Durante una breve permanenza al Cairo, scendendo le scale dell' albergo caddi e mi spezzai il collo del femore. Portata immediatamente all' ospedale, venne stabilito che era necessario l' impianto di un' artoprotesi. Vista l'impossibilità di essere trasportata in Italia per paura di conseguenze dannose per la mia salute (vds trombi), obbligatoriamente dovetti sottopormi all'intervento sul posto. Per questo viaggio mi ero tutelata con una assicurazione che mi copriva di tutte le eventuali problematiche relative alla spedalizzazione e al rientro ma per quanto riguardava l' intervento mi copriva solo fino a 2000 euro. La differenza di 4000 euro la dovetti mettere io. Evidenzio che per il mio rientro in Italia, l'assicurazione mandò un dottore dall' Italia che mi ha accompagnò dal Cairo, pronto ad intervenire nel caso fossero sorti dei problemi durante il volo, fino all' ospedale vicino a casa mia. I mezzi di trasporto sono stati: aereo Alitalia equipaggiato per il trasporto di lettighe, con scalo alla Malpensa e il resto del viaggio in ambulanza. Successivamente al mio rientro, interpellai l'Uficio competente della locale AUSL e una adetta mi lasciò capire che pur tra mille difficoltà, forse saremmo riusciti ad avere un rimborso parziale. Rimborso che poi ufficiosamente, tramite telefonata, mi è stata negato. Ho chiesto che mi mandassero una risposta scritta, ma passati tre mesi non ho ancora ricevuto nulla Le domande: essendo io cittadina italiana che ha pagato e sta pagando tutto quello che c'è da pagare allo Stato, non ho diritto di venire rimborsata, se non in tutto in parte , della spesa da me sostenuta? Non sono una cittadina italiana ovunque mi trovo? Come mai non viene recepito il fatto che anche se avessi voluto no sarei potuta tornare a casa prima dell' intervento?
Per i Paesi - come l'Egitto - con cui non ci sono accordi convenzionali con il nostro Paese il turista paga direttamente le spese mediche e ospedaliere. E’ consigliabile, in questi casi, munirsi di una appropriata polizza assicurativa privata (come opportunamente Lei aveva fatto). Aggiungo che sia le regole comunitarie che quelle statuali non prevedono il rimborso delle spese per il trasporto dell’ammalato dall’estero all’Italia. Coloro che, all’estero per motivi turistici, e comunque non per lavoro, dovessero affrontare questa necessita’, non hanno alcun diritto da rivalere.
Buongiorno, stamattina ho sentito al telegiornale del vostro servizio gratuito e così volevo gentilmente chiedervi un informazione. Sono stata a Creta dal 14 al 28 agosto e non mi è mai arrivata la valigia, perchè smarritasi a Roma, l'ho ritrovata al ritorno. Volevo sapere se > c'è, oltre al rimborso delle spese effettuate, previstro anche un rimborso giornaliero per il disagio causatoci.
Per il rimborso delle spese sostenute a causa del ritardato arrivo della valigia occorre inviare una raccomandata a.r. alla compagnia allegando la documentazione delle spese sostenute (la compagnia non è tenuta a pagare spese non documentate). Il diritto al risarcimento di eventuali danni morali, esistenziali, ecc. può essere richiesto solo davanti al giudice, ma è una strada che non consiglio di percorrere.
Che cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento dei danni in caso di smarrimento dei bagagli in aeroporto?
Molto semplicemente il viaggiatore deve presentarsi presso l'ufficio "oggetti smarriti dell'aeroporto" dove dovrà esibire il biglietto aereo e la ricevuta del bagaglio; quindi al viaggiatore verrà fatto compilare un apposito modulo, utile ad avviare le ricerche del bagaglio perso.
Il viaggiatore non deve però dimenticare di presentare anche una denuncia alla compagnia aerea con la quale ha volato. La denuncia va presentata entro termini ben precisi che variano a seconda del tipo di volo:
- per i voli nazionali, la denuncia alla compagnia aerea va presentata entro 3 giorni dall'arrivo a destinazione per i danni; per il ritardo nella consegna i giorni sono 14; in caso di perdita, manomissione o danneggiamento, il risarcimento arriva fino a un massimo di 222 euro per bagaglio;
- per i voli internazionali, occorre presentare la denuncia entro 7 giorni dall'arrivo per i danni e 21 giorni per lo smarrimento. La compagnia aerea rimborsa 20 dollari per ogni chilo di bagaglio, fino ad un massimo di 20 Kg.
E' importante aggiungere che in entrambi i casi riportati è possibile aumentare il livello del risarcimento grazie alla c.d. dichiarazione di valore, da compilare quando si fa il check-in; tale dichiarazione, previo pagamento di una tariffa aggiuntiva, consente di elevare il massimale di risarcimento fino a 387,34 euro.
Risposta ad un cittadino al cui figlia ha avuto notevoli problemi di viaggio con una compagnia aerea a causa di un bagaglio smarrito e voli in ritardo. Il cittadino ha chiesto inutilmente di essere risarcito.
Se neppure il sollecito inviato dall'Enac ha sortito alcun effetto, non resta che citare in giudizio l'Alitalia in quanto appaiono più che legittime le richieste di rimborso per il bagaglio consegnato in ritardo e per il ritardo nel volo. Qualora Lei decidesse di adire le vie legali, Le ricordo che i disagi che Sua figlia è stata costretta ad affrontare nelle prime giornate della vacanza-studio in terra inglese potrebbero dare il diritto anche al risarcimento del danno esistenziale, danno da intendersi - come ha spiegato la Corte di Cassazione in una recente sentenza - "come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità".
Può essere punito un bagnino che, in uno stabilimento balneare privato, si allontani dalla postazione di salvataggio?
Se il bagnino si allontana dalla postazione di salvataggio, venendo meno al suo dovere di sorveglianza, rischia sanzioni molto severe. A stabilirlo è stata la Cassazione, che ha confermato una multa di 1000 euro a carico di un bagnino, reo di aver lasciato il suo posto di vedetta "pur essendovi in mare bagnanti e surfisti", ribaltando la precedente sentenza del giudice di pace, secondo cui la multa doveva essere comminata al concessionario dello stabilimento balneare. La Cassazione, richiamando l'art. 1164 del codice della navigazione, ha motivato che stazionare in modo continuativo nella postazione di salvataggio rientra tra i doveri di ogni assistente alla balneazione.
Esiste una legge che detti regole di carattere comportamentale che lo sciatore è tenuto a rispettare sulle piste da sci?
Esiste un vero e proprio ?decalogo comportamentale dello sciatore?, contenuto nella legge 24 dicembre 2003, n. 363 e riconfermato con decreto 20 dicembre 2005.
Ecco le regole di carattere comportamentale che gli utenti delle piste da sci devono rispettare anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale:
1) Rispetto per gli altri
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
2) Padronanza della velocità e del comportamento
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità, nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all?intensità del traffico.
3) Scelta della direzione
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
4) Sorpasso
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
5) Immissione ed incrocio
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
6) Sosta
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.
7) Salita
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
8) Rispetto della segnaletica
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l?obbligo del casco per i minori di 14 anni.
9) Soccorso
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10) Identificazione
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.
Il proprietario di uno stabilimento balenare può impedire ad un bagnante ? che non sia cliente del lido - di utilizzare i servizi igienici?
Sì, in quanto colui che utilizza un bene pubblico in base ad un atto di concessione o, comunque, a seguito di deliberazione amministrativa è titolare nei confronti dei terzi di un diritto di esclusione dall?utilizzazione dello stesso bene.
Pertanto, il titolare del lido privato gode di uno jus excludendi nei confronti di quanti non paghino per usufruire di tali servizi.
Resta fermo che le regole di cortesia suggerirebbero comunque di consentire l?utilizzazione dei servizi igienici anche a chi non sia cliente del lido privato.
Le scrivo per chiederle come procedere per ottenere "Giustizia" relativamente ai disagi sopportati da me e altre 150 persone del volo Malpensa-Lampedusa che ci ha costretti ad attese estenuanti (più di 14 ore all'andata e 9 al ritorno). Ho già presentato richiesta di rimborso almeno del costo dei biglietti ma la compagnia si è trincerata dietro le solite problematiche tecniche.Personalmente ritengo siano stati violati vari punti della Carta dei Diritti del Passeggero.Sicuramente l'argomento è stato più volte trattato dai media ma penso occorra fare un salto di qualità notevole e chiarire meglio le procedure per la richiesta di danni o rimborsi in casi eclatanti come il nostro. Non credo infatti che la Legge Italiana non difenda la posizione, ad esempio, di chi compra un'automobile e si vede consegnare una camera da letto (nello specifico camera d'albergo a 4 km. da casa vs. una intera giornata di vacanza persa...).e poi nel viaggio di ritorno non è stata prestata alcuna assistenza alternativa durante le 9 ore d'attesa come il pasto, un luogo di riposo etc. Allego la mia richiesta di rimborso del costo dei biglietti e la risposta della compagnia dove il ritardo sul volo di ritorno non viene neppure citato. Cosa posso ancora fare?
Per la risoluzione del caso da Lei sottoposto alla nostra attenzione, non avendo ottenuto alcuna risposta e nessun tipo di risarcimento da parte della Compagnia, risulta consigliabile - seppure come extrema ratio - citare in giudizio la compagnia. Le ricordo che, oltre al risarcimento dei danni da Lei descritti nella lettera, è possibile ottenere anche il riconoscimento del danno esistenziale (sempre più spesso riconosciuto dalla Corte di Cassazione), inteso come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità.