Sono un cittadino di un piccolo comune in provincia di Firenze. Voglio far presente che sono titolare di un Agriturismo e voglio spiegare i problemi che si sono venuti a creare nella strada che bisogna percorrere per raggiungere la struttura Agrituristica. Tale strada è classificata come strada vicinale di uso pubblico; tuttavia lo stato della suddetta strada è in pessime condizioni tanto che è quasi impossibile transitarvi: vi sono grosse buche e pozzanghere e quando piove come in inverno o in questa stagione è propio uno schifo .Gli ospiti che avevano prenotato per Pascqua ed il venticinque Aprile hanno domandato come era la situazione della strada,(perchè erano già stati a Gennaio) e noi abbiamo risposto che il Comune non aveva fatto niente, anzi la strada era ancora peggio di allora, sicché hanno risposto che non sarebbeno venuti.Ho chiesto all'ufficio tecnico del Comune come rifare le fossette di contenimento acque o di mettere del materiale nelle buche però ancora siamo nelle solite condizioni.Le tasse le paghiamo come quelli che abitano nel centro del paese che, però, non hanno i disagi che abbiamo noi.
Premetto che la qualificazione di una strada come vicinale o meno spesso conduce a controversie, anche abbastanza dispendiose se si rende necessario il ricorso all'autorità giudiziaria civile, tra il proprietario o i proprietari e gli eventuali utilizzatori o anche nei confronti del comune, riguardanti sia le spese di manutenzione che il diritto di accesso, che la trasformazione o meno in strada comunale o interamente privata. In particolare, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico l’art.14 della L.12 febbraio 1958, n.126, prevede per le strade vicinali ad uso pubblico la costituzione obbligatoria dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica. La procedura per la costituzione del Consorzio è dettagliata dall’art.2 d.lgt. n.1446/1918. In base alla L.1 settembre 1918, n.1446 il Comune è tenuto a partecipare a queste spese in misura variabile da un quinto alla metà dell’importo secondo l’importanza della strada ed è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale nella misura del concorso. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del Consorzio provvede d’ufficio il Presidente della Giunta regionale, essendo la materia della viabilità trasferita alla competenza della Regione, a norma degli artt.2 del DPR 15.01.1972, n. 8 e 79 e 87 del DPR 24.07.1977 n.616. I frontisti, o i proprietari, non possono precludere l’uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall’avere o meno contribuito alle spese di realizzazione, né renderne più gravoso l’uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell’ordine e della sorveglianza. In pratica, consiglio di presentare istanza - tramite un legale di fiducia - al Presidente della Giunta regionale.
Vi scrivo per chiedervi informazione per come devo comportarmi nella mia situazione. Il 5 marzo 2008 ho subito un incidente in un incrocio con diritto di precedenza, dopo due ore sopraggiungono i carabinieri ove riscontrano la mia ragione al 100%, mi hanno trasportato in ambulanza nel vicino pronto soccorso per contusioni con convalescenza di 20 gg. Comunico l'avvenuto incidente alla mia assicurazione chiedendo la perizia del autocarro completamente distrutto da rottamare prima possibile per poi essere risarcito a breve. Mi hanno preso in giro per dei mesi comunicandomi concorso di colpa, nel frattempo sono stato costretto a noleggiare un mezzo perchè senza camioncino non si lavora, noleggio mese per mese nella speranza che prima possibile sia rimborsato per poter acquistare un altro mezzo. Alla fine di luglio mi vedo costretto a rivolgermi ad un legale che in ottobre riesce a consegnarmi un piccolo acconto di cui ho pagato le spese del carro attrezzi e demolizione da tempo da pagare. Ad oggi la cifra di noleggio ha raggiunto una certa cifra e non ancora sono stato rimbor sato,vedo il mio avvocato molto titubante nel farsi riconoscere le spese di noleggio, se mi avessero saldato a suo tempo la cifra era piccola. Non so cosa fare sono stato danneggiato, non ho possibilità di acquistare un altro mezzo mi viene il dubbio che si inventeranno una scusa per non pagare. Se riuscite a leggere questa lettera potete rispondermi per e-mail e darmi qualche consiglio sui miei diritti?
E' il Suo avvocato che deve attivarsi affinchè Le venga riconosciuto il risarcimento del c.d. fermo tecnico. Il fermo tecnico è il danno derivante dall’indisponibilità del veicolo danneggiato durante il periodo di tempo tecnicamente (e strettamente) necessario alle riparazioni. La valutazione di tale danno è strettamente connessa alla destinazione del veicolo: nel caso in cui esso venga abitualmente utilizzato per lo svolgimento della propria attività professionale, si potrà verificare o un danno da lucro cessante (ad es. il taxi; l’auto del rappresentante di commercio), oppure un danno emergente (ad esempio le spese sostenute per noleggiare un mezzo sostitutivo). In tal caso il danno viene valutato in via equitativa, tenendo conto della documentazione fornita dal danneggiato e considerando come periodo di “fermo” soltanto quello strettamente necessario alle riparazioni (numero delle ore di lavorazione diviso per le 8 ore lavorative = numero di giorni di fermo tecnico)”.
A quali risarcimenti provvede il Fondo di garanzia per le vittime della strada?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada (alimentato con quota ricavata da ogni singola polizza) è stato istituito con legge 990/1969 per provvedere al risarcimento dei danni provocati da veicoli (o natanti) non identificati, non assicurati oppure assicurati presso assicurazioni in dissesto finanziario.
Precisamente:
1) qualora il veicolo responsabile del sinistro non sia stato identificato, il Fondo risponde dei soli danni alle persone, e non di quelli alle cose;
2) quando il veicolo danneggiante non risulti assicurato, il Fondo è obbligato a risarcire non solo i danni subiti dalla persona, ma anche i danni alle cose, soltanto però se superiori a 500 euro, e solo per la misura eccedente tale importo;
3) nel caso in cui il veicolo del responsabile risulti assicurato presso l'assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa (quindi, in dissesto finanziario), il Fondo è tenuto al risarcimento di tutti i danni, senza limiti, alle persone e alle cose.
E' reato gareggiare in velocità con un'altra auto anche se i conducenti dei veicoli non si erano preventivamente accordati per l'effettuazione di una "gara"?
La Cassazione (sentenza n. 14463/2007) ha risposto affermativamente, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un'autovettura emesso dal Tribunale di Cosenza nei confronti di un giovane automobilista per il reato di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 285/1992 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un'autovettura, con il conducente di altro veicolo a motore.
Il ricorrente si era difeso sottolineando che "l'ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i conducenti dei veicoli per l'effettuazione di una gara; diversamente può parlarsi soltanto di una condotta di guida imprudente ed indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro".
La Suprema Corte ha risposto che l'interpretazione proposta dal ricorrente "è smentita dalla semplice lettura della norma che descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare ("chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore") senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti". "E' dunque sufficiente - precisa la Cassazione - che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato".
E' vero che le multe per divieto di sosta possono essere annullate se nelle vicinanze delle aree a pagamento non è stata istituita una zona anche per il parcheggio gratuito dell'automobile?
Sì; la Cassazione ha, infatti, stabilito, con sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, che è nullo il verbale di accertamento e constatazione per sosta vietata in un'area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un'area di parcheggio libera.
La Cassazione è giunta alla suddetta conclusione, richiamando l'art. 7, comma 8 del codice della strada, ai sensi del quale "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta".
La Corte ha sottolineato che l'obbligo di cui sopra "non sussiste per le zone definite ad area pedonale e zona a traffico limitato, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
Vorrei sapere quanto tempo ho per legge,dopo la morte di mio padre avvenuta quest' anno e intestatario di una cinquecento fiat di 10 anni, per fare il passaggio di proprieta' a me e mia madre, unici eredi. Se io, che la guidavo gia', volessi tenerla ancora per un annetto e poi demolirla devo per forza fare il passaggio? Con i conseguenti costi?
La pratica necessaria per ereditare un veicolo va presentata presso uno degli sportelli telematici dell'automobilista (STA); tale sportello, che è entrato a regime il 16 dicembre 2002, è attivato presso: - gli uffici provinciali dell'ACI; - gi uffici provinciali della motorizzazione civile; - le delegazioni degli Automobile Club e gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.
La mia necessità e porvi un mio problema che è il seguente: In data 9 Ottobre 2006 ho subito il furto della mia macchina una Golf 1.9 TDI di cui la macchina non e stata mai trovata. La macchina era assicurata alla XXX Assicurazione e finanziata dalla xxxxxxxxxx con sede a Milano. Ho esposto denuncia ai Carabinieri alla assicurazione e alla finanziaria, dopodiché non ho avuto nessuna notizia dalla finanziaria, e tanto meno dalla assicurazione. Avendo necessità di chiudere la pratica ho deciso di rivolgermi in un avvocato il quale mi garanti l'immediata risoluzione, nel mese di Novembre 2006 ho chiesto un colloquio all'avvocato in studio dicendomi che la trattativa era stata avviata ma dalla assicurazione non si faceva trovare nessuno. In quella stessa sede disse ha mia figlia di recarsi in banca e bloccare il finanziamento e noi abbiamo fatto quello che ci ha detto. Dal quel momento cominciarono ad arrivarmi lettere di richiamo delle quali io o mia figlia sia telefonicamente che in visita allo studio abbiamo consegnato tutti i richiami l'avvocato. Alla nostra richiesta di possibili interventi giudiziari lui rispose che non potevano fare nulla,tutto questo e andato avanti sino a Dicembre 2007. Quando un ufficiale giudiziario si presento a casa mia dicendomi quello che stava realmente succedendo,in pratica risultavo cattivo pagatore. Al colloquio con l'ufficiale giudiziario spiegai il perché di tutto questo, e lui stesso si impegno a contattare la società finanziaria, infatti il 27 Dicembre 2007 nell'ufficio dell'avvocato arrivammo all'accordo e alla conclusione del pagamento totale del finanziamento di qui 7.785 euro dalla assicurazione e 2.715 euro da me personalmente. Concluso tutte le pratiche sollevai l'avvocato dall'incarico da me datogli. Pensando che la cosa fosse finita ed avendo necessità di un finanziamento vengo a sapere che sono iscritta in banca dati come cattivo pagatore e non ho potuto avere il finanziamento chiesto. Su mia richiesta abbiamo cercato di avere tutta la documentazione dal'avvocato, ma lui fino ad oggi non ci ha consegnato niente, dicendo che la pratica era stata gia chiusa e tutta la documentazione era in mio possesso. Mi rivolsi alla finanziaria chiedendo la liberatoria, ma mi fu risposto che tale documento era stato inviato all'avvocato XXX,il quale non mi ha fatto sapere nulla. Ad una mia telefonata lui mi ha risposto che si che aveva ricevuto il documento ma non era obbligato ha farmelo pervenire. Guardando i documenti ha mio possesso mi sono accorta di alcune anomalie contrattuali sulla cifra ricevuta per il furto dell'auto. Vi invio documenti e vorrei sapere come procedere.
E' difficile esprimere un giudizio su quanto da Lei esposto nella lettera inviata alla nostra attenzione. Tuttavia, Le ricordo che, ai fini di una più agevole e sollecita risoluzione del caso da Lei prospettato, è importante essere in possesso di tutti i documenti riguardanti la pratica. Pertanto, sarebbe necessario esserne in possesso, visto che, come recita l'art. 42 del codice deontologico forense.
Mio fratello è stato fermato dai vigili urbani nei pressi di un casello autostradale in provincia di Mantova, fuori dal centro abitato. I vigili sostenevano di aver controllato la sua velocità con un apparecchio laser e che mio fratello procedeva a 71 km/h in un tratto di strada in cui c'era il limite dei 50 km/h. Pertanto gli hanno inflitto una multa e gli hanno tolto cinque punti dalla patente. Mio fratello ha firmato il verbale senza contestare, seppur stupito di quel limite in zona extraurbana, del quale non si era accorto. Poco più tardi, giunto a destinazione, ha guardato il rapporto stampato dall'apparecchio laser e si è accorto che riporta la data di un anno fa, cioè 1 aprile 2007! Le domande che vorrei porvi sono le seguenti: - il rapporto del laser costituisce la prova dell'avvenuta infrazione? - Se si, si può contestare questa prova, visto che porta una data antecedente di un anno, rispetto al giorno dell'infrazione indicato sul verbale? - E' quindi ammissibile e con che modalità il ricorso verso questo verbale e le relative sanzioni? - Essendo mio fratello residente in provincia di Verona, deve presentare ricorso presso la competente autorità di Mantova o di Verona? - Ci sono probabilità che il ricorso venga respinto? - In questo caso è vero che si dovrà pagare una multa doppia Raddoppieranno anche i punti tolti sulla patente? Spero di non essermi rivolta inopportunamente a Voi per chiedere queste informazioni: pregandoVi eventualmente di indicarmi a chi esattamente mi devo rivolgere.
Cerco di rispondere alle Sue precise domande come segue: 1)sì, il rapporto del laser costituisce prova dell'infrazione, purchè il laser fosse tarato e omologato; 2)la multa si può certamente contestare; 3)il ricorso contro una sanzione comminata per la violazione di norme del codice della strada può essere proposto alternativamente al Prefetto ex art. 203 del C.d.S. o al Giudice di Pace ex art. 204 del C.d.S. entro il termine di 60 giorni dalla data della commessa infrazione; il ricorso avverso la multa promosso davanti al Prefetto rende inammissibile quello davanti al Giudice di Pace; 4)il ricorso va presentato a Mantova; 5)ci sono più probabilità che venga accolto, anche se l'ultima parola spetta sempre a chi deve decidere! 6)multa doppia sì, ma non raddoppiano i punti.
Il giorno 20-11-2007 mentre percorrevo la strada provinciale n119 nel comune di castel di sangro AQ proveniente dal centro abitato alle 18.30 pm venivo investito da un cavallo, ero alla guida di una macchina. L'incidente non dovuto da me ma provocato da questi cavalli. 1) incidente mi ha provocato sostituzione C4 vertebra cervicale, e la pluriframmentazione della C2 dente epistrofeo con invasione del canale e compressione midollare. 2) cavalli e proprietari non si sono trovati.3) testimonio dell' incidente ha visto tutto, anche i cavalli che si allontanavano lui ha chiamato i soccorsi. 4) ho fatto la querela contro ignoti entro i90gg. 5) momentaneamente non lavoravo. 6) non avevo la copertura assicurativa lato guidatore. 7) ancora oggi sto bloccato a casa con il collo bloccato con un collare a corazza piu fisioterapia al braccio dx. 8) sono sposato ho 47 anni due bambine 7 e 10 anni e non so cosa fare per essere risarcito dei danni.
Putroppo dei danni agli automobilisti causati da cavalli ne rispondono esclusivamente i rispettivi proprietari. Ai sensi dell'art. 2052 del codice civile, infatti, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Se si fosse trattato di sinistro causato da fauna selvatica, la responsabilità del sinistro sarebbe ricaduta sulla Regione. Pertanto, alla luce di quanto Lei espone nella lettera, è difficile trovare la via per ottenere un risarcimento in quanto i sinistri causati da animali non rientrano neppure nelle ipotesi di intervento del Fondo di garanzia vittime della strada.
Posseggo un'autovettura (ford fiesta 1100cc CATALITICA) immatricolata nel 1992 rispetta la direttiva 89 / 458. Consultando la tabella delle normative mi risulta in classe euro 0 e anche in classe euro 1. Se possibile gradirei sapere come mi devo comportare per non incappare in qualche spiacevole infrazione. Perchè essendo CATALITICA mi sembrerebbe giusto poter circolare, altrimenti la marmitta a cosa servirebbe?
Per i veicoli immatricolati prima della fine del 1992, quando non è annotata sulla carta di circolazione la dicitura "rispetta la direttivia CEE n. 91/441" è consigliabile contattare la Motorizzazione Civile; solo quest'ultima, infatti, potrà stabilire con certezza a quale categoria appartenga la Sua auto, se all'Euro 0 o all'Euro 1.
Qualche mese or sono ho comperato a mia figlia un cavallo che per ovvi motivi detengo presso una società ippica, che poi è la stessa dove mia figlia esercita lo sport equestre. La società possiede un Van per trasporto cavalli (n. posti 6). Quando ci sono dei concorsi dove la società stessa ritiene di parteciparvi, la stessa propone il trasporto dei cavalli per i concorrenti, logicamente previo pagamento (Euro/km.). La prima domanda è la seguente: La società Ippica in questione è tenuta ad avere una assicurazione per il trasporto dei cavalli, sia per furto - incendio - o qualunque altro incidente possa accadere? La seconda domanda è la seguente: Una società (per non dire "La società") è tenuta ad avere una assicurazione per eventuale risarcimento al privato che presso la stessa ricovera il cavallo, sia per FURTO che per INCENDIO che per altro incidente che al momento non mi viene in mente di menzionare?
Le società ippiche possono o no assicurarsi; quanto alla pensione e alla custodia dei cavalli, generalmente le società ippiche assicurano i cavalli solo se provocano danni a terzi, dichiarandosi non responsabili di eventuali danni fisici che il cavallo si può provocare, nè in caso di morte, nè in caso di furto; quanto al trasporto, sono solite, invece, ricorrere alla copertura assicurativa per il caso di morte derivante da infortunio durante le fasi di trasporto per via terrestre.
Il 3 di Aprile scorso ho pagato una multa di Euro 153,69 più due punti tolti allapatente, per eccesso di velocità (velocità Km.73 invece che i 50 consentiti). Ho pagato la multa dopo circa un mese o poco più dal ricevimento e non mi sono preoccupato di controllare gli altri incartamenti che erano allegati al bollettino postale, considerato che sia le circostanze, le date e tutte le altre informazioni comprese targa e velocità della macchina al momento dell'infrazione corrispondevano e il mio nome appariva chiaramente sulla documentazione. Le rendo noto che io sono il proprietario della macchina e che nessuna altra persona la ha mai guidata. Circa venti giorni fa mi è arrivata un'ingiunzione dallal Polizia Stradale per il pagamento di Euro 260. Nella busta era inclusa una documentazione incomprensibile di 4 pagine con caselle, numeri e diciture stampigliate in caratteri piccolissimi quasi illeggibili. Il poliziotto dell'ufficio a cui mi sono rivolto per avere spiegazioni, mi ha detto, devo dire molto gentilmente, che c'era ora una nuova legge per cui la sanzione si riferiva al fatto che io non avevo compilato e spedito il foglio allegato alla multa di Aprile dove si richiedeva chi fosse alla guida. Avendo pagato la multa iniziale come proprietario della macchina, mi sembra logico il fatto che fossi io il guidatore e che i punti avrebbero dovuto essere tolti dalla mia patente. Inoltre penso che la somma di Euro 260 più ulteriori 3 punti tolti dalla patente per non aver spedito quel foglio,sia una somma sproporzionata e ingiustamente punitiva. Mi sento molto frustrato e messo di mezzo dalle istituzioni per dover pagare un balzello che è più un furto che una somma dovuta. Per essere onesto cosa deve fare un cittadino? Lei pensa che ci sia la possibilità di appellarsi per evitare il pagamento?
Per l'art. 126-bis del codice della strada il proprietario del veicolo che omette senza giustificato motivo di fornire i dati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000.
Al passeggero che sale in auto senza allacciarsi la cintura di sicurezza possono essere decurtati punti dalla patente?
No. Al passeggero che in macchina non allaccia la cintura di sicurezza spetta solo una sanzione pecuniaria e non anche la detrazione dei punti della patente. E' quanto ha stabilito recentemente la II sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 19 marzo 2007, n. 6402), accogliendo il ricorso del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno proposto contro la decisione di un Giudice di Pace che aveva annullato in toto il verbale di accertamento dei carabinieri nei confronti di un uomo salito in auto di fianco all'autista senza allacciarsi la cintura di sicurezza.
Precisamente, la Cassazione denuncia l'erronea applicazione degli articoli 171, commi 1 e 8, 126-bis e 204-bis comma 8 del Codice della strada per avere il Giudice di Pace annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.
Secondo la Suprema Corte, invece, il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all'applicazione della sanzione principale pecuniaria.
In definitiva, il passeggero risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti della patente.
Vorrei cortesemente chiederle un consiglio riguardo in sinistro in cui sono stata coinvolta il 15/06/07: ho avuto un frontale, l'altro conducente ha perso controllo macchina in una curva. Al momento impatto oltre ad aver preso la botta frontalmente ero anche in torsione per vedere che a mio figlio (al momento incidente 9 mesi) non succedesse nulla. Abbiamo compilato CID, chiamato polizia, tutto ciò che c'era a fare. Ora,il danno macchina è stato risarcito con soddisfazione, ora la compagnia vuole liquidare anche il danno fisico, mi chiedo come si può quantificare il danno. Al momento dell'incidente avevo cintura e non sapevo ancora di essere incinta,sono stata trasportata in pronto soccorso da mio marito. Tra certificati medici, dichiarazione ginecologo, fisioterapista, in tutto mi hanno constatato riposo assoluto per una 70 giorni, iniziali, per disturbi vari al collo, schiena, crampi addominali (ma da accertamenti del ginecologo non sono causa della gravidanza), formicolii gambe e mani, cefalee, giramenti testa, sciatica. Io ho 27 anni e lavoro da un dentista,ma per vari dolori non ho potuto riprendere il lavoro e sono in maternità anticipata. Le chiedo cortesemente, siccome non so nulla a riguardo dei sinistri, come vengono eseguiti i calcoli? Premetto che per gravidanza non posso ancora far nulla, rx, fisioterapia, finchè il bimbo non sarà nato.
Se la liquidazione dei danni materiali è, tutto sommato, abbastanza semplice, più complessa è quella legata alle conseguenze derivanti dalle lesioni personali. Infatti, chiusa la malattia (certificata dal proprio medico di base) sorge il problema della quantificazione della inabilità temporanea (espressa in giorni) e di quella permanente (espressa in punti), quantificazione che deve essere obbligatoriamente precisata da un medico legale. In ogni caso, i danni risarcibili sono: 1) il danno biologico, che è il danno arrecato alla persona prescindendo dalla attività lavorativa che la stessa svolge e dal reddito che percepisce; 2) il danno specifico, che è il danno che colpisce l'attitudine che ha il danneggiato a svolgere la propria attività lavorativa; tale danno può consistere in una mera incapacità temporanea a svolgere il proprio lavoro oppure in una invalidità permanente. Nel caso di incapacità temporanea, il soggetto coinvolto in un incidente stradale e che ha subito delle lesioni ha diritto di essere risarcito per il mancato guadagno (lucro cessante) in relazione alle indennità non corrisposte dal datore di lavoro. Per quanto concerne l'invalidità permanente che incide sulla capacità lavorativa specifica, essa va liquidata quando è tale da limitare la capacità reddituale del lavoratore.
Ho venduto una macchina nel 2002, ho fatto il passaggio di proprietà in una agenzia di Torino, ho tutta la documentazioni in mano, però mi arrivano delle multe del 2004 ho spedito tutto ai vigili urbani a niente è servito perche mi continua ad arrivare multe da pagare, per favore aiutatemi, come devo comportarmi.
In base a quanto lei riferisce, cioè che continuino ad arrivarle diverse contravvenzioni da pagare pur essendo trascorsi diversi anni dalla vendita del veicolo, pare molto probabile che non sia stata effettuata la trascrizione del passaggio di proprietà presso i registi del PRA (pubblico registro automobilistico). In effetti, come chiarisce anche l'ACI nella propria guida alle "pratiche auto", se l'acquirente non trascrive al P.R.A. il passaggio di proprietà il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate e contravvenzioni al Codice della Strada). Per ovviare a queste sgradevolissime conseguenze, sono previsti una serie di rimedi.
a) Trascrizione a "tutela del venditore"
Innanzitutto il venditore può richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita (con scrittura privata autenticata in duplice originale): in questo caso non occorre presentare il documento di proprietà (CdP o Foglio Complementare). Sono però a carico del venditore, salvo diverse disposizioni adottate dalla Provincia, da verificare presso il locale uffico provinciale, tutte le spese (imposta di bollo e IPT ed emolumenti ACI) previste per la trascrizione al P.R.A.
b) Ricorso alla Magistratura
E' possibile ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che riconosca l'avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l'atto al P.R.A. Dev'essere evidenziato lo svolgersi dei fatti, la mancata trascrizione al P.R.A. (attestata con certificato cronologico relativo al veicolo - costo Euro 20,82 - da richiedere agli sportelli del P.R.A.) da parte dell'acquirente (del quale devono essere indicati tutti i dati) e devono essere prodotte tutte le prove possibili (es: documenti in originale o in copia, estratti conto da cui risulti un pagamento effettuato per l'acquisto del veicolo) anche testimoniali, e dev'essere richiesto al Giudice di pronunciarsi con sentenza o ordinanza che, da un lato costituisca titolo per la trascrizione al P.R.A. e, dall'altro, ordini al Conservatore del P.R.A. di trascrivere il passaggio di proprietà. Si può ricorrere al Giudice di Pace anche nel caso in cui per il disbrigo delle pratiche relative ad un passaggio di proprietà ci sia rivolti ad una Agenzia di pratiche auto che non abbia provveduto e risulti poi fallita. In tal caso, è determinante produrre come mezzo di prova la ricevuta dei pagamenti all'Agenzia per l'effettuazione delle pratiche al P.R.A. ed alla Motorizzazione Civile. Per la trascrizione al PRA della sentenza o dell’ordinanza sono dovuti gli emolumenti e l’imposta di bollo sulla nota di trascrizione.
Per quanto riguarda le contravvenzioni nel frattempo ricevute, in base a quanto anche in questo caso viene chiaramente specificato dall'ACI, è tenuto al pagamento delle stesse in primo luogo, naturalmente, l'autore materiale dell'infrazione e cioè, normalmente, il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione, libera anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l'autore materiale della violazione per chiedere la rifusione di quanto pagato.
Che cosa prevede la nuova legge sul risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale?
Con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in caso di danni derivanti dalla circolazione stradale, il danneggiato potrà chiedere direttamente alla propria compagnia il risarcimento del danno subito.
L'art. 5, infatti, stabilisce che "il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato". La richiesta ? prosegue l'art. 5 ? dovrà essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica.
Per quanto riguarda i criteri di determinazione delle responsabilità, va sottolineato che il D.P.R. 254/2006 prevede un allegato che dipana i casi più diffusi di collisioni sulle strade italiane chiarendo inequivocabilmente chi potrà chiedere i danni e chi, invece, dovrà pagarli.
L'allegato stabilisce quanto segue:
Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.
Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.
Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.
Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro.
Se i due veicoli circolano su due file differenti e il contatto avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.
Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
Se i due veicoli circolano in senso inverso ed è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo.
Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.
E' importante evidenziare che, secondo quanto dispone l'art. 12 del D.P.R. 254/2006, qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dall'allegato di cui sopra, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Commette reato chi si oppone al vigile arrogante?
Alla domanda la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa. Nella sentenza n. 36009/2006 la Corte osserva ? relativamente al contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale ? che "la condotta posta in essere dall'imputato non fu finalizzata a impedire o a ostacolare l'attività funzionale del pubblico ufficiale, ma rappresentò, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, una reazione al comportamento non ortodosso e sconveniente del medesimo pubblico ufficiale, che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo con la forza presso gli uffici della polizia municipale, per identificarlo compiutamente e contestargli formalmente la violazione al Codice della Strada (divieto di sosta), già accertata in precedenza da altro vigile urbano. L'atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l'effetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 377 del codice penale".
Ricordiamo che l'art. 377 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) recita: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
Richiesta ricevuta a mezzo fax in relazione ad un taxi circolante senza assicurazione.
Lei chiede come sia possibile che un taxi circoli senza essere coperto da alcuna assicurazione. La Sua denuncia è pienamente condivisibile, anche perchè ai sensi dell'art. 193 del vigente codice della strada i viecoli a motore senza guida di rotaie (quindi anche i taxi) non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Non esiste controllo pubblico, ma esiste la mano della Giustizia. Quel tassista, infatti, andrà incontro a pesanti sanzioni pecuniarie (con sospensione della patente e confisca del veicolo), correndo anche il rischio di non poter più continuare a esercitare la sua professione.
E' valida la multa se il vigile dimentica di lasciare il preavviso sul veicolo multato?
Secondo la Cassazione, che si espressa con sentenza n. 5447 del 9 marzo 2007, la multa è valida anche quando il vigile non lascia sul parabrezza dell'auto il preavviso della violazione.
La Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso di un automobilista che aveva contestato davanti al Giudice di Pace "la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione".
La Cassazione ha motivato la sua decisione spiegando che: "nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente; che il Giudice di Pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente; che l'indicazione del luogo dell'infrazione, come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, e irrilevante appare l'indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura".
Che cosa prescrivono le (nuove) norme sull'uso delle cinture di sicurezza?
Il decreto legislativo n. 150 del 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile), relativo all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, ha attuato in Italia la direttiva comunitaria 2003/20/CE.
Tale decreto prescrive le seguenti principali novità:
- è stato esteso l'obbligo della cintura di sicurezza a tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- è stato sancito l'obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a m. 1,50 facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti;
- è stato stabilito che i bambini sino a tre anni non possano viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza e che quelli di età superiore e di altezza fino a m. 1,50 non possano occupare un sedile anteriore;
- è stato sancito il divieto dell'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l'airbag;
- è stato stabilito che, fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
Va, inoltre, sottolineato che il decreto elenca alcune categorie di persone esentate dall'obbligo di indossare cinture di sicurezza, tra cui:
- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- gli appartenenti alle forze armate nell?espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
- le persone che risultino "sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee" affette da patologie particolari o presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso di dispositivi di ritenuta;
- le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.
Che cosa succede se, invitati a fermarci dagli agenti in servizio di polizia stradale, non esibiamo la patente di guida?
La Cassazione penale, con sentenza n. 1721 del 15.2.1996, ha affermato che "la mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato, ma semplice sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice della strada"; l'art. 192, dopo aver sancito, al primo comma, che "coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo", dispone, al secondo comma, che "i conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé"; chi viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (come prevede il comma 6 dell'articolo 192).
E' importante sapere che l'art. 192, al comma 3, autorizza i funzionari, gli ufficiali e gli agenti anche a:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
Chi viola gli obblighi di cui al comma 3 è punito con la stessa sanzione amministrativa applicata a chi non esibisce la patente di guida.
Risposta ad un fax pervenuto con il quale si lamentava la difficoltà, non solo personale, di affrontare un attraversamento pedonale su una strada del proprio comune.
La Sua lamentela è comprensibile, ma da quanto emerge dalla Sua simpatica lettera sembrerebbe essere una voce isolata e come tale presa in scarsa considerazione dalle Autorità competenti. Cosa diversa sarebbe se Lei si facesse promotore di una raccolta di firme di altri abitanti della zona come Lei afflitti dal medesimo problema (Lei dice di non essere l'unico ad avere attacchi di panico nell'attraversare la strada); queste voci così potrebbero dare vita ad un esposto da presentare alle Autorità provinciali con maggiori possibilità di essere udite.
SONO DIPLOMATO, HO DEI PROBLEMI DI NATURA FISICA DALLA NASCITA ANCHE SE SONO AUTONOMO ED AUTOSUFFICIENTE, HO LA PATENTE DI GUIDA E LAVORO PRESSO UN ENTE PUBBLICO A GORIZIA E VADO TUTTI I GIORNI A LAVORARE A GORIZIA CON LA MIA AUTOMIBILE. SCRIVO LA PRESENTE E-MAIL PER SEGNALARE UNA SITUAZIONE VENUTASI A CREARE RECENTEMENTE A GORIZIA. NEGLI ULTIMI MESI, VERSO LA FINE DELLO SCORSO ANNO, IL COMUNE DI GORIZIA HA FATTO INSTALLARE IN 3 INCROCI CITTADINI DI CUI UNO ALL'ENTRATA IN CITTA', DELLE FOTOCAMERE ALL'ALTEZZA DEI SEMAFORI DENOMINATE "T-RED" CHE REGISTRANO E FILMANO I MINIMI MOVIMENTI APPENA SCATTA IL SEGNALE ROSSO DEL SEMAFORO SANZIONANDO, A CHI LE COMMETTE, LA PENA PECUNIARIA DI 153 EURO E LA DECURTAZIONE DI 6 PUNTI PATENTE. EBBENE, IN POCO TEMPO, SONO STATE NOTIFICATE AGLI AUTOMOBILISTI DI GORIZIA E PROVINCIA, CIRCA 14.OOO INFRAZIONI DI QUESTO TIPO, E ANCH'IO NE HO PRESE 4 PER ESSERE TRANSITATO ALL'INCROCIO QUANDO ERA APPENA SCATTATO IL SEMAFORO ROSSO DA POCHI MILLESIMI DI SECONDO MENTRE, VERSO LE ORE 8 DEL MATTINO, MI STAVO RECANDO SUL POSTO DI LAVORO. QUESTA SITUAZIONE, VENUTASI A CREARE, STA ESASPERANDO I CITTADINI GORIZIANI E DELLA PROVINCIA, COSTRETTI A PERDERE TEMPO E ANCHE DENARO PER PRIMA RECARSI AL COMANDO DEI VIGILI URBANI DI GORIZIA PER RITIRARE LE FOTOGRAFIE RELATIVE ALL'INFRAZIONE COMMESSA, E PER POI PRESENTARE RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI GORIZIA PER SPERARE DI POTER VINCERE LA CAUSA E DI NON DOVER PAGARE LA MULTA E LE RELATIVE SANZIONI (RITIRO O SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA). PER QUESTO E' SORTO ANCHE UN APPOSITO COMITATO E ANCHE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI SI SONO MOBILITATE PER AIUTARE GLI AUTOMOBILISTI MULTATI NEL DISBRIGO DELLE PRATICHE, ANCHE SE LA SITUAZIONE RESTA MOLTO GRAVE, E PER QUESTO CHIEDO ANCHE UN VS. INTERESSAMENTO AL RIGUARDO.
Il malcontento degli automobilisti di Gorizia è da registrare assieme a quello già scatenatosi nella città di Perugia e in altre province italiane. Premettendo che il T-red è il più innovativo e completo sistema digitale di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso e di identificazione di veicoli tramite lettura della targa omologato dal Ministero dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 250/'99, è bene ricordare che, affinchè tale strumento venga legittimamente utilizzato, devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno 2 fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata. Le polemiche sono legittime, pertanto, solo se lo strumento tecnologico commetta errori di rilevazione; altrimenti, l'automobilista che sia passato con il rosso ad un incrocio non può lamentarsi di essere stato "beccato"! Va, inoltre, osservato che chi passa col rosso rischia addirittura il ritiro immediato della patente per 3 mesi nel caso di reiterazione dell'infrazione (per essere recidivi sono sufficienti 2 infrazioni nel corso di 2 anni). Rispetto al caso da Lei prospettato è difficile esprimere un parere, in quanto occorrerebbe stabilire con una perizia tecnica se il rilevatore operi o meno legittimamente.
Nei giorni scorsi ho subito un incidente. Viaggiavo col mio sooter e mi accingevo a superare una macchia ferma sulla destra, quando questa improvvisamente mi ha tagliato la strada, sterzando a sinistra, con l'intento di entrare in un parcheggio. Sterzando a sinistra e frenando a mia volta sono caduto riportando lesioni e danni allo scooter ed all'abbigliamento. Rilievi effettuati dalla Polizia municipale. La mia assicurazione asserisce che, siccome non c'è stato contatto tra i due mezzi, non entrano in vigore le nuove norme sulla liquidazione dei danni da parte della propria compagnia d'assicurazione, ma che mi devo rivolgere a quella della controparte. E' corretto questo agire?
Quando non c'è stato un urto con il veicolo del responsabile dell'incidente, occorre richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti, ossia occorre rivolgersi alla Compagnia che assicura il veicolo guidato dal responsabile dell'incidente. Si tratta di uno dei casi in cui non trovano applicazione le nuove norme sul risarcimento diretto.