Privacy, telecamere e altre diavolerie…
I limiti imposti dal rispetto della Privacy

Ci siamo già occupati del controverso diritto del titolare d’azienda di controllare la casella di posta elettronica del dipendente. La Cassazione ha sancito l’orientamento secondo il quale ciò è permesso se il titolare (o l’icaricato gerarchicamente superiore al lavoratore) dispone legittimamente delle chiavi di accesso tecnologiche che gli permettono di accedere liberamente al contenuto delle e-mail dei sottoposti. La decisione della Suprema Corte è sostenuta anche dal Garante per la protezione dei dati personali, che, con provvedimento n. 13 dell’1 marzo 2007, ha affermato che i dirigenti dell’azienda possono accedere legittimamente ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata loro data piena informazione. Una bella sorpresa per molti di noi, convinti di poter disporre della casella di posta aziendale per poter  comunicare in forma totalmente riservata anche informazioni di carattere strettamente privato. I numerosi fax che Europa dei Diritti ha ricevuto in seguito sull’argomento Privacy, trovano una risposta nei punti successivi, che abbiamo inteso accorpare per fornire un quadro generale, anche se necessariamente sintetico, su situazioni di vita quotidiana.

Controllo internet in azienda

Il datore di lavoro può controllare la navigazione in Internet del proprio dipendente facendo attenzione però a non invadere la privacy del dipendente stesso; il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti stabilito in un recente provvedimento che, se da una parte è certamente lecito che un datore di lavoro contesti ad un proprio dipendente l’utilizzo improprio di un computer aziendale (verificando gli avvenuti accessi e i tempi di connessione), dall’altra non è ammesso effettuare un controllo sui siti internet visitati dal dipendente, in quanto tale controllo potrebbe rilevare dati inerenti la sfera personale della persona: convinzioni religiose, opinioni politiche, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale, ecc. Il datore di lavoro che intenda evitare, per esempio, la consultazione di siti internet a contenuto sessuale da parte dei dipendenti, a fronte della impossibilità di poter poi contestare facilmente tali accessi, dovrà prioritariamente cercare di prevenirne la visualizzazione tramite filtri tecnologici che individuino nelle pagine visitate le parole chiave generalmente utilizzate in tali siti e conseguentemente ne rendano impossibile la navigazione. Allo stesso modo, se non necessari per l’attività lavorativa svolta, potranno essere legittimamente resi inaccessibili i motori di ricerca, le web tv, You Tube ed altri siti che forniscono contenuti di intrattenimento.

Privacy nel cedolino paga

Secondo il Garante per la privacy, i dati presenti in busta paga che riguardano notizie sulla vita personale del lavoratore, sullo stato di salute, ecc. e non funzionali all’elaborazione del prospetto paga devono essere eliminati; in particolare, il Garante ha affermato che non è ammissibile, ai fini della tutela della privacy del lavoratore, indicare nel cedolino paga, tra le diverse voci retributive, la dicitura relativa a trattenute dovute a pignoramento eseguito dai creditori del lavoratore stesso.

Privacy degli invalidi civili

Il Garante ha spiegato, in un recente provvedimento, che le aziende sanitarie locali sono tenute a non indicare la diagnosi su certificati attestanti il riconoscimento dell’invalidità civile per l’iscrizione alle liste di collocamento o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche o universitarie. Il Garante ha avvertito, inoltre, che le aziende sanitarie locale sono tenute ad adottare gli accorgimenti necessari, quali distanze di cortesia, spazi per colloqui riservati, consegna e trasferimento della documentazione in busta chiusa, e ad impartire precise istruzioni al personale sanitario, al fine di garantire un elevato livello di tutela della privacy delle persone.

E-mail pubblicitarie

Il Garante ha affermato, con una decisione su un ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta elettronica non gradita da parte di una società di prodotti che opera in internet, che non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Il Garante ha spiegato che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere reperibile in rete non autorizza in ogni caso un suo uso indiscriminato.

Telecamere negli spogliatoi

Le telecamere negli spogliatoi, secondo il Garante per la privacy, non sono vietate in assoluto. Il Garante ha, infatti, spiegato in un suo provvedimento circa la liceità del sistema di sorveglianza tramite telecamere installato negli spogliatoi che di per sé non è illecito l’uso della videosorveglianza quando ci si vuole tutelare da possibili danni o furti, ma devono ovviamente essere messi in atto accorgimenti tecnici mirati a non effettuare riprese dirette delle persone che fruiscono degli spogliatoi.

Telecamere in città

Relativamente alla presenza di telecamere nel quartiere di un Comune, il Garante per la privacy ha sottolineato che, per utilizzare in maniera corretta il sistema di sorveglianza finalizzato a monitorare il traffico e a garantire la sicurezza ai cittadini, i Comuni sono tenuti ad adottare ogni accorgimento volto ad evitare la ripresa di persone in abitazioni private.

Telecamere negli edifici condominiali.

Sull'argomento non esiste ancora una legge, tanto che il Garante per la protezione dei dati personali ha segnalato, in data 13.05.2008, al Parlamento e al Governo l’opportunità che sia valutata l’adozione di una possibile regolamentazione dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza delle aree comuniidentificando le condizioni per assumere idonee determinazioni, con particolare riferimento all’individuazione: dei partecipanti al processo decisionale (i soli condomini, ovvero anche i conduttori); del numero di voti necessari per l’approvazione della deliberazione (l’unanimità o una determinata maggioranza). Recentemente, infatti, - spiega il Garante -  si sono moltiplicati i quesiti relativi allo specifico profilo delle condizioni di impiego della videosorveglianza da parte di compagini condominiali all’interno di aree comuni.Dal loro esame emerge l’esistenza di due interessi contrapposti: da un lato l’esigenza di sicurezza delle persone e di tutela dei beni comuni (ad esempio, rispettivamente, contro aggressioni e danneggiamenti o furti); dall’altro, la preoccupazione che i trattamenti effettuati siano idonei a incidere sulla libertà degli interessati di muoversi, non controllati, nel proprio domicilio e all’interno delle aree comuni. La questione sottoposta alle Camere – sottolinea ancora il Garante – non trova (né avrebbe potuto trovare) espressa regolamentazione nel Codice civile del 1942, né risulta chiaro se l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari o se si debba tener conto anche del consenso di altri soggetti, in particolare dei conduttori; non è chiaro, neppure, con quale tipo di maggioranza possa essere approvata. Il Garante per la privacy ricorda, infine, che in questa materia non può non essere tenuto in considerazione anche l’art. 615 bis del codice penale, il quale sanziona “chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614”, vale a dire nel domicilio: ciò comporterebbe, nel contesto condominiale, la necessaria acquisizione preventiva del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione. 

Link utili: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

Violazione tramite video pubblicato in internet: www.unioneconsulenti.it/article.php

Violazione nella riscossione del credito: leggeprivacy.renomo.com/2007/10/23/tributi-risarcito-contribuente-per-violazione-della-privacy/

Ad integrazione di quanto esposto, linkiamo ad una puntata di Vivere Meglio del Dicembre 2007, ancora attuale per i temi trattati:

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