Quando la fedeltà fa la differenza
il nesso di causalità tra fedeltà e crisi coniugale per l'addebito nella separazione

Nei giorni scorsi è ripreso su Rete 4, con notevole successo di pubblico, il ciclo primaverile di “Vivere Meglio”, trasmissione televisiva condotta dal Prof. Fabrizio Trecca, che ci vede ospiti nello spazio dedicato ai diritti. La lettera giunta sabato in redazione a Rete4, della quale ci siamo occupati e che intendiamo oggi approfondire in questo spazio, sintetizza un quadro del legame di coppia purtroppo sempre più frequente. Per questo abbiamo deciso di pubblicarla integralmente:
Mi chiamo Alessandra. La mia vita coniugale ha subìto negli ultimi anni una profonda crisi, che è ben presto emersa pubblicamente, tra amici, parenti e sul posto di lavoro. In seguito ai continui litigi, molto pesanti anche per motivi banali, e all’insopportabilità della convivenza è per me impossibile proseguire il rapporto e la separazione è ormai scontata sia per me sia per mio marito. La carenza totale di affetto e rispetto che deriva da questo naufragio del nostro rapporto mi ha portato nelle ultime settimane a frequentare un altro uomo, che mi sta aiutando ad uscire da una profonda crisi personale. Ora temo, come minacciato da mio marito, che “l’infedeltà” di queste ultime settimane possa diventare per me causa dell’addebito di responsabilità nella separazione e che ciò possa anche causarmi problemi finanziari. Cosa posso fare?”.
Quella presentato da Alessandra è, purtroppo, una situazione sempre più frequente: non tanto perché ogni donna che tradisce lo fa, generalmente, con un uomo e viceversa, quanto perché il numero delle separazioni e dei divorzi cresce esponenzialmente di anno in anno con una  tendenza che ha portato il fenomeno quasi a raddoppiarsi nell’arco di un solo decennio (+74% tra il 1995 e il 2005). In Italia si registra un divorzio ogni 4 minuti. Il problema dell’addebito, così come presentato dalla nostra lettrice, riguarda ovviamente entrambi i componenti della coppia. La separazione può essere addebitata – ai sensi dell’art. 151 del codice civile – al coniuge che, indipendentemente dall’intollerabile prosecuzione della convivenza, abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e non vi è chi non sappia che in Italia il dovere di fedeltà rientra tra questi, tant’ è che la bigamia è un reato e, sino alla fine degli anni ’60, lo erano anche adulterio e concubinato, oggi aboliti. Come regola l’art. 156, il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabilela separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Per questo, l’addebito fa la differenza.
 
Troviamo un esempio utile nella sentenza della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2008, che ha escluso l’assegno di mantenimento per l’ex moglie che tradiva in pubblico il marito; la motivazione della Corte fa leva non tanto sull’allontanamento familiare della signora, quanto, per lo più, sul reprensibile contegno della stessa, idoneo ad evidenziare a terzi l’esistenza della relazione extraconiugale ed a offendere la sensibilità ed il decoro del marito. Abbandonare la casa familiare per trasferirsi, in costanza di matrimonio e di fronte agli occhi di tutti i parenti, gli amici ed i conoscenti a casa dell’amante, unito al fatto di non risparmiare effusioni in pubblico, è stato ritenuto abbondantemente sufficiente per addebitare la separazione alla moglie e per negarle, così, il diritto all’assegno di mantenimento.
 
Tuttavia, per rispondere adeguatamente ad Alessandra e in un certo senso rassicurarla, occorre considerare che la giurisprudenza non tutela la pretesa alla fedeltà dell’altro coniuge incondizionatamente: il punto è se l’infedeltà ha causato la rottura, oppure se è solamente l’effetto di una crisi irrimediabile preesistente. Su questo anche la Corte di Cassazione ha mantenuto un orientamento consolidato, ritenendo che: “ …l’infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per se solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia (di addebito)…” (Cass. 28 ott. 1998, n. 10742; Cass. 7 sett. 1999, n. 9472; Cass. 9 giu. 2000, n. 7859; Cass. 18 sett. 2003, n. 13747).
 
Pubblichiamo il link ad una puntata di Novembre 2008, dedicata ad un tema affine alla separazione coniugale:

 
Archivio Blog