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Intercettazioni, Cassazione: difesa non ha i nastri? Niente carcere
Intercettazioni, Cassazione: difesa non ha i nastri? Niente carcere

Quando l’accusa si serve delle intercettazioni deve consegnare alla difesa le registrazioni originali. Altrimenti l’ordine di custodia in carcere viene cancellato. Non bastano le trascrizioni nemmeno se si tratta di atti che non sono stati ancora depositati. In pratica, anche se il gip si è accontentato, per firmare l’ordinanza cautelare, delle trascrizioni su carta, se la difesa le chiede il pm deve consegnare copia dei “supporti originali”. Il monito viene dalla Cassazione che ha così applicato una sentenza della Corte costituzionale che, lo scorso anno, dichiarò “fuorilegge” il codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva il diritto per il difensore di avere “copia dei supporti informatici” sui quali sono registrate le intercettazioni “poste a base dei provvedimenti restrittivi”. I giudici della sesta sezione penale della Corte, con la sentenza 19150, hanno perciò annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame di Brescia che, a gennaio scorso, aveva invece confermato l’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di due extracomunitari arrestati dalla procura di Bergamo per spaccio di stupefacenti. Dopo l’arresto il difensore dei due arrestati aveva presentato ricorso al riesame chiedendo alla procura la copia delle intercettazioni, raccolte su un Cd, sulle quali si basavano le accuse. Alla mancata risposta dell’ufficio inquirente, l’avvocato aveva replicato con una richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni. Richiesta respinta dal riesame secondo il quale “non essendo stata avanzata alcuna obiezione sulla correttezza delle trascrizioni”, non c’era ragione di ritenere indispensabile la copia del Cd con le conversazioni originali. Una tesi che la Cassazione ha duramente bocciato: “sulla scorta della sentenza 336 del 2008” della Corte costituzionale, scrive la Cassazione, “dopo la notifica o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare il difensore può ottenere la trasposizione delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini del provvedimento cautelare, anche se non depositate”. Insomma, quando si tratta di intercettazioni la pubblica accusa deve giocare a carte scoperte. (Fonte: Cassazione)

Pubblicata il 2009-05-18
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