Sanzioni, ricorsi e furbi: le domande dei cittadini
Approfondimenti sul tema dei ricorsi, trattato la settimana scorsa
Ad integrazione di quanto pubblicato precedentemente sui ricorsi alle sanzioni per infrazioni del codice della strada, rispondiamo ad alcune richieste pervenute sull’argomento:
 
“Ho letto che la sanzione per infrazione al codice della strada deve essere notificata entro 150 gg. E' così? Da quando si contano i 150 giorni? Ci sono altre regole da osservare in proposito? Luana”
 
Il verbale deve essere notificato entro 150 gg dalla data dell'identificazione del trasgressore, momento che non è detto corrisponda alla data dell'infrazione poich è, per svariati motivi, l'identificazione potrebbe essere successiva (ad esempio, un rapido trasferimento di residenza non ancora registrato potrebbe rendere necessaria una seconda notifica, ed il termine decorrerebbe nuovamente; oppure, se il destinatario della notifica potesse dimostrare la sua assenza di responsabilità, indicando il vero contravventore). Il conteggio, inoltre, non deve considerare la data di avvenuta consegna al destinatario (notifica) ma la data di consegna del plico alle poste o al messo notificatore. E' bene ricordare anche che la notifica può avvenire per giacenza: se non si ritira la multa, questa non svanirà magicamente, ma si intenderà per notificata alla data di consegna alle poste, non pagata e non opposta e dunque destinata a ritornare raddoppiata(termine usato impropriamente, poiché in realtà ci si riferisce alla possibilità iniziale di pagarla in misura ridotta) e gravata d'interessi entro 5 anni (non essendo, a quel punto, più opponibile se non per vizi di forma della cartella esattoriale o in caso di assenza dell'invio del precedente verbale). Perchè la notifica per giacenza si perfezioni è necessario che risulti notificato -direttamente dalle poste per raccomandata a/r- un secondo avviso inerente la giacenza e che risultino decorsi 10 giorni senza il ritiro da parte del destinatario. L'atto sarà comunque ritirabile presso le poste nei sei mesi successivi.
 
“ Ma contro chi va presentato il ricorso? In sostanza, quando si presenta un ricorso al Giudice di Pace qual'è l’autorità che va citata? Enrico”
 
Quesito solo apparentemente semplice: una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.1010/07 del 10/10/06) ha infatti stabilito che l'individuazione del resistente – cioè la parte CONTRO cui si fa ricorso- dev'essere fatta da chi presenta ricorso e non dalla cancelleria del giudice (come invece è sempre stato, in forza a quanto dice la legge). Traducendo: va individuato e specificato, in pratica, l'organo centrale - istituzionale- da cui dipende quello periferico che ha elevato la multa. Per esempio, se la multa è stata emessa dalla Polizia stradale il ricorso va impostato contro il Ministero dell'Interno, se l'hanno emessa i Carabinieri si dovra' ricorrere contro il Ministero della Difesa mentre se è stata elevata dalla Polizia municipale l'organo da specificare è il Comune di appartenenza del Comando specifico. La sentenza ha stabilito che se non viene impostato bene il ricorso con la corretta indicazione della controparte lo stesso puo' ritenersi inammissibile, ovvero NULLO a prescindere dal merito.
Come dire: se si può semplificare la vita al cittadino, corrono tutti a farlo!
 
“Se mi rifiuto in ogni caso di pagare una contravvenzione, anche senza ricorrere, che conseguenze ci sono? Giovanna”
 
Se non si paga (entro i 60gg oppure dopo il rigetto del ricorso) si riceverà, entro 5 anni dall'ultimo atto notificato, una cartella esattoriale, a cui potrebbe seguire -continuando a non pagare- un fermo amministrativo dell'auto, un pignoramento od addirittura l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa (dipende dall'entita' del debito, considerando anche altre multe, tributi non pagati, etc.). Stiamo ben certi che i nostri creditori non si dimenticheranno di noi! Contro la cartella è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 gg, chiedendo sospensione ed annullamento della stessa: sono però contestabili solo ed esclusivamente questioni di forma o di procedura legate alla cartella ed alle notifiche (anche degli atti precedenti). Non sono più opponibili le questioni di merito inerenti la multa, come per esempio la confutazione dei fatti, errata applicazione del codice, mancato fermo (quando contestabile), eccetera. In pratica, quindi, non sarà più possibile entrare nel tema dei fatti, ma una volta scaduto il termine per il ricorso nei confronti della cartella, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario ex articolo 615 del Codice di procedura civile solo per i vizi di forma e procedura legati al pignoramento (ad esempio, nel caso in cui avvenga l’esecuzione forzata nonostante la cartella sia già stata pagata); non sara’ comunque possibile ricorrere per vizi legati alla cartella esattoriale e alle notifiche. Nel caso invece in cui si sia attivata la procedura di fermo amministrativo o sia stata iscritta un'ipoteca, potrà essere fatto ricorso -sempre per vizi procedurali o di notifica- alla commissione provinciale tributaria di competenza. Inutile specificare che tutte queste pratiche hanno un costo, così come la consulenza del legale che in generà sarà da noi delegato ad occuparsi di seguire le vicenda.
 
E allora a chi conviene non pagare?

Ai super furbi che sulla terra non mancano: quelli che vivono in un appartamento non intestato a loro, magari in usufrutto, pronti a dimostrare all’ufficiale giudiziario che ogni oggetto contenuto nella loro dimora non è di loro proprietà (con tanto di fatture, anche dell’acquisto del posacenere, intestate ai reali proprietari dell’immobile); quelli che sono nullatenenti e poi girano con una macchina sportiva da duecentomila euro rigorosamente in leasing e quindi insequestrabile; quelli che non hanno conto corrente ma traboccano di contanti nelle tasche, dove nessuno potrà mai mettere mano. E’ grazie a loro, magari, che qualche artigiano chiude ed è costretto a licenziare: fanno maree di debiti che non salderanno mai, ma vivono alla grande in barba a qualsiasi esattore costringendo i creditori a saltare in aria. Ma questa è un’altra storia… 

 

Del nostro archivio web proponiamo una puntata del 2007 di "Vivere Meglio" (Rete4) in cui si parlò di sanzioni per violazione del codice della strada:

Archivio Blog