automobile. Pertanto, non è possibile trovare altro rimedio se non quello di pagare (spesa che può essere però ripartita ai sensi dell'art. 1123 del codice civile tra i condomini di uno stesso edificio, sempre che ci sia un condominio e non una casa singola).
E' possibile rivolgersi al giudice per ottenere il pagamento di un debito di gioco?
No, non è possibile, in quanto la legge non riconosce i debiti di gioco degni di ricevere tutela giudiziaria.
I debiti di gioco e di scommessa rientrano giuridicamente nella categoria delle c.d. obbligazioni naturali, cioè obbligazioni prestate in esecuzione di doveri morali o sociali. Che cosa significa? Significa che il giocatore o lo scommettitore non è giuridicamente tenuto a pagare la posta e pertanto chi ha vinto al gioco, anche se si tratti di gioco o di scommessa non proibiti, non ha azione in giudizio per ottenere il pagamento della posta vinta.
Però, il perdente che abbia spontaneamente pagato il debito naturale non può chiedere la restituzione di ciò che ha pagato; il vincitore potrà quindi, in tal caso, trattenere tranquillamente la somma ricevuta. Va precisato che la restituzione della posta può essere pretesa, per via legale, se il perdente è incapace o se la perdita è stata provocata dalla condotta fraudolenta di chi ha ricevuto il pagamento.
Per dovere di completezza, va, infine, sottolineato che l'azione giudiziaria a favore del creditore è ammessa nei casi previsti dalla legge (ad es. competizioni sportive o lotterie autorizzate).
A chi può rivolgersi una persona anziana che si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi economici?
Può nominare un "amministratore di sostegno", figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, avente la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia (ad es. anziani, disabili, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
La nomina dell'amministratore di sostegno può essere richiesta, senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato, dallo stesso beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.
La domanda relativa alla nomina dell'amministratore di sostegno è proposta con richiesta al giudice tutelare del luogo in cui "la persona priva di autonomia" ha la propria residenza o domicilio; il giudice tutelare provvede entro 60 giorni con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; inoltre, l'amministratore di sostegno deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, può essere proposto ricorso al giudice tutelare che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
Avrei bisogno di informazioni riguardante assicurazioni vita. Ho aperto una posizione assicurativa vita ventennale con una assicurazione, e la pago ormai da 11 anni. Ho chiesto un prestito di 2000 € anni fa, in futuro posso riversarli e quindi continuare normalmente o pagare annualmente una rata d'interesse sui soli che mancano fino a fine contratto e sottraendo dal totale 2000 € già presi. La mia domanda è: Se voglio riscattarla come faccio a conteggiare gli interessi che dovrei avere? So solo che ho diritto ad un 4% previsto annuo e ho da pagare una % per chiusura anticipata. Chiedo questo perchè ho congelato e poi riscattato l'assicurazione di mia moglie pagata per tre anni e con un contratto ventennale e di interessi nemmeno l'ombra.
Gli unici in grado di poterLe rispondere adeguatamente sono gli assicuratori di Alleanza che hanno stipulato le due assicurazioni in oggetto. Certamente, se mancano all'appello gli interessi che l'assicurazione di Sua moglie aveva maturato, consiglio di contestare l'ammanco formalmente, anche con l'ausilio di un avvocato laddove sia necessario.
In quali forme il testamento può essere redatto?
Il testamento è un atto formale; per essere valido deve essere redatto in una delle forme di legge:
1) Testamento olografo: scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni. La data serve ad accertare la capacità del testatore al momento della redazione e, nel caso di due o più testamenti redatti dallo stesso testatore, consente di individuare il testamento più recente, che può contenere disposizioni incompatibili con quelle contenute nei precedenti, che vengono così tacitamente revocate. E' infatti importante ricordare che il testamento è un atto revocabile e che il testatore può revocarlo o modificarlo fino all'ultimo momento della sua vita. Lo può revocare in modo espresso, con atto pubblico o con dichiarazione contenuta in un nuovo testamento, o in modo tacito, cancellando o distruggendo il testamento o dando vita ad un nuovo testamento con contenuto incompatibile con il precedente.
2) Testamento pubblico: redatto per iscritto da un notaio cui il testatore dichiara le sue ultime volontà in presenza di almeno due testimoni. Il notaio rilegge il testamento al testatore in presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento, e l'ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Il testamento deve contenere la menzione dell'osservanza di codeste formalità. Il testamento pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni che il notaio attesta essere state espresse in sua presenza.
3) Testamento segreto: può essere scritto su un qualunque foglio (c.d. scheda testamentaria) dal testatore o da un terzo o con mezzi meccanici. La scheda testamentaria, non necessariamente autografa, deve essere sempre sottoscritta dal testatore. Il testatore che sa leggere, ma non sa scrivere o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata o la fa sigillare in presenza del notaio e dei testimoni e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Per l'eseguibilità del testamento olografo e del testamento segreto la legge richiede che essi siano pubblicati da un notaio (che redige apposito verbale), dopo l'apertura della successione. Provvede alla pubblicazione il notaio depositario del testamento segreto, quello cui sia stato eventualmente consegnato dal testatore il testamento olografo o quello a cui sia stato consegnato il testamento olografo da chiunque ne fosse in possesso.
E' importante ricordare che accanto alle disposizioni patrimoniali (quali l'istituzione di eredi o di uno o più legati) il testamento può contenere disposizioni non patrimoniali come il riconoscimento del figlio naturale o la riabilitazione dell'indegno a succedere (c.d. contenuto atipico del testamento).
Lamento il fatto che sono tre settimane consecutive che stazionano davanti alla Azienda circa 20 roulotte di nomadi, arrivano tutte le sere dalle 20,00 alle 21,00 e tra l'altro ci troviamo questi un po' d'appertutto in quanto per la loro necessità di trovare un posto per fare i bisogni..... davanti al cancello, dietro all'azienda è diventata una cosa esageratamente sporca già stamattina xxx aveva cercato di fare un po' di pulizia ma è tempo sprecato. Vi invito a venirci a trovare. Dove sono i Vigili o Carabinieri per fare almeno un controllo! Ci rendiamo conto che le esigenze di un paese sono vaste ma almeno dateci una mano. Nel gennaio 2007 abbiamo risposto all'Ufficio Attività produttive che siamo disponibili alla chiusura della strada mediante autorizzazione telematica ma evidentemente nessuno puo' capire il ns. disagio. Nessuno si è piu' fatto sentire. Le Aziende non si possono lasciare incustodite!!!! Questi entrano da tutte le parti. Io sono disponibile ad accollarmi tutti i costi della stanga automatica purchè si risolva il problema.
Leggiamo per conoscenza la lettera inviata al Sindaco, autorità preposta a garantire l'odine pubblico. Pertanto, bene ha fatto a chiederne l'intervento. In caso di inerzia del Sindaco, consiglio di sollecitarne l'intervento con l'ausilio del Difensore Civico.
Mi chiamo Rosanna e ho bisogno di sottoporvi due quesiti ai quali spero potrete darmi delle risposte. QESITO 1. Io sono dipendente di una azienda del terziario. In questo momento sono in maternità facoltativa (Ho partorito in gennaio 2007) in quanto avendo avuto due gemelle mi spetta doppio congedo facoltativo 6+6 mesi. Ho già chiesto alla mia azienda se era possibile avere un part-time al mio rientro (prima delle maternità lavoravo 8 ore al giorno ma ero impegnata per 12 in quanto il tragitto per arrivare in ufficio è abbastanza lungo e inoltre proprio per questo motivo non tornavo a casa durante le due ore di pausa) ma come ovviamente mi aspettavo la mia richiesta non è stata accolta (part-time 4 ore) e quindi mi vedo costretta a cercarmi un nuovo posto di lavoro. Il quesito è il seguente: so che c'è una legge che prevede per la dipendente in maternità di poter dare le proprie dimissioni senza dover effettuare il periodo di preavviso... ma entro quando devo dare le mie dimissione entro l'ultimo giorno della scadenza della maternità facoltativa o entro il compimento dell'anno delle bambine quindi gennaio 2008. In merito a questa domanda quando mi darete la risposta vi sarei grata se vi dareste anche dei riferimenti normativi. 2° QUESITO. Nel 2004 ho acuistato una casa e come succede obbligatoriamente in questi casi, bisogna fare tutte le volture delle varie utenze al nuovo nome e al nuovo indirizzo; il problema personalmente l'ho avuto con la XXXX. Spiego meglio. Sin dal primo momento ho chiesto alla società di poter mantenere il vecchio numero telefonico ma mi è stato risposto che non era possibile in quanto cambiavo distretto di appartenza e quindi anche se scontenta ho dovuto accettare il nuovo numero telefonico.Fino a quì tutto normale se non fosse che da quando ho ricevuto questo numero sono iniziati i problemi:abbiamo cominciato a ricevere un numero infinito di telefonate da persone che cercavano il vecchio titolare del numero che neanche a immaginarlo è un ex sindaco di un paese quì vicino quindi vi lascio immaginare....e in più come se questo non bastasse riceviamo sempre dallo stesso numero ad ogni ora telefonate da parte di una persona che fa il numero e mette giù per decine di volte al giorno.Ma non è tutto.....per un caso fortuito siamo riusciti a metterci in cottatto con i vecchi possessori del numero che ci hanno raccontato che loro sono stati costretti a cambiare numero per lo stesso motivo che lamento io (continue telefonate dallo stesso numero per più volte al giorno e a qualsiasi ora!) e ci hanno dato un'informazione in più: la persona che compone il nostro numero (siamo riusciti a risalire a nome e cognome della persona) ha dei problemi psicologici e che ha in testa solo questo numero che apparteneva a dei suoi vecchi conoscenti. Il mio quesito è: posso fare qualcosa contro la XXXX che nonostante il cambiamento del numero da parte dei vecchi possessori per gli stessi mie motivi ha assegnato nuovamente lo stesso numero anzichè eliminarlo? Senza contare i danni che mi arreca perchè come ripeto avendo due bambine piccole che spesso dormono, il ricevere delle telefonate una di seguito all'altra ne provoca il risveglio. So che potrei anche io cambiare il numero ma perchè mi devo accollare io la spesa se era una situazione già esistente e che il vecchio possessore del numero sarebbe disposto a dichiarare.Insomma posso fare qualcosa contro la sociètà ed eventualmente chiedere anche dei danni? Un'ultima cosa mi dareste delle indicazioni su come posso diventare vostro socio ed eventualmente dirmi gli eventuali costi per poter aderire alla vostra associazione.
Quanto al primo quesito, le dimissioni anche se in maternità vanno date con preavviso. Il termine è quello stabilito nel contratto, che non deve essere comunque inferiore a 8 giorni. Sottolineo che le dimissioni in maternità sono nulle se le stesse non vengono confermate entro 1 mese alla Direzione provinciale del lavoro, la quale dovrà accertare la reale volontà della dipendente di recedere dal rapporto di lavoro (infatti i datori possono indurre le lavoratrici in maternità a presentare le dimissioni per aggirare così il divieto di licenziamento in maternità). Le ricordo che è possibile rassegnare le dimissioni senza preavviso per i seguiti motivi (indicati dai giudici):
- il mancato pagamento di una parte consistente della retribuzione;
- il mancato versamento dei contributi previdenziali;
- una significativa dequalificazione;
- la violazione degli obblighi di sicurezza;
- l'effettuazione di indagini o di controlli vietati.
Va, infine, analizzato il rifiuto da parte del datore di concederle il part-time; è un rifiuto legittimo, in quanto la legge prevede l'obbligo per il datore di concedere il tempo parziale solo se a richiederlo sia un lavoratore malato di tumore. Un escamotage al quale forse non ha pensato potrebbe essere quello di chiedere i permessi per l'allattamento utilizzabili fino al primo anno di vita di un figlio, che Le permetterebbero di lavorare 6 ore anzichè 8 senza perdere il diritto alla retribuzione; infatti, i permessi sono due di un'ora ciascuno, utilizzabili anche attaccati l'uno all'altro. Quanto al secondo quesito, il problema può essere risolto definitivamente solo chiedendo alla XXXX di cambiarLe il numero di telefono; Le faccio peraltro notare che la XXXX non è assolutamente responsabile se Lei riceve telefonate di disturbo; consiglio, piuttosto, di denunciare chi fino ad oggi l'ha tempestata di telefonate senza il Suo consenso; tale persona, infatti, è incorsa nel reato disciplinato dall'art. 660 del codice penale, secondo il quale "chiunque...per mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a euro 516". I giudici della Cassazione hanno più volte affermato che la molestia deve rivestire il carattere della petulanza, ovvero tradursi in un comportamento pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.
Sono un emigrato in svizzera da molti anni, ora vorrei tornare in Italia, vorrei però sapere come mi devo comportare riguardo le imposte, si devono pagare ? Se si, su che cosa? Se lamia pensione resta qui a Basilea e mensilmente mi viene spedita dalla banca, devo lo stesso pagare la tassa?
Se Lei viene a risiedere in Italia, pur continuando a percepire la Sua pensione a Basilea, sarà soggetto al pagamento delle imposte previste dal nostro ordinamento giuridico; stesso discorso vale per le tasse (ad es. sarà tenuto a pagare la tassa sui rifiuti).
Sono cittadina peruviana, con regolare Carta di soggiorno, residente nella provincia di xxx, da ben 11 anni. Sono una cittadina lavoratrice, dipendente di una cooperativa sociale che fa servizio di assistenza domiciliare e pago regolarmente le tasse. Ho una figlia di sedici anni, frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico e dovrebbe fare richiesta per avere la propria Carta di soggiorno, poiché è scritta nella mia Carta di Soggiorno come minore a carico convivente, prima del compimento del suo diciottesimo anno di età. Uno dei requisiti richiesti è il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune, che attesti il numero di persone che l’alloggio può ospitare, ai sensi dei parametri minimi previsti dalla legge regionale 92/’83 per gli alloggi di edilizia residenziale. Premetto che dall’aprile del 2001 residiamo negli alloggi comunali. Ho fatto richiesta della certificazione attestante la corrispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla suddetta legge, presso l’Ufficio Urbanistica Edilizia del Comune il 10 Maggio del 2006. Il primo Giugno dello stesso anno mi hanno mandato una lettera, dicendomi che la mia istanza non poteva “essere evasa in quanto sprovvista della copia della planimetria dell’alloggio e della copia del certificato di agibilità dell’alloggio”. Essendo la casa in cui abito un alloggio comunale, dovrebbero avere loro sia la planimetria sia il certificato di idoneità di questo alloggio. Dopo aver ricevuto la lettera, mi sono recata personalmente in Comune e ho parlato direttamente con il geometra responsabile dell’Ufficio lavori pubblici, lui mi ha spiegato che non riuscivano a trovare i vari documenti concernenti agli alloggi della via xxxx, dove residiamo. Mi ha pregata di richiamarlo dopo quindici giorni per darmi una risposta sui documenti. Io ho richiamato, non solo quella volta, ma diverse volte per molti mesi, e non ho ricevuto nessuna risposta. Dopo circa tre mesi mi hanno detto di non avere quei documenti , di cui avevo bisogno, poiché nessuna certificazione di idoneità alloggiativa era stata fatta. Mi hanno detto che avrebbero fatto richiesta per avere un contributo per poter certificare l’idoneità degli alloggi dove residiamo, poiché non solo il nostro alloggio è sprovvisto del certificato, ma tutti i nove alloggi che risiedono nella stessa via. Hanno ricevuto questo contributo nel Maggio del 2007. A Giugno del 2007 mi sono recata nuovamente dal geometra, poiché lui stesso mi aveva detto che il contributo sarebbe arrivato a Maggio, per parlare, e lui seccato mi ha risposto che c’erano cose più importanti che occuparsi del mio problema. Essendo passato ormai circa un anno e mezzo dalla mia richiesta, penso che sia mio diritto e il diritto di mia figlia minorenne di avere questi documenti, necessari per il rilascio della Carta di Soggiorno, prima del compimento del suo diciottesimo compleanno, poiché dopo, diventata maggiorenne, sarà ritenuta una clandestina, senza nessun diritto. Ciò non è giusto perché viviamo da quasi dodici anni in questo Paese, e mia figlia ha frequentato la scuola materna, elementare, media ed ora il liceo sempre qui, e mi dispiacerebbe che tutto questo svanisca. La prego di rispondermi e di darmi qualche consiglio su come gestire questa situazione, e a chi rivolgermi, perché c’è sempre meno tempo a disposizione.
Per poter risolvere il problema da Lei esposto, Le consiglio di rivolgersi al Difensore Civico, organo pubblico che tutela - mediante assistenza gratuita - chiunque abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente o illegittimamente compiuti da uffici o servizi pubblici.
Vorrei porvi il mio problema sperando possiate indirizzarmi in qualche modo. Sono una donna pensionata percepisco quasi 700 euro di pensione,e sono proprietaria di due proprietà immobiliari che condivido con i miei figli perchè ereditate dalla morte di mio marito; (due parti appartengono a me ed una divisa tra loro). Mesi fa, ho prestato la firma come garante a mio figlio per l'acqusito di un'automobile per il lavoro. Mio figlio invece ha acquistato una macchina di lusso a mia insaputa. Dopo le prime rate ha smesso di pagare le rate della macchina che sono di circa 400 euro da pagare per un bel pò di anni. Le rate ovviamente sono costretta a pagarle io, anche se a stento riesco a mantenermi con i restanti soldi della pensione (aggiungendo che per ogni ritardo di pagamento sono 70 euro di mora). Mio figlio non si fa più trovare reperibile da me, ed ho saputo attraverso miei suoceri, che lui ha acquistato un'altra macchina, vendendo quella che io continuo a pagare. Il problema è che ha venduta la macchina atraverso una terza persona ad un uomo attualmente detenuto in carcere al Centro-Nord Italia non si sa di preciso dove. Lui ha venduto la macchina per 6000 euro di cui 5000 sono finiti in mano di questa terza persona (della quale non ne capisco la funzione amico di mio figlio che non si occupa di vendite e nulla di pertinente a ciò) e 1000 euro sono tornate in mano a mio figlio. Sottolineo che non è stato fatto nessun passaggio di proprietà, o altro tipo di contratto di vendita (almeno per ciò che sono riuscita a scoprire). Vorrei chiedervi come posso estinguere le restanti rate? Se trovassi la macchina restituendola alla concessionaria potrei risolvere? Se non pagassi più potrei correre il rischio di essere espropriata dei miei immobili? Se prendessere in pegno la nuova macchina di mio figlio? Perchè non posso pagare una macchina, che per quanto mi riguarda non so neppure se esista o meno, o dove sia finita, o se sia utilizzata per cose illecite e poi finirei in situazioni spiacevoli con la legge solo perchè mio figlio è irresponsabile. Spero possiate in qualche modo indirizzarmi.
Lei ha pienamente ragione perchè Suo figlio l'ha veramente messa nei guai. Infatti, il fideiussore garantisce l'adempimento delle obbligazioni altrui con tutto il patrimonio personale; pertanto, le rate della macchina Lei deve continuare a pagarle se non vuole avere problemi con la concessionaria. La tranquillizzo però su un punto: se la macchina viene utilizzata per attività illecite, a correre dei rischi - anche di natura penale - sarà solo Suo figlio, risultando ancora proprietario dell'auto visto che non c'è stato un passaggio di proprietà (lo faccia presente a Suo figlio). Concludendo, consiglio di continuare a pagare le rate, salva la possibilità di rivalersi nei confronti di Suo figlio con una azione di regresso, volta cioè ad ottenere la restituzione delle rate da Lei versate. Prima di ricorrere ad azioni legali (antipatiche tra familiari) cerchi di parlare con Suo figlio spiegandogli bene la situazione.
Il nostro comune è ormai un luogo dove vige una dittatura. In questi giorni stanno consegnando le multe per chi appende i panni alle finestre delle vie di centro. Innanzi tutto l'amministrazione comunale non ha mai messo a conoscenza i cittadini di questo regolamento, secondo priva le persone della propria libertà. In molte case non c'è spazio per appendere i panni e di sicuro non si possono appendere all'interno delle abitazioni perchè non salutare. Anche l'ASL non fa è solo estorsione di denaro a persone che pagano regolarmente tasse, affitti ed hanno acquistato appartamenti pagandoli bene come chi vive altrove e può appendere gli abiti ad asciugare. Inoltre vorrei capire a chi e a cosa danno fastidio questi panni appesi , visto che queste vie del paese(specie la parte bassa) fanno schifo. Piazza principare sembra una piazza di Calcutta. Fogne a cielo aperto che emanano odori sgradevoli, topi e ratti che corrono liberamente per le vie e infine hanno tolto i cassonetti per la raccolta della spazzatura costringendo le persone a fare chilometri per trovarne uno e non fare più la raccolta differenziata. Per le vie i muri cadono a pezzi, i tetti pure e se ti affacci dentro le porte aperte ci sono dei magazzini che sembrano bombardati. Le persone se ne fregano dei panni appesi questo non lo capiscono, non danno fastidio a nessuno. Inoltre non c'è rispetto per le persone. Nonostante le proteste continuano a far passare le rumorose spazzatrici alle ore più inconsuete della giornata,cioè la mattina presto quando la gente riposa. E non è tutto. La nuova viabilità. Prima ricordo non c'era traffico. Con la nuova viabilità è tutto un intasamento. Il problema grande però è che abbiamo tutti contro, a partire dal comune coadiuvato dai vigili urbani, fino a passare per le varie associazioni, Colgirandola in testa. Questa non è democrazia. Pensiamo di essere evoluti e civili, ma non è così. Le scimmie sono più evolute di noi. Non possiamo neppure passare un minuto a scaricare la spesa che subito ti multano, mentre a certe persone permettono di circolare contromano, tenere parcheggiate le auto giorno e notte e ad altri di passare a tutta velocità con lo stereo al massimo nel cuore della notte. Poi è stato fatto un piano regolatore bellissimo. Mi spiego meglio. Ci sono persone che hanno acquistato piccoli pezzi di terreno per farci un orto o altro e in comune non ti danno neppure l'autorizzazione a farci un piccolo annesso per ricovero attrezzi, poi però per fare la moschea non ci sono problemi. Non possiamo più fare niente a casa nostra.
Occorre premettere che, nel rispetto degli statuti nonchè dei principi stabiliti dalla legge, i comuni possono adottare regolamenti in materie come l'edilizia, la polizia urbana e rurale, l'igiene e la sanità, il servizio veterinario, ecc. Ebbene, un regolamento comunale può anche vietare di stendere panni all'esterno di finestre o balconi (così come può vietarlo anche il regolamento di un singolo condominio). Che fare dunque? Si può fare un esposto al Sindaco, sottoscritto da tutti i cittadini contrari al regolamento che commina multe a chi stende i panni sui balconi delle proprie case; ma, mi pare di capire che tale passo sia già stato fatto. Allora, Vi comunico che la legge offre ai cittadini la possibilità di utizzare lo strumento del referendum, non solo per esprimere opinioni nei confronti di decisioni comunque riservate al consiglio comunale, ma anche (se in questo senso dispongano i singoli statuti) di decidere direttamente, abrogando atti esistenti. In pratica, se l'esposto non sortisce alcun effetto, si può ricorrere all'espediente del referendum "abrogativo", sempre che lo statuto riconosca l'esercizio di tale diritto.
Siamo un gruppo di famiglie. Vorremmo metterla a conoscenza di come il sindaco rispetta i nostri diritti. Il nostro approvvigionamento idrico avviene privatamente da un torrente che spesso a fine estate è in secca e noi si paga le autobotti a 18 euro al metro cubo! Da tempo chiediamo di essere allacciati all'acquedotto comunale visto che paghiamo ICI e tutte le altre tasse comunali ma il sindaco rifiuta perfino un contributo alle spese delle autobotti. Lo stesso sindaco ha però allacciato la vicina Villa xxx (ci fu un servizio di Striscia la Notizia) occupata da extracomunitari che rubano e vandalizzano auto nelle vicine frazioni. Il presidente del nostro consorzio ha detto di aver ricevuto un "vaffa" per la sua insistenza. Le cito un'altra risposta del sindaco ad una consorziata: "a casa mia quando apro il rubinetto l'acqua ce l'ho".
La responsabilità di quanto accade nel Vostro Comune è da far ricadere sul Gestore dell'Acqua, concessionario del Comune. Perchè? Perchè ritengo - sulla base di una ricerca giuridica sul punto - che vi sia stato e continua a sussistere un inadempimento contrattuale nei confronti di Voi cittadini da parte dell'Ente gestore dell'acqua; infatti, l'Ente dovrebbe garantire - e tale dovere dovrebbe risultare nella Carta dei Servizi - una erogazione continua e sufficiente di acqua nelle case dei cittadini che hanno stipulato i relativi contratti di diritto privato con l'ente stesso. Essendoci un evidente inadempimento contrattuale, consiglio- previ ulteriori esposti all'ente sottoscritti dai cittadini - se le petizioni non dovessero sortire alcun effetto- di citare in giudizio l'ente davanti al giudice ordinario al fine di ottenere anche il risarcimento dei danni - ad es. di carattere igienico-sanitario - fino ad oggi patiti.
Le scrivo per chiederle un parere su un caso che è accaduto al mio compagno, il quale è titolare di una ditta di escavazioni e movimento terra. Tempo fa uno dei proprietari della ditta, fa un lavoro per un privato che voleva sistemare la strada privata che gli permetteva di arrivare alla propria abitazione, accede che a fine dei lavori questa signora non paga il lavoro svolto, dicendo che il lavoro effettuato non è corretto e che il materiale utilizzato risulta in quantità minore rispetto a quanto stabilito dal Codice Civile; invece è solo una scusante perchè chi ha eseguito i lavori ha le bolle di carico dove sono scritti tutti i kg del materiale utilizato per il lavoro, e persone competenti che hanno eseguito il controllo della messa in opera. Quanto è successo con la ditta del mio compagno, è accaduto per altre ditte che hanno lavorato, e stanno lavorando tutt'ora per questa signora, e nonostante avvocati e ingegneri (senza mai, però arrivare ad una sentenza) lei deve avere la maglio, ovvero non deve pagare queste ditte per un totale di centinai di mila euro.
Premettendo che nessuna norma del codice civile quantifica il materiale da utilizzare per costruire una strada ma eventualmente normative speciali, mi sembra tuttavia che la ragione stia dalla Vostra parte visto che Lei afferma che "persone competenti hanno eseguito il controllo della messa in opera". Pertanto, alla luce degli elementi che ho a disposizione, consiglio di far ricorso al procedimento di ingiunzione (artt. 633-656 c.c.). Si tratta della via legale più semplice e celere per ottenere il pagamento di una somma di denaro; infatti, se non sussiste alcun motivo per respingere il ricorso, il giudice pronuncia decreto col quale ingiunge all'altra parte di pagare la somma richiesta nel termine di 40 giorni, con l'avvertimento espresso che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata.
A quali cittadini può essere assegnato un assegno straordinario vitalizio?
La legge Bacchelli (legge n. 440 dell'8 agosto 1985) prevede l'assegnazione di un assegno straordinario vitalizio a quei cittadini che si sono distinti nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport, ma che versano in condizioni di indigenza.
Il nome con cui la legge è nota al pubblico si deve alla prima persona che ne beneficiò e la cui vicenda contribuì alla sua istituzione, lo scrittore Riccardo Bacchelli.
Il vitalizio viene concesso dal Consiglio dei Ministri; in passato, ne hanno beneficiato, tra gli altri, la poetessa Alda Merini, l'attrice Alida Valli e l'attore Salvo Randone.
Com'è disciplinata la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei negli Stati membri?
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, riguardante l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno (temporaneo e permanente) nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei propri familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini, nonché le limitazioni ai diritti suddetti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
In particolare, nel decreto è stabilito che:
? il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione;
il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza;
il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale, è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto al soggiorno.
In caso di provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno, è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente.
Il decreto prevede, altresì, la possibilità per i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, di richiedere alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione» (che ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio) e di conservare in presenza di determinate condizioni il diritto di soggiorno in caso di decesso, partenza o in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio del cittadino dell'Unione Europea.
Se il prete sbaglia l?orario della messa in suffragio di un defunto, i parenti hanno diritto al risarcimento danni?
No, se il prete sbaglia l?orario di una messa in suffragio di un defunto e la celebra prima di quanto concordato con i parenti non deve risarcire a quest?ultimi alcun danno. E? quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7449 del 27 marzo 2007, respingendo la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un defunto, che, per l?errore del prete (?reo? di aver celebrato la messa anticipatamente, cioè alle 8,30 anziché alle 18,30 come invece era stato richiesto dalla famiglia dietro versamento di 10 euro), non avevano potuto partecipare alla messa in suffragio del proprio caro.
La Suprema Corte ha argomentato la propria decisione come segue: ?il giudice di pace ha già disposto che la somma di 10 euro fosse versata agli attori; che gli stessi non hanno affermato in ricorso di aver mai prospettato di aver subito un danno patrimoniale ulteriore rispetto alla somma corrisposta al parroco per la messa di suffragio; che non è ravvisabile nella specie la lesione di un diritto fondamentale della persona, comportante la risarcibilità del danno morale allorché non ricorra un?ipotesi di reato?; ?è, infatti, di palmare evidenza ? hanno chiarito i giudici di legittimità ? che l?impossibilità contingente di assistere ad una determinata messa di suffragio in una determinata ora, per affermato inadempimento contrattuale del sacerdote che avrebbe dovuto officiarla, non lede un diritto fondamentale della persona né incide sul diritto di ognuno a praticare i riti della propria religione, in quanto si appalesa affatto estranea alla libertà di culto. La quale, in quanto attiene alla possibilità di praticare liberamente i riti della propria religione, non è stata in nulla conculcata dalla omessa o anticipata celebrazione di una determinata messa di suffragio da parte del sacerdote di quella medesima religione?.
Concludendo, il messaggio della sentenza è così riassumibile: il parroco che sbaglia l?orario della messa in suffragio di un defunto deve restituire l?offerta ricevuta, ma non è tenuto a risarcire i parenti dei danni subiti per non aver partecipato alla funzione.
Che cosa si può fare contro il rumore provocato dalla musica e dagli schiamazzi degli avventori di un pub?
Diverse sono le azioni che si possono intraprendere. Innanzitutto, il cittadino infastidito può chiedere l'intervento della polizia municipale, affinché verifichi che l'esercizio commerciale sia in regola con le norme vigenti e svolga l'attività negli orari consentiti. Dal controllo potrebbero risultare irregolarità (es. orario di chiusura non rispettato) e in tal caso spetterebbe alla polizia municipale stessa dare corso ad un procedimento contro il gestore del pub. Qualora tutto risultasse in regola, occorrerebbe inviare un esposto al Sindaco, che è l'autorità competente in materia di rumori molesti. In alternativa, ci si potrebbe rivolgere direttamente all'Arpa (agenzia regionale protezione ambiente), chiedendo di procedere ad una perizia fonometrica. In caso di verifica positiva, spetterebbe al Sindaco emettere un'ordinanza, imponendo al pub di far rientrare il rumore nei limiti della tollerabilità in un tempo prestabilito.
Ebbene, quando le azioni suddette non portano a nessun risultato positivo, non resta che rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, affinché intraprenda un'azione legale contro il gestore del pub, responsabile penalmente secondo quanto disposto dall'art. 659, comma 1, del codice penale. A conferma di quanto consigliato, la massima di una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (n. 15346 del 3 maggio 2006) ha stabilito quanto segue: "La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocano rumori molesti). In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata in caso di disponibilità della cosa la condotta vietata".
Le agenzie immobiliari possono schedare la clientela in base allorigine razziale, alle convinzioni religiose o alle preferenze sessuali?
No. Le agenzie immobiliari non possono discriminare i propri clienti a seconda dell'origine razziale, delle convinzioni religiose o delle preferenze sessuali. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha fatto divieto ad un'agenzia immobiliare di utilizzare questo genere di dati perché trattati in modo illecito, al di fuori dei casi autorizzati dall'Autorità e in violazione anche delle norme sulla parità di trattamento tra le persone che vietano espressamente le discriminazioni razziali.
La società, secondo il Garante, non potrà più raccogliere informazioni su razza, religione o vita sessuale delle persone che la contattano per comprare o affittare una casa, né utilizzare quel genere di informazioni già in suo possesso.
Nel corso degli accertamenti, disposti dall'Autorità nell'ambito del programma di ispezioni nei confronti di alcuni settori e categorie, è emerso che l'agenzia, oltre ai dati necessari per il proprio mandato (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, ecc.), raccoglieva, senza consenso, anche altri dati personali delicatissimi perché, a suo dire, alcuni proprietari non avrebbero gradito affittare a extracomunitari o a omosessuali, o perché alcuni condomini avrebbero preferito evitare la presenza di musulmani.
Lecita, secondo il Garante, solo la raccolta di informazioni su handicap o patologie invalidanti, in quanto effettuata per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche o privi di ascensore.
Fonte: newsletter 29 marzo 2007, www.garanteprivacy.it
Il bacio sul collo può integrare gli estremi del reato di violenza sessuale?
La domanda necessita di una doverosa premessa. Infatti, occorre porre in rilievo che, con la legge n. 66 del 1996, il delitto di violenza sessuale, in precedenza disciplinato nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, è stato giustamente inserito nella categoria di quelli contro la persona. La riforma del 1996, oltre ad introdurre pene più severe, ha unificato le nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine in un unico comportamento criminoso (art. 609-bis codice penale); per l'art. 609-bis c.p. commette il delitto di violenza sessuale chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o subire atti sessuali.
Ebbene, posta la suddetta premessa, la risposta alla domanda è contenuta in una pronuncia della Cassazione Penale (n. 19808 del 9 giugno 2006) che ha sentenziato che anche il bacio sul collo può integrare gli estremi della violenza sessuale.
Secondo la Corte Suprema, è ravvisabile il reato di violenza sessuale oltre che in ogni forma di congiunzione carnale anche in qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e passivo, seppure fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. La Corte ha, altresì, precisato che la violenza richiesta per l'integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto.
Le scrivo in qualità di rappresentante degli abitanti della via nella quale risiedo che in questi ultimi mesi il Comune ha troncato in due, autorizzando un abitante della via tramite una DIA, ad installare una sbarra producendo così notevoli disagi per gli abitanti ed i cittadini. La via in questione era in principo consorziale e poi è diventata comunale e da sempre tutte le persone hanno potuto transitare sulla via senza nessun vincolo o divieto. In allegato a questa email troverà un file nel quale è spiegata in dettaglio tutta la situazione. Da cittadino e da rappresentante degli abitanti della via, le chiedo cosa possiamo fare per far togliere quella sbarra, in quanto sia il sindaco che gli uffici comunali competenti non mi danno risposte sull'accaduto. Pur avendomi mandato a casa la lettera nella quale mi si autorizzava a prendere visione della DIA, una volta recatomi presso l'ufficio tecnico del Comune, dall'impiegatuccio di turno mi son sentito dire che non posso vedere la DIA, recatomi dal dirigente pure questo mi ha detto che non sono autorizzato a vedere cio che mi spetta di diritto. Da cittadino, mi sento offeso dalla prepotenza che i dirigenti del comune hanno nei confronti dei cittadini. Purtroppo il comune nei momenti del bisogno si presenta come un muro di gomma; è il comune delle non risposte!
Il caso sottoposto alla nostra attenzione è certamente non semplice da risolvere. Bene avete fatto a scrivere al difensore civico, documentando il Vostro disappunto con prove fotografiche. Tutto ciò, però, non è stato sufficiente per ricevere almeno una risposta dal Comune. Ebbene, alla luce di quanto Lei riferisce, ritengo che l'unico professionista in grado di potervi aiutare sia un avvocato di diritto amministrativo, il quale valutate le circostanze, potrà consigliarvi se ci siano o meno i presupposti per ricorrere in giudizio e ottenere la rimozione della sbarra.
Mi rivolgo a Lei per segnalarLe e chiedere consiglio su cosa posso fare relativamente ad un fatto che mi e' accaduto. In breve, circa venti giorni fa ho presentato ad un Comune della provincia di Bologna (fuori dalla nostra residenza) la domanda di iscrizione al Centro estivo per mio figlio di 7 anni. Premetto, che mio figlio presso la scuola statale durante l'anno ha l'insegnante di sostegno ed un educatore. Insieme quindi alla domanda di iscrizione al Centro estivo, ho presentato anche la certificazione rilasciata a suo tempo dall'USL per richiedere anche per il periodo estivo l'educatore di sostegno di gruppo. Dopo circa due settimane scopro (me lo scrive lo stesso Comune in una raccomandata riguardante la non accettazione della mia domanda di inserimento del bambino), che il Comune si era preso la liberta' (senza chiedere la mia autorizzazione) di contattare telefonicamente la D. ssa che ha in cura mio figlio. Mi chiedo: questo gesto non e' una violazione alla privacy e ai dati sensibili? Secondo Voi, prima di prendere questa iniziativa, il Comune non avrebbe dovuto chiedere la mia autorizzazione e se aveva bisogno di altre informazioni, secondo Voi non doveva chiederLe prima a noi genitori? A questo punto cosa posso fare? Come posso agire nei confronti delle due persone che hanno firmato la raccomandata nella quale e' dichiarato che hanno telefonato alla D.ssa? Inoltre, visto che l'informazione di non accettare mio figlio in questo centro estivo mi è arrivata tardi (il 26.05.07), e il bando di inserimento al centro estivo del mio comune è già scaduto da tempo, sono costretta a rimanere a casa per tre mesi con il bambino, fino alla riapertura della scuola. Parlano tanto di inserimento, di socializzazione e di aiuto ai bambini che hanno dei problemi (e per fortuna il mio bimbo non è così grave; ci sono situazioni veramente drammatiche) poi quando vai a toccare con mano le problematiche, nessuno ti aiuta e si aggrappano tutti alla "burocrazia".
Si può parlare di violazione della privacy solo nel caso i cui i dati relativi alla salute di Suo figlio fossero stati rivelati dal medico che ha in cura Suo figlio. In tal caso a sbagliare sarebbe stato proprio il medico, che, in base ad un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, non può comunicare i dati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge; i dati personali di un paziente possono essere utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni, farmaceutiche o specialistiche. E', in ogni caso, deprecabile il comportamento del Comune che, senza il filtro del genitore, cercava di reperire informazioni direttamente dal medico curante. Le ricordo, a completamento di quanto sopra spiegato, che le denuncie per violazione della privacy possono essere inoltrate direttamente al Garante per la protezione dei dati personali.
Ho un problema molto delicato. Tutto iniziava 11anni fa, quando in Romania, a soli 18 anni, ho iniziato una relazione con un uomo sposato. Lui è una persona ricca e per questo si sente potente nel mio paese. Lavora come meccanico di auto e conosce tutti e può far in modo che ad esempio anche il capo di Polizia del mio paese abbia un debito verso di lui.I o, 4 anni fà dopo aver buttato via ormai I più bei anni della mia vita, dopo varie litigate, umiliazioni e botte, anche aspettando che questa persona cambiasse, ma così non e stato, ho deciso di partire per l'Italia da una amica, per rifarmi una vita degna, per sognare di aver una famiglia tutta mia e soldi per aiutare la mia mamma e costruirmi un futuro. Dopo la mia partenza, tra famiglia e amici tutti in qualche modo hanno "pagato" per essermi stati vicino, avendo problemi con la polizia (diversi reclami per cose inesistenti) che saziavano un pò la sete di vendicarsi su di me.Vuole vendicarsi perchè una persona "Inesistente" come me, ha osato voltare le spalle a un gran signore come lui si reputa. Ho avuto anche un processo in mia assenza perchè diceva che avevo rubato a lui prima di partire 1.450 Euro, cosa assolutamente falsa e cosa che alla fine e risultata infondata e sono stata dichiarata innocente (premetto che la mia famiglia mi ha sempre insegnato buone regole di vita e buona educazione, quindi non mi permetterei mai di rubare nulla a costo di mangiar pane e cipolle). Adesso il problema è di tornare a casa mia, mi ha minacciata a tutti, ma certo nessuno a il coraggio di testimoniare, ha persino detto che io tornerò a casa a pezzi in un sacco di plastica. Egregio Dott.Lubrano, volevo sapere, visto che ormai sono quì in Italia in regola con permesso di soggiorno e lavoro regolare, mi posso rivolgere a qualcuno che in qualche modo mi possa aiutare a risolvere questo problema che mi terrorizza e mi fa paura? E a poter tornare a casa mia senza paura, anche perchè la mia mamma e molto malata e vecchia e un giorno, poter finalmente andare almeno per un ultimo saluto anche se spero dal più profondo del cuore che quel giorno non arrivi mai. So di aver sbagliato questa relazione, ma avere paura di andare a casa mia non avrei pensato mai, ho anche paura rivolgermi alla polizia, che comunque sono tutti amici suoi. Mi manca da morire un Natale con la mia Mamma e spero tanto di passare il prossimo vicino ai miei cari e che non sia l'ultimo. Sperando in un suo aiuto la ringrazio anticipatamente.Grazie di cuore se potete aiutarmi ve ne sarò grata non so più cosa fare.
Ho letto attentamente la Sua lettera, dalla quale emerge soprattutto la paura di tornare nel Suo Paese di origine. Ebbene, non deve temere di denunciare alle Autorità il comportamento di Suo marito (minacciare una persona è reato e si rischia la galera, in Italia come in Romania). La denuncia va fatta tramite avvocato direttamente al giudice, evitando quindi di andare alla polizia (visto che Lei sostiene che Suo marito sia amico del capo della polizia). Confidare nella giustizia è l'unica speranza!
Può una società sportiva di pallavolo negare il diritto di restituire il cartellino ad un atleta MINORE se questi manifesta la volontà di andarsene perchè si sente sottovalutato?
E' ormai consolidato nell'ordinamento dello sport italiano il principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani dilettanti si costituisce come legame associativo senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza. E' noto, infatti, che, se intende partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive italiane, il giovane dilettante è costretto a stipulare il vincolo e a devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con la quale si affilia, con conseguente compromissione involontaria della propria libertà agonistica. In ogni caso, non avendo a disposizioni ulteriori elementi utili per poterLe rispondere, Le consiglio di rivolgersi direttamente alla Federazione Italiana di Pallavolo.
Ho visto su un opuscolo che Lei offre la possibilità di consultarLa per cercare di avere un parere su vari argomenti e casi irrisolti. In particolare mi permetto di sottoporLe la seguente questione sull'eventualità di un'equa suddivisione dei beni di un'eredità. Ho in effetti ereditato da molti anni assieme ad una mia parente vari appezzamenti di terreni agricoli, che sono tuttora in comproprietà e che mi rendono praticamente nulla. Mentre io sarei disposto a vendere la mia quota degli stessi terreni, la controparte purtroppo insiste nel non voler vendere alcuna proprietà, che abbiamo in comune. Essendo tale proprietà globalmente composta da appezzamenti di terreno distinti, mi sono personalmente calcolato una superficie complessiva corrispondente a circa la metà del totale, sommando singole separate aree dei terreni e penso quindi di sottoporre alla mia parente una tale proposta di suddivisione, che dovrebbe essere il più possibile equa per entrambi. È però immaginabile che possano sorgere delle difficoltà nel vedere accolta la medesima, soprattutto per la localizzazione di certi terreni verosimilmente più redditizi e pertanto mi interesserebbe possibilmente ricevere da Lei in forma preventiva qualche Suo prezioso suggerimento, per far valere al meglio i miei diritti di poter usufruire liberamente della mia quota di eredità in base alle disposizioni vigenti in materia. Ritengo comunque che, in caso di mancanza di riscontro o di rifiuto da parte della mia parente alla mia proposta di suddivisione, che ho ora intenzione di farle per iscritto, sia per me in ogni modo opportuno procedere, ricorrendo anche eventualmente ad un legale o ad un giudice di pace, che possano determinare ufficialmente e definitivamente un'equa suddivisione dei beni. Vorrei però evitare il più possibile problemi ed anche oneri in possibili procedure, che si hanno in questi casi, di cui però non sono bene al corrente.
Tra Lei e la Sua parente si è venuta creando, per effetto di una successione mortis causa, una situazione di comunione (per cui la proprietà spetta in comune a più persone) di tipo incidentale, situazione cioè sorta senza che i partecipanti alla comunione l'abbiano voluta, ma che può essere sciolta per volontà di costoro. Infatti, mentre gli atti di disposizione della cosa comune richiedono il consenso unanime dei partecipanti (cioè Lei non può da solo, senza il consenso della Sua parente, decidere di vendere i terreni in coeredità), ciascuno dei partecipanti può però, in ogni momento, domandare al guidice di pronunciare la divisione della cosa comune. La divisione si attua, se possibile, in natura, cioè trasformando le quote dei partecipanti in parti reali della cosa, ma se la natura della cosa impedisce o rende scomoda la divisione in natura si procede o alla sua assegnazione in proprietà solitaria ad uno dei partecipanti che verserà agli altri il valore della loro quota, oppure alla vendita della cosa comune con conseguente ripartizione tra i partecipanti del ricavato.