Cara lettrice/telespettatrice, alla Sua domanda, che evidenzia un problema "moderno" connessi all'affidamento dei figli ha, recentissimamente, risposto la Corte di Cassazione affermando che il trasferimento all’estero del coniuge affidatario del minore non integra gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 388 c.p., cioè la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, a cui lei si riferisce nella sua lettera. La Convenzione dell’Aja sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25.10.1980, ratificata in Italia con la legge n. 64 del 1994, ha infatti riconosciuto il diritto del genitore affidatario di stabilire la propria residenza all’estero e di portare con sé il figlio minore. Al genitore non affidatario, alle prese con una evidentissima complicazione, non resta che ricorrere al giudice per ottenere la modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita. Non vedo soluzioni "comode" per il genitore non affidatario, che tuttavia potrà sollecitare l’Autorità Centrale – a norma dell’art. 21 della Convenzione - a compiere tutti i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all’esercizio del suo diritto.
L’art. 6 della Convenzione che abbiamo citato prevede, infatti, che ciascuno Stato Contraente nomini un’Autorità Centrale per favorire la cooperazione tra stati e la tutela internazionale del minore; il successivo art. 21 specifica che tra gli obblighi di quest’Autorità rientra anche quello di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, se necessario anche avviando o agevolando una procedura legale al fine di organizzare o tutelare questo diritto.
Lo spirito che anima la Convenzione va, dunque, nella direzione di accordare una tutela differenziata al diritto di affidamento ed a quello di visita, sancendo l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza soltanto quando sia stato violato il diritto di affidamento o di custodia. Mi spiego meglio: l’orientamento della Convenzione è quello di privilegiare (in un certo senso) le ragioni e la posizione del coniuge affidatario, soprattutto se il trasferimento all’estero avviene per motivi di lavoro; in quest’ottica trova giustificazione, addirittura, il comportamento del genitore affidatario che dovendosi trasferire all’estero per lavoro non abbia avuto la possibilità di darne tempestivo avviso all’altro coniuge. Vi è, dunque, una tutela affievolita del diritto di visita del genitore non affidatario che non solo non può pretendere il rientro immediato del minore, ma nemmeno impedire che l’altro genitore lo porti con sé. Il coniuge affidatario è “privilegiato” proprio in virtù della sua qualifica: si è scelto di accordare la massima tutela al diritto del minore di restare con il genitore che dall’Autorità è stato ritenuto meritevole di ottenere l'affidamento. Dubito fortemente che un genitore con un minimo di senno decida addirittura un trasferimento all'estero all'unico scopo di limitare il diritto di visita dell'altro genitore, pertanto dobbiamo considerare la situazione posta, come oggettivamente derivante da una necessità. Trattandosi di una situazione sicuramente spiacevole per il genitore non affidatario, per evitare inconvenienti e situazioni di forte attrito è comunque consigliabile, anche nell'interesse dei figli, per il genitore affidatario che decida di trasferirsi all’estero avvisare l’altro e, ove possibile, rivolgersi al Giudice per una modifica della disciplina del diritto di visita.
Abbiamo parlato di un diverso tema legato alla separazione e al divorzio anche in una puntata di Marzo 2008 del programma "Vivere Meglio", in onda su Rete4: