La locuzione "mezzi di sussistenza" si trova in particolare nell’art. 570 del codice penale il quale punisce con la reclusione sino ad un anno o con la multa da 103 a 1.032 € chiunque faccia mancare, appunto, i "mezzi di sussistenza" ai discendenti minori di età. Poiché negli anni il concetto di “mezzi di sussistenza” ha subito delle trasformazioni, dovute, per lo più all’evoluzione culturale e tecnologica della società, la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia (n. 45809 dell’11 dicembre 2008) ha stabilito che “nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall’art. 570 c.p., comma 2 n. 2, (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento) debbono ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”. La Corte, nell’indicata sentenza, non solo ha ricompresso nella nozione di mezzi di sussistenza anche “optional” sino ad oggi non considerati, ma ha ribadito (in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale) che lo stato di bisogno dei minore non deve essere oggetto di prova, dal momento che, per legge, lo stesso si presume (ed in effetti chi ha figli sa bene che è così e non solo quando si tratta di minori).