“La settimana scorsa, dovendo fare spese all’interno di un centro commerciale, ho parcheggiato l’auto nell’autorimessa a pagamento gestita dai grandi magazzini e, purtroppo, al mio ritorno ho trovato il finestrino anteriore in mille pezzi e mi sono accorto che mi avevano rubato l’autoradio ed il telefonino che avevo dimenticato sull’auto. Posso chiedere i danni al Centro Commerciale?” lettera firmata
Ecco il vero “pacco” di Natale, che nessuno vorrebbe ricevere, ma che rappresenta un fenomeno sempre più frequente anche nei piccoli centri e nei luoghi in cui il mezzo è custodito. Prima di rispondere al nostro lettore aggiungiamo un ingrediente che spesso è utilizzato come dissuasore dai proprietari di parcheggi: la fatidica scritta “non si risponde dei furti e danni subiti dall’automezzo” generalmente riportata a chiare lettere nel retro della ricevuta di accesso al deposito. Malgrado le pretese di tale dicitura, che ha appunto lo scopo prevalente dal dissuadere le eventuali vittime di furti e danneggiamenti dal tentare di rivalersi sui custodi, la richiesta del nostro lettore è parzialmente fondata: l’orientamento costante della giurisprudenza, recentemente confermato anche da un sentenza della Corte di Cassazione (13 marzo 2007, n. 5837), ritiene che il contratto di parcheggio debba essere inquadrato nello schema del contratto di deposito ed in quanto tale imponga alla parte che riceve la cosa mobile (automobile) l’obbligo di custodirla e di restituirla nell’identico stato in cui l’ha ricevuta. E’opportuno, in ogni caso, che il nostro lettore verifichi innanzi tutto a chi appartiene effettivamente il parcheggio custodito, prima di citare in giudizio i grandi magazzini, magari sbagliando soggetto e buttando dalla finestra tempo e denaro.
Per quanto riguarda ciò che può essere o non essere risarcito, cioè i limiti della responsabilità del parcheggiatore quale custode del veicolo, la giurisprudenza ha fatto alcune precisazioni, in linea con gli sviluppi del settore dell’automobile: considerando, infatti, che oramai la maggior parte delle automobili dispone di un vano in cui viene installata l’autoradio senza possibilità per il conducente di poterla rimuovere, è corretto ritenere che vi sia una responsabilità del parcheggiatore, oltre che per i danni all’autovettura, anche per il furto di quegli oggetti che per le loro caratteristiche funzionali siano da considerare vere e proprie parti dell’auto (identico discorso vale dunque anche per i sistemi satellitari pre-installati), soprattutto se si considera che la scelta del parcheggio custodito è per lo più determinata proprio dalla impossibilità per il proprietario/conducente di rimuovere tali oggetti. Conseguentemente la clausola contrattuale che limita l’oggetto del contratto di parcheggio alla sola vettura è inefficace e non può sollevare il parcheggiatore dalla responsabilità per il furto degli oggetti che, per le loro caratteristiche, devono considerarsi parti integranti del veicolo. Al contrario, gli oggetti “agevolmente” asportabili dall’abitacolo (sacchetti vari, ombrelli, indumenti, telefoni cellulari come nel caso esposto dal lettore, e altro sul genere), la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il parcheggiatore non possa essere ritenuto responsabile. A ben pensarci ciò è ragionevole soprattutto considerando che, diversamente, l’attività di parcheggiatore diventerebbe un’attività ad altissimo rischio: sarebbe impensabile prevedere una responsabilità generale e generica del parcheggiatore quale garante di ogni utente dal furto di tutti i possibili oggetti presenti nell’abitacolo delle varie autovetture, soprattutto perché il parcheggiatore non solo non ne conosce il valore, ma spesso ne ignora l’esistenza.
Un collegamento ad una puntata di "Vivere Meglio" in cui abbiamo parlato di diritti di chi guida (e anche degli animali):
Ospiti di "Vivere Meglio", in onda ogni sabato mattina su Rete4, abbiamo trattato anche recentemente il tema degli automobilisti e dei loro diritti: