Sono legittime le spese di invio della fattura?
attenzione alle clausole "vessatorie" che richiedono la doppia firma del cliente

Mariangela di Pisa, ci scrive perché ha una piccola attività di lavanderia e un paio di mesi fa ha sottoscritto un contratto per usufruire di un servizio di distribuzione di volantini promozionali nel suo quartiere. Ha ricevuto nei giorni scorsi la fattura di questo servizio e con sua grande sorpresa ha notato che oltre all’importo del servizio, di importo tutto sommato modesto, gli erano state addebitate 20 euro di spese varie per l’invio della fattura. Le è sembrato assolutamente sproporzionato e ingiusto. Inoltre la sua socia le ha riferito che “una legge vieta espressamente le spese postali delle fatture e che molti cittadini sono riusciti ad evitare tali addebiti”. Può fare valere i propri diritti e rifiutare il pagamento? Anche i 20 euro oggi servono ad arrivare a fine mese...

Cara Mariangela, l'addebito di spese descritte come "bancarie", "postali", "di gestione amministrativa del credito" o con altre fantasiose descrizioni può legittimamente essere previsto in un contratto stipulato da una società, per esempio di volantinaggio come quella indicata nel caso esposto, con un operatore economico (colui, come la signora Mariangela, che sottoscrive il contratto non come privato, ma nell'interesse di un'attività commerciale, artigianale o industriale, oppure come libero professionista).
La clausola che la signora ha firmato è considerata "vessatoria", pone cioè a suo unico carico una particolare onerosità che però, se è stata sottoscritta due volte come prevede la Legge, ha piena validità. Diverso sarebbe stato se il contratto fosse stato stipulato da un "consumatore", che non agisce nell'interesse di un'attività economica, poichè in base a quanto dispone il Codice del Consumo, la clausola vessatoria in questione (pur firmata due o più volte) non avrebbe avuto efficacia.
In conclusione: se siamo titolari di un'attività economica e sottoscriviamo un contratto per la somministrazione di servizi o l'acquisto di beni, stiamo particolarmente attenti alle clausole contrattuali per le quali è richiesta una doppia sottoscrizione, in quanto di norma sono a noi particolarmente sfavorevoli e, qualora vengano accettate singolarmente con doppia firma, acquisiscono comunque efficacia. Il Codice del Consumo tutela, infatti, esclusivamente i consumatori che agiscono in qualità di privati.
Vero invece che l’art. 21, comma 8, del D.P.R. 633/’72, ha espressamente sancito il divieto di addebitare spese per l’emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità ai gestori telefonici. Ne discende, per questa specifica categoria di fornitori, l’illegittimità dell’addebito relativo sia alla fase della emissione della fattura (redazione, annotazione nelle scritture contabili) sia alla successiva fase della consegna o spedizione della fattura stessa, che costituisce un momento determinante della sua efficacia, laddove una fattura emessa e non trasmessa al debitore non assolverebbe ad alcuna funzione. Lo ha stabilito, limitatamente alle fatture e bollette emesse dai gestori di telefonia, il Tribunale di Roma con sentenza 18.12.2007.
Altre informazioni sull'argomento ai seguenti link:
http://www.intrage.it/attualita/2004/02/10/notizia7998.shtml
http://www.altalex.com/index.php?idstr=83&idnot=7567
http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=37157

L'argomento è stato trattato anche su Rete4, nell'ambito della trasmissione "Vivere Meglio" in onda ogni sabato mattina:

Archivio Blog