Ci scrive Marina: "Da alcune settimane abbiamo l’impianto autonomo di riscaldamento attivato, e così anche i nostri coinquilini. Io effettuo ogni anno la manutenzione della nostra caldaia, ma la famiglia che risiede nel condominio al nostro stesso piano, non ha fatto altrettanto, sostenendo che non serve perché l’ha effettuata pochi anni fa. Ho sentito dire, però, che tutti i titolari di caldaie sono obbligati a farle controllare almeno una volta all'anno. Se fosse vero come potrei far valere il mio diritto, nei confronti della vicina, di sentirmi più sicura?"
Alla signora Marina, rispondiamo che va innanzitutto distinta la manutenzione ordinaria dai controlli obbligatori previsti dalla legge. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, sia le vecchie norme che le nuove lasciano all'impresa installatrice -in prima istanza- la possibilita' di fissare la frequenza e la tipologia delle operazioni di manutenzione, che normalmente comprendono controlli di funzionamento e di sicurezza (ricerca di eventuali perdite, per esempio) e una pulizia. Se la ditta installatrice non provvede, ci si deve riferire alle eventuali disposizioni del fabbricante riportate sul libretto d'impianto, che deve obbligatoriamente essere consegnato al proprietario dell'impianto stesso. In ultima istanza, in mancanza di riferimenti, valgono le norme UNI e CEI dello specifico apparecchio. Per le caldaie autonome, ovvero per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kw che normalmente si trovano nelle nostre case, la norma di riferimento e' la UNI 10436/96, mentre per quelle condominiali, ovvero di potenza superiore ai 35 kw, valgono le norme UNI 10435/95. Entrambe prevedono manutenzioni con cadenza minima annuale.I controlli di legge, ossai quelli obbligatori, riguardano in generale l'"efficienza energetica" dell'impianto e si esplicano con l'esame dei fumi, il controllo del rendimento di combustione, etc. Il libretto di impianto, anche in questo caso, rimane la prima fonte d'informazione sulla loro periodicita', ed in mancanza valgono gli intervalli minimi fissati dalla legge. Con il d.lgs.192/05, modificato dal d.lgs.311/06 tali intervalli sono cambiati diventando piu' ampi. Le nuove regole
- per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza ovvero per quelli alimentati a gas (caldaie) di potenza nominale maggiore od uguale a 35 kw : ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO;
- impianti a gas di potenza inferiore a 35 kw dotati di generatore di calore con anzianita' di installazione superiore agli 8 anni nonche' scaldabagni dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno dei locali abitati: ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE ANNI;
- impianti di potenza inferiore a 35 kw con anzianita' inferiore agli 8 anni e comunque non rientranti nelle precedenti categorie: ALMENO UNA VOLTA OGNI QUATTRO ANNI; Al termine delle operazioni -siano esse di manutenzione o di controllo- il tecnico deve provvedere a redigere e sottoscrivere un "rapporto di controllo tecnico” conforme ai modelli previsti dalla legge. Il responsabile dell'impianto (proprietario, conduttore, etc.) deve conservare l'originale del rapporto allegandola al libretto d'impianto.
Il responsabile dell'impianto, che come abbiamo gia' detto coincide con chi occupa l'immobile dove questo si trova (proprietario, inquilino oppure il "terzo responsabile" da questi nominato) deve mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se cio' non avviene sono applicabili sanzioni amministrative variabili da 500 fino a 3.000 euro. La legge consente inoltre alle imprese di distribuzione del gas di sospendere la fornitura su richiesta dell'ente locale (Comune o Provincia) nei casi in cui l'impianto risulti non conforme alle norme oppure qualora il responsabile dello stesso (proprietario, inquilino, etc.) si rifiuti ripetutamente di consentire i controlli. Per molti Comuni l'assenza del proprietario ai controlli fissati viene intesa come accesso negato e rifiuto, quindi e' bene fare attenzione, non sottovalutando l'importanza dei controlli e la propria responsabilita'. Il tecnico manutentore che non esegue i controlli conformemente a quanto dispone la legge o non rilascia il rapporto di controllo tecnico, e' punibile con una sanzione amministrativa variabile da 1.000 a 6.000 euro. L'amministrazione che applica la sanzione deve anche segnalare il comportamento del tecnico alla locale camera di commercio.