Nella puntata di Vivere Meglio andata in onda alcune settimane fa, un telespettatore ci chiedeva se è legittimo il licenziamento ricevuto dall’azienda a fronte delle indagini svolte da un’agenzia investigativa che l’avrebbe “pizzicato” in discoteca mentre si trovava in malattia. Lo svolgimento di indagini da parte di agenzie appositamente incaricate è in effetti legittimo se proporzionale ai dati rilevanti per i fini stessi dell’indagine. Gli investigatori devono, cioè, prestare attenzione a non violare l’equilibrio tra le informazioni necessarie e quelle che potrebbero, al contrario, violare la privacy del lavoratore e di eventuali terzi (evitando pertanto di rilevare dati inerenti la sfera personale quali le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute, la vita sessuale, ecc).
Ma il punto su cui abbiamo ricevuto il numero maggiore di richieste è relativo alla possibilità, o meno, che il titolare di un’attività possa controllare la posta elettronica (aziendale) gestita dal dipendente. Nel lavoratore, difatti, esiste un forte senso di “proprietà” delle informazioni che transitano nella sua casella di posta elettronica, anche se essa gli è affidata dall’azienda e non si tratta pertanto delle vera e propria e-mail personale. Comunemente la casella di posta del luogo di lavoro diventa la principale fonte di scambio di informazioni anche personali, posto che di norma il lavoratore non ha la possibilità di configurare una casella personale sul computer dell’azienda e non ha accesso al computer personale in ufficio. La Corte di Cassazione, con sentenza del 19 dicembre 2007, n. 47096, ha tuttavia affermato che il datore di lavoro può leggere la mail aziendale del lavoratore qualora sia prevista la comunicazione della password del computer e della posta al superiore gerarchico. Precisamente, la Suprema Corte si è occupata del caso di un superiore che, utilizzando la chiave di accesso di cui legittimamente disponeva, aveva preso cognizione della corrispondenza informatica aziendale di una dipendente, licenziata poi sulla base delle informazioni così acquisite. Ebbene, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro il superiore gerarchico, pur premettendo che l’art. 616, comma 1, c.p. punisce la condotta di “chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime” e che l’art. 616, comma 4, c.p. estende la tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica. Poste le suddette premesse normative, la Cassazione ha però affermato che la corrispondenza può essere qualificata come “chiusa” solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi. Secondo la Corte: “Infatti, diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, è appunto la legittimazione all’uso del sistema informatico o telematico che abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. Sicché tale legittimazione può dipendere non solo dalla proprietà, ma soprattutto dalle norme che regolano l’uso degli impianti. E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. Anche quando la legittimazione all’accesso sia condizionata, l’eventuale violazione di tali condizioni può rilevare sotto altri profili, ma non può valere a qualificare la corrispondenza come “chiusa” anche nei confronti di chi sin dall’origine abbia un ordinario titolo di accesso”.
La decisione della Suprema Corte, conclude il Collegio, è sostenuta anche dal Garante per la protezione dei dati personali, che, con provvedimento n. 13 dell’1 marzo 2007, ha affermato che i dirigenti dell’azienda possono accedere legittimamente ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata loro data piena informazione.
Abbiamo parlato di privacy dei dipendenti e diritti del datore di lavoro anche nell'ambito della trasmissione "Vivere Meglio" in onda ogni sabato mattina su Rete4: