In caso di fallimento o di insolvenza dell'agenzia di viaggi o del Tour Operator, il consumatore potra' chiedere il rimborso di quanto versato per il viaggio mai goduto, senza dover piu' sottostare a nessun termine di decadenza.
E' questa la novita' introdotta con la legge di riforma del processo civile n. 69 del 2009, e resa nota oggi da Federconsumatori. Una notizia che giunge, dice Federconsumatori, ''proprio in questi giorni in cui tantissime chiamate giungono allo Sportello Nazionale da persone che, all'estero, si vedono negare i servizi da loro pagati, o impossibilitti a rientrare, a seguito di gravi inadempimenti di alcuni Tour Operator nazionali, anche di grandi dimensioni''.
Per questo l'associazione consiglia a tutti i turisti che stanno denunciando queste gravi inadempimenti di fare la contestazione direttamente sul posto e di raccogliere la documentazione che testimoni tale inadempimento, e una volta ritornati di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Tour Operator inadempiente ed anche all'agenzia di Viaggi.
Il tutto, in modo da tutelare i propri diritti ed eventualmente rientrare nelle procedure per l'accesso al Fondo di garanzia nazionale.
(Fonte: Federconsumatori)