Claudia, dalla provincia di Reggio Emilia, ci sottopone una domanda che mi è parsa particolarmente interessante: “Nel riportare episodi di cronaca, finoa che punto i giornali possono pubblicare dettagli che violino la riservatezza e la dignità delle vittime?”.
Benvenuta in una giungla in cui l’interesse alla tutela della Privacy e il rispetto della deontologia professionale duellano con il profitto generato dalle copie vendute. La tutela esiste ed è stata ribadita anche dal Garante affrontando, con provvedimento del 13 ottobre 2008, il caso di un quotidiano veneto che aveva dato notizia di un’aggressione e di una violenza sessuale subite da una donna da parte del coniuge da cui era legalmente separata. Nell’articolo venivano rese note l’identità della vittima, la sua professione unitamente all’indirizzo dove la esercitava, l’indirizzo dove la donna viveva col marito e l’attuale indirizzo con relativa fotografia. Neppure l’anagrafe avrebbe potuto tanto! La donna si era lamentata, segnalando al Garante, oltre alla violazione della propria dignità, anche il rischio dei danni che la pubblicazione di tali informazioni poteva arrecare alla personalità del figlio minore, nel caso in cui fosse venuto a conoscenza dei fatti tramite i mezzi di informazione. Il Garante ha dichiarato fondata la segnalazione della donna, ribadendo prima di tutto che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Nel caso specifico, l’episodio avrebbe potuto essere documentato correttamente senza la necessità di inserire i riferimenti in grado di portare all’identificazione della vittima del reato, anche in considerazione del fatto che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono soggette ad una rigorosa tutela, anche quando sono trattate nell'ambito di attività giornalistica. L’articolo è risultato quindi pubblicato in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e del Codice deontologico dei giornalisti. Il Garante ha così vietato all’editore del quotidiano l’ulteriore pubblicazione delle generalità, della professione unitamente al luogo dove viene esercitata, degli indirizzi e delle foto dell'abitazione della donna.
Se mi è permessa una minima divagazione sul tema, ritengo che ci si spinga spesso oltre i limiti, ma il cittadino a digiuno di informazioni sui propri diritti e su come possono essere tutelati, rinuncia spesso ad avviare pratiche nel proprio interesse. Del resto, il noto tema delle intercettazioni pubblicate dai quotidiani è una dimostrazione lampante di come la privacy del cittadino sia finita spesso sotto i piedi: due intercettati parlano tra loro delle presunte performances sessuali della soubrette di turno e le sciocchezze che si dicono, peraltro ben poco attinenti con le circostanze che hanno determinato l’autorizzazione ad effettuare le intercettazioni, finiscono a quattro colonne sui quotidiani e rovinano per sempre la carriera della ragazza. Nessuno potrà essere accusato di diffamazione, tantomeno i due intercettati, che ovviamente pensavano di parlare tra loro in via confidenziale.
Prima ancora di diritto alla privacy e di ordine deontologico, ritengo che la questione appartenga alla sfera dell’intelligenza e del buon gusto. Ancor pià grave, tornando al tema posto da Claudia, se a fare le spese di un giornalismo deviato è la vittima di una violenza, che diverrà vittima anche dell’informazione.
L’argomento può essere approfondito sul sito internet del Garante per la Privacy: www.garanteprivacy.it .