Una lettrice che desidera rimanere anonima ci scrive incredula per chiedere se è vero che prospettare la bocciatura allo studente può essere considerato reato. "E' dunque vietato mettere l'alunno a conoscenza della sorte che subirà se continuerà a non applicarsi?"
Certamente la risposta deve tenere conto del fatto che la domanda è particolarmente generica. Credo sia evidente che nessuno potrebbe accusare un professore che redarguisce l'alunno, facendogli presente che uno scarso impegno può portare alla bocciatura, di commettere addirittura un reato. La lettrice, immagino faccia riferimento ad una notizia girata nei mesi scorsi e ampiamente promossa, spesso a sproposito, dai giornali: un caso concreto posto all’attenzione dei giudici della Suprema Corte relativo, si badi bene, alle "minacce" di bocciatura subite, si ritenne ingiustamente, da una studentessa. La sentenza è la n. 36700 del 26 giugno 2008 e afferma che “per una studentessa la bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze” e sebbene il giudizio nei confronti della studentessa debba essere espresso collegialmente, il reato previsto e punito dall’art. 612 del codice penale sussiste ugualmente (Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa sino ad € 51,00. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339, la pena è della reclusione fino ad un annoe si procede d'ufficio). Dice la Corte: “Per la sussistenza del reato di cui all’art. 612 c.p. l’idoneità della condotta va valutata secondo un giudizio ex ante, tenendo conto di tutte le circostanze che in base ad un criterio medio possono essere considerate al momento della condotta. L’impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia comunque idonea ad ingenerare un timore nel soggetto passivo”. Nel caso di minacce di bocciatura provenienti da un professore, la Corte ha dunque ritenuto sussistente il reato, considerando il ruolo e la posizione di preminenza che il professore ricopre dinanzi gli studenti. Questi ultimi, infatti, sebbene astrattamente consapevoli che la bocciatura è una decisione presa dal collegio docenti e non da un solo insegnante, sono comunque fortemente condizionati dalle parole del singolo professore, proprio in virtù del timore reverenziale che solitamente un alunno ha verso il docente. La Corte ha, infatti, riconosciuto (in questo caso) che la minaccia di un'ingiusta bocciatura rivolta dal professore fosse idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo sulla sua libertà morale.
Si tratta di una sentenza nuova per argomento, ma sostanzialmente ancorata ad una tradizione giurisprudenziale in materia di minacce che considera l’impossibilità di realizzare il male non tanto da un punto di vista soggettivo, ma piuttosto dal punto di vista del condizionamento mentale che la prospettazione del male ha sul soggetto che la subisce.
Nonostante queste affermazioni è opportuno considerare, per non arrivare a conclusioni affrettate, che ogni situazione andrebbe valutata singolarmente seppur alla luce dei criteri interpretativi illustrati dalla sentenza che abbiamo citato. L’effetto intimidatorio, infatti, non è l’unico aspetto da valutare in presenza di un fatto che si può astrattamente ricondurre al reato di minacce, ma è fondamentale verificare che il danno prospettato sia un danno ingiusto. Nel caso in esame, infatti, il danno venne ritenuto ingiusto in quanto la prospettazione della bocciatura era stata rivolta all’alunna in seguito ad un’assemblea dei genitori, nel corso della quale la madre dell’alunna aveva proposto, per altri motivi, la rimozione del professore.
Ogni caso, dunque, è a sé ed ecco perché non possiamo fornire una risposta univoca alla domanda della nostra lettrice. Se chi ha posto la domanda è un docente, consiglio, comunque, di evitare ogni genere di "minaccia" di bocciatura (che di per sè già si distingue dall'informare lo studente sulla possibilità che un determinato comportamento possa portare ad una bocciatura) sia per evitare di creare situazioni spiacevoli ed inutili tensioni nell'ambiente scolastico, sia, soprattutto, per scongiurare definitivamente il rischio di incorrere in sanzioni penali .
Sul tema della scuola abbiamo realizzato un'inchiesta con intervista esclusiva al Ministro dell'Istruzione, università e Ricerca, onorevole Mariastella Gelmini:
www.4minuti.it/TinchiesteSscuola.html
Nell'aprile 2007 abbiamo trattato il tema dei telefonini in classe nell'ambito della trasmissione televisiva "Vivere Meglio" in onda su Rete4: