Molti siti mi invitano a cliccare in quanto vincitore di un'auto. Mi sapete dire cosa succede se dovessi azzardarmi ad abboccare?
Consiglio di non cedere alla tentazione di cliccare su siti che Le comunicano di avere vinto beni di qualsiasi genere, che siano auto, telefonini o altro ancora. Si rischia infatti di aprire una pagina "infetta" che può arrecare danni al Suo computer. Altro rischio nel quale potrebbe incorrere è quello di cadere nella trappola denominanta phishing; si tratta di una frode on-line ideata per sottrarre con l’inganno numeri di carte di credito, password, informazioni su account personali. Attuato generalmente tramite e-mail si basa sull’invio da parte di un utente malintenzionato di e-mail che sembrano provenire da siti web autentici o noti i quali richiedo all’ingenuo utente l’inserimento di informazioni personali.
Un pomeriggio il televisore dopo un'ora che era acceso è diventato nero ed è uscita una crepa su metà schermo. Essendo un televisore al plasma nuovo in quanto acquistato l'11/12/2008 ho contattato l'assistenza come diceva la garanzia e loro hanno provveduto a mandarmi un tecnico che appena ha visto il televisore ha detto che il tutto è partito da una botta provocata da un telecomando o da un giocattolo e che quindi la casa madre non sostituirà il vetro in garanzia. Quella che lui ha detto essere una botta è una bolla, che lui ha grattato con l'unghia per sentire, che si è formata con il rumore che abbiamo sentito prima di vedere la crepa sullo schermo e nessuno ha tirato niente in quanto io ed il mio compagno eravamo sul divano a guardare la TV e non ho figli. Cosa posso fare perchè mi venga sistemato il danno in garanzia? Oltre il danno anche la beffa in quanto il tecnico ha fatto le foto e si è portato via il televisore lasciandomi senza un televisore sostitutivo. aspetto con ansia una Vostra risposta, distinti saluti
Lei ha perfettamente ragione in quanto il Codice del Consumo parla chiaro in ordine al problema da Lei esposto. Infatti, qualora si verifichi un difetto, il consumatore ha diritto al ripristino delle condizioni di conformità tramite la riparazione del bene o la sua sostituzione. Riparazione del prodotto viziato o sostituzione sono rimedi alternativi la cui scelta spetta esclusivamente al consumatore, a condizione che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all'altro. Altrimenti, purchè ricorrano specifiche condizioni, è previsto che il consumatore possa richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Le condizioni individuate dalla normativa sono le seguenti: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro congruo termine; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Il venditore è responsabile per tutti i difetti di conformità che si verifichino entro il temine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore è tenuto a denunciare i vizi di conformità entro due mesi dal momento in cui ne abbia avuto percezione. Viceversa, il consumatore decade dai diritti connessi alla garanzia qualora non effettui la denuncia entro i due mesi. L'azione di garanzia si prescrive, in ogni caso, trascorsi 26 mesi dalla consegna del bene. Le parti possono, tuttavia, stabilire una garanzia convenzionale, di durata maggiore (ma non inferiore) rispetto a quella legale. Ma veniamo al problema dell'onere della prova; il Codice del Consumo prevede espressamente che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data. Pertanto, il consumatore non sarà gravato dall'onere di provare l'esistenza del vizio al momento del trasferimento del bene. In pratica, il difetto di conformità, essendosi manifestato entro i 6 mesi dalla consegna - 11-12-2008 è la data dell'acquisto, quindi presumo sia stato consegnato entro 6 mesi da tale data - non può essere a Lei imputato. Faccia valere i diritti sopra esposti tramite l'assitenza di un legale di fiducia.
Salve, sono una vostra iscritta che, venuta a conoscenza che è stato votato dal Parlamento l'art. 23bis del decreto legge 112 del ministro Tremonti - che riguarda la privatizzazione dell'acqua potabile, vorrebbe saperne di più e cioè come si dovranno regolare i cittadini quando l'acqua verrà aumentata del 300% come, pare, sia successo già in una città a xxx dove la multinazionale xxxx ha già proveduto a tale aumento. Ho letto che i cittadini che si sono rifiutati si sono visti staccare i contatori da parte dei carabinieri e squadre di vigilantes!!! Dal momento che sono abituata, prima di gridare "al lupo, al lupo" ad informarmi, al momento non vedo associazione migliore della vostra che mi possa dare una valida risposta.
Non siamo certamente in grado di prevedere cosa possa accadere in futuro e se effettivamente si verificheranno aumenti notevoli e generalizzati delle bollette dell'acqua a seguito del nuovo sistema di gestione di alcune risorse, tra le quali l'acqua che il decreto da lei citato introduce. Abbiamo però provato a raccogliere alcune informazioni in relazione al caso di xxxx da lei menzionato ma pare proprio che non vi sia nulla di vero. La notizia di xxxx che vessa i cittadini di xxxx circolava da metà ottobre 2008 via e-mail con una nota che segnala, con un articolo allegato alla nota stessa, che in Italia per via di un recente decreto legge, "l´acqua non sarà più un bene pubblico, ma una merce e, dunque, sarà gestita da multinazionali internazionali". L´articolo aggiunge che "a xxxx la xxxxx (multinazionale che gestisce l´acqua locale) ha deciso di aumentare le bollette del 300%". Secondo l´articolo, "ai consumatori che protestano, xxxxx manda le sue squadre di vigilantes armati e carabinieri per staccare i contatori". A parte il fatto che i carabinieri non staccano servizi e contatori a nessuno e non sono certo al servizio di imprese private (ogni commento su questa "sparata" è ovviamente quasi superfluo e basterebbe da sola a far dubitare della serietà di una simile notizia), la xxxxx gestisce effettivamente l´acqua a xxxxx, come risulta dal sito della sua Srl italiana, xxxxx, con sede a xxxxx. Ma lo fa sin dal 2001. In altre parole, non sarebbe corretto parlare del fatto che si è "dato il via alla privatizzazione dell´acqua pubblica", perché in una forma o in un´altra questa privatizzazione già esiste da almeno sette anni nel caso di Latina. Inoltre, sempre secondo le informazioni raccolte, in questa gestione la Veolia ha come socio maggioritario i comuni dell´area tramite la società xxxxxx che è infatti una "società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto da alcuni comuni della zona in proporzione alla popolazione residente". Anche persone di xxx dicono che si tratta di una bufala, quanto meno nei termini in cui è stata riportata. Ecco ciò che ha scritto in proposito un residente. "Si, è una bufala, ma fino ad un certo punto: da quando c´è xxxxxxx, autentica "associazione a delinquere", la bollette sono aumentate davvero in maniera esponenziale (seppur in maniera diluita nel tempo) e a xxxxxx i reclami per bollette si sprecano. Inoltre non c´è mai modo di parlare con qualcuno dell´organizzazione. Quindi si può dire che il problema dell'acqua a xxxxxx sia sentito ma non con le modalità indicate dalla falsa notizia. Per completezza riportiamo senz'altro il testo della norma citata (art. 23 bis). Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. 2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. 3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. 5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. 6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale. 8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3. 9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. 10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua; e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo. 11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. 12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
Mi sono recato in banca per affittare una cassetta di sicurezza visto che dovevo depositare alcuni valori personali per alcuni giorni ed ho chiesto quanto mi sarebbe costata noleggiarla per un periodo di un mese erano gli ultimi giorni di novembre credo il 27 novembre 2008 a questo punto mi viene risposto che da quella data mi avrebbero noleggiato una cassetta di sicurezza ad un costo di 10 euro del periodo, basta che io avessi riconsegnato la chiave entro il 31 dicembre. Da quel 27 novembre sono andato 3 volte in banca per ritirare alcuni dei miei valori e tutte le volte la cassetta non si apriva (dicevano loro che la serratura era difettosa) poi ognuna delle tre volte alla fine dopo diversi tentativi e diversi cambi del personale a tentare di aprirla alla fine riuscivano ad aprire la cassetta .. Aggiungo che la terza volta ho riconsegnato la chiave ed era il 24 dicembre quindi in anticipo dalla scadenza pattuita ( 31 dicembre) anche stanco del dovere aspettare ogni volta per vedere se la cassetta si apriva o no... Premetto che ho richiesto ogni volta un cambio cassetta e mi e' sempre stato risposto: "ci spiace sono tutte impegnate". Ora mi sono state accreditate anche sul conto oltre i 10 euro del noleggio altri 14 euro e rotti centesimi di bolli di cui il commesso mai mi aveva parlato. Mi chiedo se e' normale che un disoccupato come sono io che gia fatica ad arrivare a fine mese e che sta mezzora a trattare per quei famosi 10 euro di noleggio non venga informato di altri 14 euro di bolli ed oltretutto gli noleggiano una cassetta rotta e al suo lamentarsi gli viene risposto: ci spiace se non le hanno detto dei bolli (oltretutto mi sembrano esagerati su un mese scarso di noleggio) e per quanto riguarda il cambio cassetta non era possibile perchè erano tutte impegnate.
Le regole contrattuali che disciplinano il servizio con cui la banca mette a disposizione del cliente la cassetta di sicurezza devono contenere l'esatta indicazione delle commissioni e delle spese del servizio sudddetto. Pertanto, la Sua doglianza - relativa alla mancata indicazione delle effettive spese che avrebbe comportato la locazione di una cassetta di sicurezza - è legittima e può essere inoltrata con lettera scritta all'Ufficio reclami della banca. Stessa cosa può dirsi se la cassetta risulta difettosa. Qualora la controversia non dovesse trovare una soluzione bonaria, Le faccio presente che per ogni controversia che possa insorgere tra il cliente e la banca relativamente alla locazione della cassetta di sicurezza il foro competente è quello in cui si trova la sede legale della banca.
Sono un correntista bancoposta e, avendone necessità, mi sono recato presso un ufficio postale per effettuare un prelievo di contante dal mio conto corrente. L´impiegata dell'ufficio postale, dove all´esterno non è presente uno sportello bancomat per procedere autonomamente con il prelievo, richiedeva un documento di identità personale e alla mia richiesta di spiegazioni, essendo utilizzata una carta bancomat per il cui uso deve essere inserito un codice segreto conosciuto solo dal titolare il quale è l´unico responsabile della sua eventuale divulgazione e non una carta di credito, rispondeva evasivamente alludendo ad un obbligo previsto dalla legge ma, alla richiesta di indicare a quale legge si riferisse, la stessa non era in grado di rispondere e citava dei regolamenti interni delle poste che leggi non sono. Premettendo che il tutto è andato a buon fine si gradirebbe conoscere se quanto applicato dall´impiegata sia effettivamente prevista da una legge, se si quale, o la stessa abbia fatto un arbitrio.
La verifica dell'identità del titolare di una carta bancomat avviene tramite un codice di sicurezza o PIN (Personal Identification Number), mentre l'autenticazione della carta presso il terminale avviene attraverso la banda magnetica presente sulla carta o, sempre più spesso, attraverso il microchip (questo è più sicuro e presente unicamente sulle carte di debito di ultima generazione). Pertanto, la richiesta di esibire la carta d'identità non trova ragione d'essere.
Spettabile Associazione, le invio questa e-mail per risolvere il mio problema che ho con la Società XXXX ENERGIA CLIENTI. In data 21 giugno 2007 ho firmato in casa mia e davanti ad un Operatore commerciale della Società XXX, la proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica. Nella proposta avevo espressamente richiesto di avere una potenza massima di 1,5 kW, perché l'utenza è una pertinenza (garage). Successivamente la Società XXX mi fa avere copia del contratto dove ravvisavo che, come da me richiesto, la potenza massima del contatore era di 1,5 kW. In data 26 maggio 2008 mi è arrivata la prima bolletta e notavo subito degli errori: il primo errore è la potenza massima fatturata pari a 3 kW; il secondo errore è i kWh fatturati. Nella fattura in questione mi sono stati fatturati ben 276 kWh dove io ho consumato 2 kWh, riscontrabile questo dalla lettura sul contatore. Chiamavo subito il numero verde (chiamato il 28/05/08 e riscontrabile dai tabulati telefonici) e denunciavo all'Operatore telefonico gli errori sopradescritti, e l'Operatore telefonico rispondeva che avrebbe preso nota dei problemi per farli risolvere al più presto dandomi comunicazione telefonica, ma nel frattempo non dovevo pagare la fattura perché sbagliata. In data 17/06/08 ritelefonavo all'Operatore telefonico ribadendo ancora gli errori della prima fattura e chiedendo a che punto era la questione. In data 23/07/08 mi arriva la seconda fattura e notavo ancora che la potenza massima fatturata era di 3 kW. Inoltre veniva fatto uno storno sui kWh consumati, fatturando si 2 kWh e stimando un consumo di 18 kWh (il mio consumo era di 2 KW). Chiamato numero verde in data 26/07/08 e denunciato nuovamente tutte le anomalie sopradescritte ed alla domanda se dovevo pagare o meno le fatture arrivatemi, mi rispondevano di no. Oltre alla telefonata all'Operatore telefonico, mi sono recato di persona all'ufficio di zona nel quale mi consigliavano di non pagare le fatture e di fare un fax per ribadire ancora una volta i problemi riscontrati; ed io in data 29/07/08 ho fatto un fax al numero che mi ha dato l'Ufficio di zona denunciando tutti i problemi. Mi arriva la terza fattura e notavo ancora che la potenza massima fatturata era di 3 kW. Inoltre nella fattura venivo invitato a pagare le fatture precedenti, perché non gli risultava nessun pagamento (questi sono gli unici controlli che riescono a fare???). Tornato per l'ennesima volta all'Ufficio di zona per risolvere la questione e chiesto più volte di parlare personalmente con il responsabile di zona (Responsabile Regione Toscana), ma il Responsabile era troppo impegnato per parlare con me e non sono mai riuscito a parlarci personalmente. Mi sono recato anche alla FederConsumatori della mia città Montevarchi e denunciato quanto sopra; la FederConsumatori ha fatto una e-mail in data 16/10/08 conoscitiva a XXX informandola della situazione, ma ad oggi nessuna risposta è stata fatta. Come suggerito dalla FederConsumatori, in data 14/11/08 ho pagato tutte le bollette arrivatemi e dopo alcuni giorni mi è arrivata un'altra fattura dove la potenza massima sul mio contatore è ancora 3 kW. Quindi la Società XXX ha fatturato sempre a 3 kW, e quindi a costi per kW maggiori da quelli da me richiesti, dove io avevo chiesto espressamente 1,5 kW e dove anche nel contratto da loro scritto, e in mio possesso, si può leggere. Ora chiedo a voi se mi potete dare una mano a risolvere questa questione (ha questo punto mi sento frodato) che si protrae da più di un anno.
Il Suo contenzionso con XXX può essere risolto solo mediante l'ausilio di un legale ricorrendo alle ordinarie vie legali. Bene ha fatto ad interpellare una Associazione di consumatori (la nostra Associazione non è propriamente un'associazione di consumatori). Tuttavia, non avendo sortito alcun esito positivo l'intervento della suddetta associazione, non rimane altra strada se non quella di rivolgersi al giudice. A dire il vero, La informo che i clienti XXX avranno in futuro maggiori tutele in materia di possibili errori di lettura del contatore, errate fatturazioni o qualità del servizio non soddisfacente. Questo dopo che XXX, Amministratore Delegato del colosso energetico, ha siglato un importante accordo di conciliazione che permettera agli utenti, se avranno ragione, di poter ottenere anche un risarcimento. Il servizio di conciliazione dell’XXX è per il momento partito solo in fase sperimentale, ed interesserà i clienti XXX della Regione Veneto. La conciliazione è un servizio utile e pratico tanto per l’azienda quanto per il consumatore, visto che permette con costi praticamente nulli ed in tempi dell’ordine dei 30 giorni di dirimere le controversie in maniera praticamente amichevole.
Vi scrivo perchè sono stata truffata e dando per scontato di non poter recuperare i soldi vorrei almeno che altre persone non vengano truffate come me. A giugno 2008 ho richiesto una serie di preventivi per un trasloco, tra i vari traslocatori si è presentato anche a casa mia un signore sui 70anni che si è presentato come xxx. Dopo avermi fatto il preventivo per il trasloco mi comunica anche che si occupava anche di mobili e che potevo andarlo a trovare nella sua esposizione del "mobile veneto". Dovendo arredare casa nuova e avendomi questa persona ispirato molta fiducia mi sono recata da lui, ho chiesto del signor che si è presentato e mi ha accompagnato nella visita all'esposizione. Passato qualche tempo ho ordinato i mobili e dovendo fare anche alcune opere murarie e di imbiancatura il signore in questione mi ha suggerito di firmare un'ordine con la xxx, cooperativa da lui guidata per tutti questi lavori. Il trasloco è andato bene, la casa è stata venduta a inizio luglio e il signore in questione il 29 luglio ha incassato un acconto sui lavori (preventivo totale circa 25.000 euro) di 3500. A ottobre poi la nuova casa mi è stata consegnata e il 06 ottobre 2008 il signore in questione entrava in casa mia per iniziare i lavori. In questo momento sono cominciati i problemi. Ho iniziato ad accorgermi che alcune cose non erano come mi erano state promesse: mobili che venivano fatti direttamente in casa mia dicendomi che essendo una mansarda tutto andava tagliato sul posto, continui ritardi nelle consegne, promesse mai mantenute ma la dialettica, la gentilezza, la cordialità e forse anche l'età avanzata mi hanno fatto pensare che potevo continuare a fidarmi di questa persona. Il 15 novembre, dopo aver dato altre 2 rate (rispettivamente di 6.000€ e 5.000€) per lavori effettuati, come l'imbiancatura, il box doccia e alcuni mobili su misura in aggiunta agli acconti per il resto dei mobili che stavo ordinando (cucina, mobili della sala e armadio in camera da letto), finalmente arriva la data in cui mi doveva essere consegnato il primo mobile che avevo visto in esposizione. In quel momento sono nati i problemi perchè il mobile che mi è arrivato era completamente diverso da quello che io avevo richiesto e sopratutto era stato probabilmente smontato e assemblato da una precedente esposizione. Vedendo il mobile ho chiamato immediatamente la persona in questione e l'ho pregata di portarlo via. Lui ha smontato questo mobile e l'ha appoggiato sul pianerottolo dicendo che l'avrebbe portato via il giorno successivo. Da quel giorno è sparito, o meglio i primi 10 giorni mi richiamava dicendomi che sarebbe venuto il giorno dopo, io sono stata in casa ore ad aspettarlo e non si è mai presentato. Ho fatto alcune ricerche, ho parlato con un omonimo che mi ha detto che questa persona è pazza, che ogni 2 o 3 mesi lui viene chiamato per problemi come il mio, ho chiamato immediatamente l'espozione originale dove mi hanno detto che l'hanno mandato via perchè si sono accorti che era un ladro. Avendo pagato il mobiliere con assegni ho anche scoperto che sono stati incassati da una terza persona di cui ho recuperato il numero fisso che è stato staccato dopo la mia prima telefonata. Ora io mi ritrovo da ormai 15 giorni con una serie infinita di attrezzi (martelli, seghe, ecc.ecc.) in casa mia ma non di mia proprietà, un armadio smontato e appoggiato sul pianerottolo condominiale, 2 armadi non finiti, 15.000 euro spesi ma ne ho effettivamente in casa circa 5.000 euro, una serie di problematiche burocratiche collegate al ritardo dei lavori, l'impossibilità di contattare questa persona, il danno economico e la beffa di essere state presa in giro e di dover riodirnare i mobili per cui ci vorranno altri 2 mesi, oltre al fatto di pagare mensilmente un mutuo e le spese di luce e gas di una casa in cui non posso abitare e essere ospite in casa di mia madre (relativamente piccola) ormai da 4 mesi. Ora, data l'impossibilità certa di recuperare i soldi, data per certa la disonestà di un uomo di 75 anni che si è approfittato dell'ingenuità di una ragazza sola di 29 e dati sicuramenti per scontati, visti le mie numerosi informazioni, degli atti illeciti da lui commessi, mi chiedo come è possibile che sia ancora in giro a truffare e come possa avere ancora intestata una partita iva valida (come da mio controllo sull'agenzia delle entrate). Possibile che non sia mai stato segnalato precedentemente, possibile che io non possa fare assolutamente nulla affinchè questa persona non si permetta più di far impazzire gli altri derubandoli, possibile che io ci debba semplicemente mettere una pietra sopra e lasciare che questa persona continui a comportarsi come si è comportato con me???? Vi chiedo quindi, se e come potete, di voler segnalare in qualsiasi modo riteniate opportuno, il nominativo di questa persona in modo che nessuno si fidi più di lui come ho fatto io.
Non ci è possibile, in questa fase, segnalare e/o divulgare il nominativo del presunto truffatore. Molto volentieri, però, Le diamo voce affinché altri non cadano nello stesso tipo di "tranello". Consiglio, nel frattempo, di querelare il mobiliere in quanto il reato di truffa (art. 640 c.p.) è punibile solo a querela della persona offesa. Purtroppo ha ragione Lei: i furbi rimangono in giro e continuano a colpire, approfittandosi della buona fede di chi non si è mai trovato a subire una truffa (dopo la prima volta, si impara). Non accade solo ai giovani o agli anziani, accade a tutti. Per questo la prima arma che abbiamo nei confronti di queste persone è di far girare l'informazione che essi esistono e di come mettono in pratica i loro raggiri. Lei lo ha già fatto anche grazie alla mail che ci ha gentilmente inviato e che abbiamo pubblicato, pur censurando i dati del presunto truffatore. Purtroppo, infatti, in mancanza di una sentenza nei loro confronti (e quindi di un processo che scaturisca da una precedente querela) non possiamo pubblicare il loro nome e cognome di coloro che ci hanno truffati, altrimenti rischiamo una denuncia (Lei compresa) per diffamazione. Per questo è sempre consigliabile effettuare innanzi tutto una querela, poi informare la stampa ed infine, ottenuta una sentenza favorevole (a volte dopo 5 anni o più) ottenere una maggiore pubblicità del caso. Con questi tempi, che si traducono anche in costi, è ovvio che tutto si "raffreddi" e che il truffato perda la voglia di chiedere un "riscatto" morale a quanto ha subito. Nel frattempo i truffatori colpiscono ancora, e ancora, e ancora.... Del resto però, chiunque ha diritto alla tutela del proprio buon nome (anche quando così buono non è) fino a prova contraria e cioè fino a quando le nostre lamentele non trovino riscontro in una giusta sentenza.
Ad aprile 2006 ho acquistato un furgone in concessonaria. A settembre del 2007 mi si sono bruciati gli iniettori con un danno che si aggirava alle 2000.00 euro. La concessonaria dove io avevo ricoverato la macchina mi dice che il danno è dovuto al gasolio; io ho sempre messo il gasolio della xxx, ed è proprio per questo che non mi passano la garanzia del danno subito; danno la colpa a questo, solo però verbalmente perche in fattura mi scrivono solamente "causa gasolio non conforme". Morale: ho sempre il furgone che non va bene mi sento truffato sia dalla concessonaria che da xxx, e ad oggi non mi danno risposte. Non so come fare per far valere i miei diritti, se cortesemente possiamo fare qualcosa.
Per far valere i Suoi diritti occorerebbe sapere se il danno al Suo furgone possa essere effettivamente correlato al gasolio da Lei utilizzato. Consiglio di interpellare un meccanico di Sua fiducia che possa risolvere l'interrogativo. In caso di risposta negativa la garanzia potrà essere fatta valere solo in Tribunale, visto che bonariamente non sembra possibile chiudere la vicenda.
Cosa si può fare per farsi togliere dalla centrale rischi delle banche perchè hai subito un pignoramento che poi hai pagato prima che sia stato eseguito.
Deve essere la Sua Banca ad inviare comunicazione alla centrale dei rischi, istituita presso la Banca d'Italia, dell'avvenuto pagamento perchè si possa procedere alla cancellazione.
Ho acquistato un oggetto da regalare presso un negozio di casalinghi. Ho chiesto al proprietario nel caso in cui l'oggetto fosse da cambiare quanto tempo avevo (giorni). Mi ha risposto che se è unicamente a sua discrezione. Non ci posso credere.
Lei ha 8 giorni di tempo - come prevede il codice civile - per denunciare i vizi dell'oggetto che ha comprato (vizi originari del prodotto), potendo quindi chiedere che l'articolo Le venga sostituito. Se l'oggetto è coperto da garanzia, ha diritto di ottenere la sostituzione o la riparazione della cosa se questa presenta un difetto di funzionamento, ovviamente finchè la cosa comprata risulti ancora in garanzia.
Come fare per scambiare una marca bollo di euro 40,29, scaduta il 1-9-2007 con altra o altre di eguale valore? La questura mi invia alle poste,queste all'Agenzia delle entrate, queste ai monopoli, che non rispondono.
La domanda è giusto rivolgerla ai Monopoli di Stato (se non rispondono al telefono, provi via e-mail o via fax).
Sono un operaio metalmeccanico, chiedo a voi un informazione per un serio problema che mi affligge da un anno. Lavoro in un'azienda in provincia di Firenze e io abito a Montemurlo in provincia di Prato, mentre mia moglie lavora a Calenzano in Provincia di Firenze. Abbiamo la necessità obbligatoria di possedere due macchine per esigenze lavorative, perchè l'azienda dove lavoro ha convenzioni con i trasporti per varie linee tranne che per Prato,infatti per andare a lavorare ( premetto che si lavora a turni ) dorei prendere tre pulman e per di più non sono in assetto con i miei orari di lavoro. La mia domanda è questa: Lavorando in una multinazionale dove sono previste varie linee di trasporto tranne per la mia località, e non essendo l'unico che usufruirebbe di questa linea, abbiamo il diritto di avere un servizio di trasporto convenzionato?
Non avendo la Sua azienda stipulato una convenzione con i trasporti per la linea che Le interessa (Prato), l'unica strada percorribile è quella di richiedere alla multinazionale c/o la quale lavora un rimborso almeno parziale delle spese che Lei ogni giorno deve affrontare per recarsi al lavoro; l'azienda, tuttavia, non è tenuta ad accontentarLa!
Nella dichiarazione di successione di mio padre abbiamo pagato 3000 euro di imposta catastale e imposta ipotecaria. L' immobile in oggetto non era piu' di mio padre ma ancora risulatava al catasto come di sua proprietà. Perciò abbiamo richiesto il rimborso di tale imposta. L'ufficio di registro di Viareggio ci ha però presentati il diniego.
Mancano elementi utili per poterLe rispondere adeguatamente. In ogni caso consiglio di consultare il sito www.agenziaentrate.it, sito ufficiale che offre consulenza online in tema di imposte.
CHIEDEVO INFORMAZIONI RIGUARDO CARTELLE DI PAGAMENTO. SONO PERVENUTE COMUNICAZIONI, CON PIGNORAMENTO SUL CONTO, RELATIVE A DELLE CARTELLE CHE AIME' DEVO PAGARE.. LA MIA RICHIESTA E': NELLE VOCI CHE CORRISPONDO A " ALTRI ONERI" E "COMPENSO A CARICO DEL CONTRIBUENTE (SOMME ABBASTANZA ALTE)" COSA RIGUARDANO? ABBIAMO DIRITTO AD UNA SPIEGAZIONE O EVENTUALE CALCOLO? E SE L'ENTE SI DOVESSE RIFIUTARE SENZA DARE PLAUSIBILE CHIAREZZA? COME CI SI DEVE COMPORTARE? -SECONDA DOMANDA LI DOVE ALL'ENTE CREDITRICE è STATO COMUNICATO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE MULTE CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE E NON AVESSE PROVVEDUTO ALL'ANNULLAMENO DELLA CARTELLA, QUANDO QUESTA è ESECUTIVA SI PUO' IMPUGNARE NONOSTANTE SIANO TRASCORSI I 60GG. ( APPOSITAMENTE) PER UN EVENTUALE RICORSO?
Dispiace non averLe potuto rispondere prima; ciò a causa delle innumerevoli richieste di "aiuto" che pervengono alla nostra attenzione. In ogni caso, Le rispondo che è il pignoramento sul conto corrente purtroppo è possibile. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per fare opposizione o pagare. Se non presenta ricorso nè paga, scatta la procedura pignoratizia. Il pignoramento può consistere in un'intimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla banca di prelevare dal conto corrente e trasferire all'erario l'importo dovuto.
HO ACQUISTATO UNA LAVASTOVIGLIE A SETTEMBRE 2006 QUINDI IN GARANZIA (CHE CREDO DEBBA DURARE 2 ANNI). IL TECNICO MI HA CHIESTO 25,00 EURO DI CHIAMATA E NON HO PAGATO IL PEZZO DI RICAMBIO. SOSTIENE CHE LA CHIAMATA NON SI PAGA PER I PRIMI SEI MESI. IO VI CHIEDO SE E' LECITO.
La richiesta di pagamento della chiamata pari a 25 euro è legittima; infatti, le ditte di elettrodomestici si sono recentemente accordate per concedere i primi 6 mesi di garanzia completamente gratuiti, mentre per i restanti 18 mesi di garanzia viene richiesto al cliente il pagamento solo dell'uscita del tecnico.
Vorrei segnalarvi quello che mi è accaduto quando il mese scorso sono andata a chiedere la liquidazione di una polizza vita di cui non avevo interesse a continuare a versare. La lettera che vi allego e che proprio stamattina ho inviato, spiega tutto. Confido che sappiate per lo meno indicarmi cosa devo fare, questi si sono tenuti € 1.200,00 che io ho versato e non mi sanno dire cosa ne hanno fatto, ma ripeto, la lettera è chiarissima.
Dalla lettera inviata all'Assicurazione e a noi pervenuta per conoscenza emerge chiaramente che i 1.298,42 euro trattenunti dalla Assicurazione "per spese di gestione e eventuali penali di riscatto euro" costituiscono una somma eccessiva, tanto che neppure l'addetto alle liquidazioni polizze vita è riuscito a giustificare la suddetta trattenuta. Pertanto, come Lei giustamente fa presente nel finale della lettera all'assicurazione, è consigliabile ricorrere all'assistenza di un avvocato di fiducia affinchè possa al meglio tutelare i Suoi diritti (il legale potrà richiedere all'assicurazione copia della polizza per valutare se erano o meno presenti eventuali penali di riscatto).
Sono a chiedervi all'oggetto riguardanti le spese postali,chiedendo se esiste una disposizione di legge che dichiara che non sono ammissibili le spese di invio di una fattura da parte del fornitore al cliente, con riferimento alle fatturazioni delle società di telefonia al fine di leggere l'articolo e farlo presente a chi di dovere, premetto che sono un commerciante e non ho mai fatto pagare le spese di spedizione della fattura stessa.
Lei ha pienamente ragione: l'addebito operato dai gestori telefonici a carico degli utenti delle spese relative all'invio della fattura è illegittimo. Le riporto a conferma di quanto detto sopra ciò che ha stabilito nel merito un Giudice di Pace in una recente sentenza. Precisamente, il Giudice di Pace di Nola - confermando il prevalente orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto illegittimo l'addebito operato da un gestore telefonico a carico di un utente delle spese relative all'invio della fattura, riconoscendo al titolare dell'utenza telefonica, oltre al diritto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla società telefonica, anche un risarcimento danni, in quanto il comportamento illecito tenuto dalla società convenuta, reiterato nel tempo, ha concretizzato un abuso di posizione dominante ed ha violato il principio di buona fede che sta alla base di ogni rapporto contrattuale. Da un lato, il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la domanda della parte attrice che aveva invocato a sostegno delle proprie ragioni l'art. 21 del D.P.R. 633/'72, il cui comma 8 espressamente dispone che: "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo". Dall'altro lato, l'autorità giudicante stessa ha considerato, invece, infondato il richiamo della parte convenuta all'art. 14 delle "Condizioni generali di abbonamento", ai sensi del quale l'abbonato nel momento che ha sottoscritto il contratto di utenza ha accettato anche l'onere di sopportare ogni spesa, imposta o tassa, incluse le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche; secondo il Giudice, infatti, l'art. 14 del succitato regolamento deve considerarsi clausola vessatoria, "dal momento che è contenuta in un "contratto di massa", imposto dall'imprenditore commerciale all'utente consumatore, privo di ogni diritto alla contrattazione, in quanto il contratto risulta già predisposto da una sola delle parti negoziali ed il consumatore è tenuto ad accettarlo o rifiutarlo senza avere avuto la possibilità di partecipare alla sua formazione; è, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 1468-quinqiues n. 3 c.c. e come tale va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 21, comma 8, della legge sull'IVA". Concludendo, mi sembra di averLe fornito i riferimenti legislativi e giurisprudenziali necessari per poter far valere al meglio le Sue ragioni.
Nel 2006 abbiamo comperato un computer NOTEBOOK con diversi accessori. Al'inizio dell'estate 2007 il comuputer non funziona piu' si spegne in continuazione fino a non accendersi neanche piu'. Lo portiamo dal nostro rivenditore e ci risponde che e' saltata la scheda madre - di contattare l'assistenza. Qui ri rimandano all'assistenza di MI. Alla fine ci viene risposto che la garanzia e' di un anno e che il computer e' da cambiare. Domanda: ma la garanzia non e' di 2 anni? Il computer devo buttarlo?
Se il computer è stato acquistato con partita iva la garanzia è di un anno, altrimenti è di due anni; nel primo caso quindi le spese di riparazione sono a carico del compratore (ma non buttate il computer!).
Sottopongo questa mia segnalazione al fine di aggiungere l'ennesiama beffa alla ormai interminabile lista. Abito in provincia di Milano ho acquistato un'auto usata (immatricolata nel 1997) da un privato nel febbraio 2006; in data 24 gennaio 2007 mi sono recato presso uffico Aci per pagare il bollo della stessa, relativo all'anno 2007. Mi è stato impedito questo, invitandomi a mettermi in contatto con il centro Assistenza Bollo. Di risposta mi hanno comunicato che avrei dovuto pagare un importo di euro 363.78 + sanzioni ed interessi per tardivo pagamento in quanto la mia auto era attribuita ad un fantomatico pagamento del bollo da settembre ad agosto e pertanto avrei dovuto pagare il rateo da settembre. L'avrei fatto per mia indole, ma la ricevuta che mi ha consegnato il vecchio proprietario riportava come scadenza di pagamento proprio dicembre 2006 (qui si spiega la mia presenza presso gli uffici Aci in gennaio 2007). Ritengo non sia corretto che io paghi la sanzione e gli interessi. Mi rimetto al Vostro parere, nella speranza che questa mia trovi un riscontro favorevole.
Ritengo che Lei abbia perfettamente ragione. Consiglio di contestare la richiesta di pagamento sulla base della presentazione della ricevuta che riportava come scadenza di pagamento dicembre 2006. Nel caso in cui la contestazione - da farsi con raccomandata a.r. - non dovesse trovare alcun riscontro, non resterà che chiedere l'assistenza di un avvocato di Sua fiducia; ciò in quanto - ripeto - la ragione sta decisamente dalla Sua parte.
Esiste una direttiva europea che impone alle società di assicurazione di fare polizze assicurative per la casa, la vita, la salute ecc. biennali e non più decennali; come si può consultare questa direttiva europea? Perché in Italia non si applica?
Una direttiva europea recepita in Italia che imponga alle società di assicurazione di stipulare polizze assicurative biennali non esiste.
Sono legittime le forme di vendita piramidali?
No. Il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidali (le c.d. catene di Sant'Antonio) è stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, che ha riordinato la materia riguardante la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore proprio dalle forme di vendita piramidali. Rispetto a quest'ultime, l'art. 5, comma 1, della legge sopra citata dispone che: "Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura".
Il 2° comma aggiunge che: "E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, catene di Sant'Antonio, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo".
Le tre circostanze (elencate dall'art. 6 della legge n. 173 del 2005) dalla cui presenza è possibile presumere la sussistenza di un'operazione o di una struttura di vendita vietate sono le seguenti:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90% del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 173/2005, chi realizza forme di vendita vietate è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da 6 mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 100.000 a 600.000.
Una TV (la quale ritenevo, qualche tempo fà, che fosse una emittente seria) e dopo altre emittenti, stanno mandando in onda un "superquiz" il quale secondo me è un super bufala e tende a offendere l'utente sfruttando la sua credulità e ingenuità. il "gioco" è gestito da una "certa" XXX di Torino. Ogni TELEFONATA, che NON garantisce la partecipazione al gioco ma solo l'ACQUISTO di suonerie per cellulari, costa 15 Euro. Le domande riguardano l'indovinare parole mimate con uso del labbiale o titoli di canzoni o film che sono FACILISSIMI i quali nel corso di varie "puntate" si ripetono. Naturalmente chi "riesce" a prendere la diretta NON riesce a indovinare, anzi, dice degli spropositi degni di una persona che dalla nascita, sino a quel momento, è stata nella foresta nera isolata dal mondo (forse a loro gli faranno lo sconto). Questo "giochino" erà già stato segnalato da "striscia la notizia" contestando loro che non erano neanchein diretta e, forse, almeno SOLO in VIDEO lo sono. Sicuramente fanno telefonate fasulle per invogliare i telespettatori che, sicuramente, visto la semplicità delle domande hanno indovinato, a telefonare al "numero verde" .La cosa che mi fà piacere è che dal telefonino un pò ammuffito , come "premio", siamo passati a 500 Euro e ora al televisore al plasma,domani...una casa al mare. Penso sia segno che non tutti ABBOCCANO a questo quiz spazzatura. Secondo me,queste emittenti che trasmettano questi "programmi" dovrebbero essere multate e, se non lo capiscono , togliere loro la concessione perchè SICURAMENTE, LORO SANNO QUELLO CHE FANNO. Un saluto
Ho letto attentamente la lettera; purtroppo se la trasmissione è ancora in onda significa che nessuno è riuscito a smascherare la truffa. Perchè ciò avvenga non è sufficente un servizio televisivo seppure giustamente aggressivo, è necessaria una querela della/e parti offese cui faccia seguito una condanna penale a carico dei responsabili!
Vorrei sapere perche', dopo aver subito la clonazione della mia carta di credito circa 2 anni fa, non riesco ancora ad avere la restituzione del denaro nonostante il circuito abbia riferito al mio avvocato che non ho alcuna responsabilita' a riguardo. Effettuati molti solleciti per via scritta dal mio legale di fiducia, mi e'stato sempre detto che il rimborso mi sarebbe stato riaccreditato a breve ma io sono ancora qui in attesa. E'normale che la Banca mi addebiti subito la spesa "clonata" e poi demandi il problema della responsabilita' alla CartaSi' ed io sono qui in attesa da quasi 2 anni? Cosa posso fare?
Per il risarcimento dei danni subiti a seguito della clonazione della carta di credito il correntista può rivalersi sulla banca emittente, la quale, in quanto depositaria a titolo oneroso, è da ritenersi obbligata al risarcimento. Generalmente non dovrebbero sussistere particolari problemi per il risarcimento nel caso in cui la banca disponga di una copertura assicurativa; in caso contrario e di fronte al rifiuto reiterato della banca a risarcire il danno patito, è consigliabile adire le vie legali. Nel caso da Lei prospettato, essendo rimasti senza risposta per quasi due anni i continui solleciti di rimborso, non resterà che citare in giudizio la banca in questione (soprattutto considerando che generalmente il rimborso dovrebbe ottenersi entro 60 giorni dalla denuncia di clonazione della carta!).
Nel caso in cui il cliente di una lavanderia si accorga che il capo consegnatogli lavato è diverso da quello da lui portato a lavare ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito?
Nel caso in cui risulti impossibile per il titolare della lavanderia sostituire il capo erroneamente consegnato al cliente con quello di proprietà di quest'ultimo, egli sarà tenuto a risarcire al cliente il danno derivante dallo smarrimento del capo. La somma dovuta al cliente corrisponderà al valore reale del capo smarrito, ricavabile considerando sia il prezzo di acquisto del bene che il suo stato di usura. La somma stessa sarà, dunque, inferiore al prezzo di acquisto, in forza dell'incidenza del deterioramento del bene derivante dall'usura. A ciò avrà, quindi, diritto il cliente e non al pagamento di una somma che gli consenta di acquistare attualmente un bene analogo a quello smarrito.
Come devono essere risolte le controversie tra consumatori e tintolavanderie in caso di danni agli indumenti o smarrimenti degli stessi?
Per risolvere rapidamente le controversie tra consumatori e tintolavanderie in caso di danni agli indumenti o smarrimenti degli stessi, le Regioni sono tenute a promuovere, d'intesa con le camere di commercio e con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative; è quanto ha stabilito la legge n. 84/2006, che ha disciplinato per la prima volta l'attività professionale di tintolavanderia, definendola all'art. 2 come quell'attività di impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follitura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni fibra.
La legge in esame ha, inoltre, sottolineato all'art. 4, comma 4 che le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale la diligenza nell'eseguire il lavoro a regola d'arte non è solo quella generica del buon padre di famiglia (cioè, dell'uomo medio), bensì la diligenza più intensa e concreta richiesta al lavoratore qualificato ed esperto in una certa attività professionale.
E' importante evidenziare che secondo la Corte di Cassazione se nel capo d'abbigliamento manca l'etichetta di lavaggio, l'esercente può rifiutarsi di pulire il capo, ma se accetta la prestazione si assume la responsabilità degli eventuali danni!
Occorre, infine, porsi la questione del termine entro il quale il cliente deve ritirare il suo indumento. Ebbene, la legge non dice entro quanto tempo la lavanderia possa tranquillamente gettare il capo non ritirato; la Corte di Cassazione, invece, con sentenza n. 10519/1999 ha confermato una sentenza del Giudice di Pace di Milano che aveva respinto il ricorso di una signora che si era vista buttare, dopo 6 mesi e 22 giorni, sette abiti dalla tintolavanderia. Secondo la Corte, essendo trascorso il periodo normalmente indicato dalle Camere di commercio in base agli usi e alle consuetudini, che varia da uno a tre mesi dalla data di consegna dei capi, da detto termine la tintolavanderia non è più responsabile degli indumenti, e pertanto può tranquillamente disfarsene.
Domanda giunta mezzo fax in ordine alla legittimità del mancato pagamento del canone RAI in caso di avvenuto pagamento delle operazioni di suggellamento (non ancora effettuato) del televisore.
Per non essere obbligata al pagamento dell'abbonamento Rai dovrà far presente che era già stata affrontata la spesa per il suggellamento del televisore, anche se tale procedura non era mai avvenuta. In caso di risposta negativa, non resta che richiedere di nuovo l'operazione di suggellamento del televisore, con relativa spesa a Suo carico. Tuttavia, La devo informare che chi non possiede un televisore (o quest'ultimo sia stato suggellato) ma solo un computer potrebbe essere comunque obbligato a pagare il canone Rai; infatti, secondo quanto disposto dal regio decreto 246 del 21 febbraio 1938 e successive integrazioni e modifiche, deve pagare il canone chiunque possegga "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive". Pertanto, chi non possiede un televisore ma un computer sarà comunque tenuto a pagare il canone rai; il computer, infatti, secondo l'interpretazione corrente, può essere "adattabile alla ricezione delle trasmissioni radio televisive", in quanto può essere facilmente dotato di scheda tv che lo metta in condizione di trasformarsi in una televisione vera e propria.
In data 14/04/07 ho inviato una Raccomandata A.R. al servizio Banco Posta con oggetto "Reclamo per Prelievo di Ignoti dalla mia Carta Postepay". Di cui vorrei conosceste il contenuto. "Io sottoscritto.....con Carta Postepay n........... presento RECLAMO perchè ieri 13/04/07, mentre verso le ore 10 ero in Internet sul Sito delle Poste, mi sono accorto che alle 9.46 Ignoti hanno fatto un prelievo di Euro 100,00 dalla mia Carta postepay, come da Foglio Allegato. Sono andato subito ad informarmi presso il locale Ufficio Postale di ......... che mi ha fornito il numero telefonico del Call Center delle Poste e della Polizia Postale. Dopo un paio di telefonate, ho bloccato la mia Carta Postepay (mi sono rimasti Euro 34,56) e sono andato alla locale Stazione dei Carabinieri, per la Denuncia. Le comunico di non aver dato a nessuno il numero segreto della mia Carta Postepay; ho fornito i numeri della mia Carta Postepay a Ebay Italy per il Pagamento Automatico delle Fatture delle Inserzioni, ma però senza fornire il Numero segreto. Sono circa dieci giorni che ricevo da BancoPosta online (ho anche un c.c.p) dei Messaggi, che definisco "Sospetti" che Vi allego, che mi chiedono di inserire il Codice Segreto, ma che io non ho mai inserito. Chiedo quindi, la restituzione dei 100 Euro, prelevati furtivamente dalla mia Carta Postepay e manifestandovi la mia totale delusione perchè pensavo che fosse un Sistema Sicuro".
Lei è stato certamente vittima di un fenomeno ormai dilagante su internet che prende il nome di "phishing" (come già la Divisione BancoPosta Le ha comunicato), contro il quale è arduo difendersi anche perchè risulta molto difficoltoso risalire all'autore di tale frode informatica. Lei ha agito bene nel chiedere spiegazioni alle Poste italiane (che ovviamente declinano ogni responsabilità - ma che in ogni caso dovrebbero informare in maniera più decisa ed esaustiva i propri clienti sui pericoli di frodi via telematica!) e nel pensare di fare la denuncia alla Polizia di Stato (tale denuncia può essere inoltrata anche attraverso il sito della Polizia).
Fax ricevuto da un cittadino che chiede lumi in merito al proprio diritto di essere ricevuto dal difensore civico.
E' certamente un Suo legittimo diritto essere ricevuta ed ascoltata dal Difensore Civico, le cui attribuzioni ne fanno un controllore, in senso ampio, dell'attività amministrativa: su richiesta dei cittadini, infatti, egli cura lo svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale e gli enti e le aziende dipendenti, segnalando agli organi delle Regioni eventuali ritardi o irregolarità.
Ero utente xxx 2 mega con xxxxx, dopo estenuanti telefonate e offerte insistenti, dal gestore xxxx, nella data 28/11/2006, ho accettato l'offerta xxxx adsl 2 mega, dopo circa 15 gg. mi è arrivato il contratto da firmare ( da notare che l'attivazione veniva effettuata dopo la firma del contratto, con diritto di recesso di 10 giorni). Il servizio è stato attivato il 10/01/07, e da qui.. è iniziato il mio calvario....allora dalla data di attivazione cioè il 08/01/07, dopo tante telefonate da parte mia al servizio clienti ( a pagamento oltretutto), mi sono connessa il 18/01/07 per la prima volta... E con sorpresa mi sono accorta che la velocità di donwload era cosi distribuita nella giornata: dalle 12.00 fino alle 24.00 andava a 15 kb ( con xxxx 2 mega 220 kb) dalle 24.00 alle 12.00 andava a 230 kb ( con xxxx 2 mega 230 kb ) dopo test .. controlli... della linea da parte del tecnico xxxxx e xxxxx il problema non si è risolto, ed il 05/02/07 ho disdetto il contratto, anche perchè adsl di notte a mè non serve. Adesso dopo tutti i problemi che mi hanno causato, oltre il danno anche la beffa , mi hanno messo in conto tutti i 12 mesi del contratto, e non mi liberano la linea per l'attivazione con un altro gestore. Io per questo disservizio non voglio pagare un soldo!!! Chiedo come posso fare per difendermi da questa ingiustizia? Non sono l'unica ad avere questi problemi, chiedo ma il cittadino puo avere un aiuto contro queste grandi compagnie, senza andare incontro a spese legali ecc. ecc.. o devo stare zitta e pagare sempre come al solito???
"Stare zitti e pagare sempre come al solito" non è la strada giusta da percorrere. Infatti, il contratto di utenza telefonica (che comprende anche il servizio adsl) è un contratto atipico, per lo più assimilabile ad un contratto di somministrazione, in quanto viene fornito, a fronte di un corrispettivo, in modo continuativo un bene immateriale e complesso. Deve essere necessariamente in forma scritta e basato su formulari predefiniti, cui l'utente aderisce ex articoli 1332 ss. e 1342 (contratto di adesione e/0 mediante formulari predefiniti); proprio per questo motivo l'utente si trova in posizione di svantaggio (squilibrio del sinallagma), in quanto non è nella possibilità di discutere ed approvare le singole clausole, ma è costretto ad aderire al contratto nella sua interezza. In tal modo, cioè, non è in grado di difendersi da clausole che possono essere formulate a suo danno, le c.d. calusole vessatorie, per le quali la dottrina e la giurisprudenza più recente prevedono la nullità. Ebbene, la suddetta premessa, di taglio strettamente tecnico-giuridico, mi serve per addivenire ad una conclusione che possa tradursi anche in un consiglio pratico. Dai pochi elementi (estrapolati dalla Sua garbata lettera) che ho a disposizione, ritengo che le anomalie di funzionamento del collegamento ADSL, tali da impedire la fruizione del relativo servizio come Le era stato prospettato, integrano un'ipotesi di grave inadempimento da parte del gestore telefonico del contratto di utenza. Concludendo, è, pertanto, necessario adire le vie legali (generalmente le spese legali competono alla parte soccombente!), citando in giudizio il gestore telefonico (proprio recentemente il Giudice di Pace di Monza con sentenza 6 marzo 2007 ha condannato al risarcimento danni un gestore telefonico, risolvendo un caso analogo al Suo). I latini dicevano: "Ubi maior minor cessat", ovvero - potremmo tradurre - là dove c'è la grande compagnia l'utente soccombe. Occorre che il vento cambi, ma perchè ciò accada non bisogna tentennare a far valere un proprio diritto!
Risposta ad un fax con il quale si chiede se sia possibile rifiutare la richiesta di dilazionare il pagamento della retta prevista per servizi di assistenza anziani goduti.
Dispiace comunicare che il rifiuto alla Sua richiesta di dilazione del pagamento è conforme alla Legge, in quanto il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile (art. 1181 c.c.), come nel caso in cui consista nel pagamento di una somma di denaro. Il creditore potrà, se vuole accettare il pagamento parziale come acconto, ma è libero di rifiutarlo e di considerare il debitore come inadempiente per l'intero.
Ho una casa in ristrutturazione, e durante i lavori, circa 2 anni e mezzo fà, ci siamo accorti, visto che una parete era completamente rovinata dall'umidità, che tra la mia casa e quella di una mia vicina, passa una condotta comunale in ETERNIT e ROTTA!!! Ho fatto svariate richieste al comune di per far cambiare la suddetta condotta, ma mi è sempre stato risposto che non c'erano i soldi per i lavori. Ho proposto di anticiparli io (circa cinquemila euro), ma mi è stato risposto che è una cosa illegale. A questo punto mi sono rivolto ad un avvocato, però il comune continua a non voler scendere ad un compromesso economico. La causa slitta di sei mesi in sei mesi e la ristrutturazione non può andare avanti. Ma la cosa che mi fà più pensare è: MA L'ETERNIT, QUANDO E' ROTTO, NON E' CANCEROGENO? Non si dovrebbe far intervenire subito il comune e l' asl per la sostituzione della condotta? Si fanno tante campagne per la prevenzione dei tumori, e tante domeniche nelle piazze italiane e poi non si interviene in casi così gravi, spero riusciate a fare tanto rumore perchè questi amministratori furbi e che scherzano con la salute dei cittadini hanno rotto le scatole..!
Il problema che Lei ha esposto connesso con la tutela della salute è particolarmente delicato. Risulta comprensibile il Suo stato d'animo e quindi giustificata l'azione legale intrapresa contro il Comune al fine di ottenere un tempestivo intervento per la sostituzione della condotta allo scopo anche di rimuovere l'ostacolo che Le impedisce di completare la ristrutturazione della Sua casa. Purtroppo la Giustizia spesso con i suoi tempi lenti e morti non riesce a soddisfare le nostre esigenze con la tempestività che meriterebbero!
Domanda ricevuta a mezzo fax in relazione a probelmi burocratici con una banca.
Nella Sua lettera Lei parla di lungaggini burocratiche relativamente ad una denuncia da Lei rivolta ad un Istituto bancario di Roma. Essendo pochi gli elementi a disposizione per poter esprimere un parere al riguardo, Le consiglio di telefonare direttamente all'ISVAP per informazioni precise sugli sviluppi della Sua pratica (infatti, presso l'ISVAP è a disposizione un servizio telefonico di informazioni agli utenti - 0642133000).
In data 15 settembre del 2006 ho comprato un appartamento fino ad oggi nessun problema ma pultroppo nell'ultima riunione di condominio l'amministratore ci ha presentato il bilancio delle rate condominiali da pagare ed essendo troppo alte alla domanda ci ha risposto che tutti i proprietari devono pagare non solo le proprie spese ma anche le spese degli appartamenti di proprietà della ditta costruttirice che ad oggi sono rimasti invenduti dal mio ed da altri rogiti non risulta nessuna voce a riguardo; possiamo risolvere in qualche modo?
Se l'amministratore presenta il conto da pagare ai condomini esonerando dalle spese condominiali il costruttore è presumibile che nel regolamento contrattuale (costituito dal costruttore) sia stata inserita una clausola che esonera la società costruttrice dal pagamento delle spese condominiali. Qualora fosse così - noti bene che sto usando il condizionale in quanto pochi sono gli elementi a disposizione per poterLe rispondere con certezza - la clausola di esonero dalle spese condominiali a favore del costruttore è da ritenersi nulla. Infatti, la Cassazione in una recente sentenza ha affermato il principio secondo il quale i condomini, nei rapporti con i professionisti (in questo caso, il costruttore), sono da considerarsi senz'altro consumatori; pertanto, diventano rilevanti le norme sulle clausole vessatorie, che sono quelle che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, entro le quali è possibile far rientrare anche la clausola di cui sopra. In conclusione, le clausole vessatorie, anche se controfirmate dal consumatore, sono nulle, e quindi è come se non fossero mai esistite.
Vorrei avere un'inforamzione in merito ai miei diritti come consumatore. Il mio PC di casa ha avuto problemi e il giorno 8 novembre scorso sono andato dal rivenditore a conseganre il mio PC per l'assistanza gratuita visto che il PC aveva solo circa 1 anno e 4 mesi di vita. Attulamete il mio PC è ancora in assistenza. Il rivenditore al mometo delega ogni responsabilità dei tempi lunghi al centro assistenza esterno. Dopo 4 mesi io ho perso le speranze di avere il mio PC nuovamente in funzione.
Lei ha pienamente ragione. Infatti, ai sensi dell'art. 130 (Diritti del consumatore) del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Tenendo presente l'articolo sopra riportato, se i tempi di attesa per riavere il Suo PC dovesso prolungarsi ancora, è consigliabile affidarsi all'assistenza di un avvocato.
Richiesta pervenuta a mezzo fax in ordine alla liceità della richiesta da parte di una compagnia telefonica del pagamento delle spese per l'invio delle fatture.
Le spese di spedizione della fattura l'utente non dovrebbe pagarle, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.P.R. 633/'72, che espressamente dispone "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo". Quindi, che fare? L'utente che non voglia pagare le spese di spedizione della fattura può citare in giudizio la compagnia telefonica, invocando a sostegno delle proprie ragioni la norma sopra citata. Ci sono dei precedenti giurisprudenziali che hanno dato ragione all'utente. Ad esempio, il Giudice di Pace di Nola, con sentenza 21 settembre 2005, ha ritenuto illegittimo l'addebito operato da un gestore telefonico a carico di un utente delle spese relative all'invio della fattura, riconoscendo al titolare dell'utenza telefonica, oltre al diritto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla società telefonica, anche un risarcimento danni, in quanto il comportamento illecito tenuto dalla convenuta, reiterato nel tempo, ha concretizzato un abuso di posizione dominante ed ha violato il principio di buona fede che sottintende ogni rapporto contrattuale.
Siamo una ditta individuale, volevamo cortesemente chiederVi un consiglio perchè oggi si è rotta la nostra stampante acquistata con fattura 20 mesi fa ed il servizio clienti ci ha comunicato che non è più in garanzia dicendo che per le aziende che scaricano l'iva la garanzia vale solamente 1 anno a differenza dei privati con scontrino che hanno una garanzia di 2 anni. Noi personalmente abbiamo sempre sentito che in Italia la garanzia di ogni prodotto è di 2 anni, quindi siamo a chiederVi cortesemente informazioni in merito e vorremmo sapere anche cosa dobbiamo fare nel caso in cui la nostra garanzia sia di 2 anni.
Il servizio clienti Vi ha informati esattamente. Infatti, se da una parte, l'art. 132 del Codice del consumo dispone che "il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di 2 annidalla consegna del bene", dall'altra va ricordato che la norma si applica solo al consumatore, che, ai fini del codice stesso, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.