L'Antitrust avvia due istruttorie per possibili intese restrittive della concorrenza nei confronti dell'ordine dei geologi e dell'ordine degli psicologi. I due procedimenti dovranno accertare se, attraverso le disposizioni dei codici deontologici, siano state rese vincolanti le tariffe decise dagli Ordini uniformando i prezzi delle prestazioni professionali. In particolare: il codice deontologico dei geologi prevede, nella versione approvata nel dicembre 2006, per quanto riguarda la determinazione del compenso professionale, che ''la tariffa professionale determinativa soltanto dei minimi compensativi dell'attivita' professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignita' professionale del singolo geologo e della categoria, nonche' della qualita' delle prestazioni''. L'art. 18 sancisce inoltre che, ''a garanzia della qualita' delle prestazioni ed ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del Codice Civile il geologo che esercita attivita' professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale. Il codice deontologico degli psicologi, invece, dispone che, nella fase iniziale del rapporto con l'utente, lo psicologo pattuisce ''quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione''. Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato al codice, rappresenta il parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto. Secondo l'Autorita', pero', con le disposizioni dei due Codici citate, potrebbero reintrodursi nell'ordinamento minimi tariffari di fatto inderogabili contrariamente a quanto stabilito dalla legge. (Fonte: Tutto Consumatori)