Sono andato ad abitare in una nuova casa in campagna da luglio 2008 e ho istallato tutti gli impianti ad energia elettrica senza l´utilizzo di gas; mi è arrivata una prima bolletta con un costo normale e poi successivamente due bollette di costo astronomico una di € 4.672,74 e un´altra di € 3.589,85. si tratta di bollette relative al periodo novembre-aprile periodo invernale in cui abbiamo sicuramente consumato tanti kwh; comunque a parte il consumo la mia meraviglia è stata costatare che con un consumo così elevato aumenta anche il costo a singolo kwh attualmente sto pagando € 0,274 contro un costo che dovrebbe essere di circa € 0,10 e la risposta che ho avuto dal punto Enel è stata questa ossia più aumentato i consumi di conseguenza aumentano i costi a kwh. Vista la situazione disperata sono stato costretto a passare sul mercato libero con il Gestore Enel Energia che mi dovrebbe garantire dei costi a kwh di massimo € 0,120. La mia domanda è se è possibile verificare se dovevo essere informato dei costi a kwh e se è giusto aumentare il costo al kwh in proporzione a come aumentano i consumi, di prassi dovrebbe essere l´inverso; in cinque mesi ho speso € 8.261,00 e questo mi sta causando seri problemi.
Da un punto di vista tecnico è difficile rispondere ai Suoi pur legittimi interrogativi. Tuttavia, pare a chi scrive che le spese a Lei addebitate siano eccessivamente onerose. Consiglio pertanto di tentare di risolvere la controversia attraverso il sistema della conciliazione. Come si risolvono, dunque, le controversie che possono insorgere tra i consumatori e la società elettrica Enel? Proprio attraverso l’innovativo sistema della conciliazione. La società elettrica e le associazioni dei consumatori che compongono il Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti), hanno infatti siglato un’intesa che consente di risolvere eventuali contenziosi in modo più rapido e gratuitamente (evitando di ricorrere al giudice), mediante un accordo tra le parti. La conciliazione riguarda le seguenti tre tipologie di possibili controversie: 1) ricostruzione dei consumi a seguito di accettato malfunzionamento del contatore; 2) fatture di importi anomali, notevolmente elevati rispetto alla media di quelli fatturati nei due anni precedenti; 3) gestione della riduzione di potenza o sospensione della fornitura per morosità. Potranno utilizzare la procedura di conciliazione tutti i clienti elettrici domestici e i condomini con contratti fino a 15 kW di potenza e tutti i clienti gas con un consumo annuo fino a 50.000 metri cubi. In pratica, gli utenti, se dopo aver inviato un reclamo scritto non si riterranno soddisfatti della risposta o non la avranno ottenuta entro il termine previsto di 30 giorni lavorativi, potranno attivare la conciliazione (per attivare la sede dell’associazione a cui rivolgersi si può consultare l’apposito link sul sito dell’Enel). Ricordiamo che la procedura della conciliazione non sostituisce né impedisce al consumatore di ricorrere alle vie della giustizia ordinaria, qualora lo ritenesse necessario.
Ho un paio di domande Vivo (in affitto) in uno stabile composto da 6 appartamenti di cui 3 al piano terra e 3 al primo piano, ognuno con il proprio giardino e ingresso. L'unica cosa che abbiamo in comune e' l'ingresso dei garage che sono sotto lo stabile quindi la pulizia delle scale interne (4 rampe di 8 scalini ciascuna) e la corrente per la luce delle scale e dei due cancelli carrai. Le mie domande sono: 1- E' giusto che le spese per le pulizie e della corrente delle parti comuni siano divise in millesimi cioe' in base alla grandezza degli appartamenti oppure devono essere divise per il totale dei 6 appartamenti? 2- E' giusto che vengano eseguiti lavori di manutenzione sulla parte comune senza aver avvisato tutti i condomini e senza aver presentato regolare preventivo di spesa? 3- Ci sono due famiglie che hanno dei bambini piccoli e quindi pannolini. L'anno scorso si sono intasate le fognature a causa della presenza dei pannolini.E' giusto che debbano pagare tutti per lo spurgo?Oppure le spese devono essere a carico delle due famiglie? 4- Se un figlio di un condomino reca dei danni alle parti comuni (rompe con il pallone l'antenna del cancello) chi deve pagare il danno? 5- Possiamo noi condomini di comune accordo pulirci le scale condominiali visto che sono come ho scritto prima (4 rampe da 8 scalini ciascuna) senza dover ricorrere ad una impresa di pulizie esterna che ci fa' pagare 1800 euro all'anno (VENGONO SOLO AL GIOVEDI DALLE SETTE ALLE OTTO E MEZZA DEL MATTINO). Se si come e cosa dovremmo fare? Premetto che l'impresa delle pulizie e' alle dipendenze dei padroni nonché costruttori di tutto lo stabile. Il nostro amministratore e' un avvocato: puo' quindi fare anche l'amministratore? Visto che siamo sei appartamenti e' obbligatorio avere l'amministratore oppure possiamo amministrarci da soli? E' giusto che le bollette della luce condominiale non vengano mai esposte in visione a tutti? Ooltretutto e' da gennaio che sollecito per la sistemazione del bagno al piano di sopra e ad oggi non sono ancora finiti i lavori. Nel mio giardino esterno addirittura da piu' di un anno che aspetto la sistemazione della passerella che ha ceduto(si formano pozzanghere proprio all'ingresso dal cancelletto pedonale); in camera da letto si era formata parecchia muffa e sono venuti dopo un mese a sistemare (in malo modo) e dopo due mesi dal lavoro si e' riformata la muffa e si staccano i pezzi di pittura dal muro e mi cadono in testa mentre dormo. Cosa devo fare e come devo comportarmi?
Cerco di rispondere ai Suoi quesiti come segue: 1) l'art. 1124 c.c. si occupa delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale condominiali, ma non tratta delle spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale stesse. In giurisprudenza è stato, comunque, affermato che alle spese in questione i condomini sono tenuti a contribuire non in base ai valori millesimali, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni; 2)l'amministratore è tenuto a presentare all'inizio di ogni anno un preventivo delle spese condominiali - ordinarie e straordinarie - per l'anno successivo, ripartendo le spese suddette tra i vari condomini secondo un prospetto di rateizzazione; 3) se si riesce a provare che l'intasamento è stato causato dalle 2 famiglie, solo a quest'ultime dovranno essere imputate le spese per lo spurgo; 4) deve pagare la famiglia del bambino: non ci sono dubbi!; 5) è una decisione da prendere in assemblea condominiale, ma Lei in quanto conduttore non ha diritto di voto!; 6)l'attività di amministratore può essere esercitata da tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore età e non siano state dichiarate nè interdette nè inabilitate. In ogni caso nulla vieta che i regolamenti o l'assemblea condominiale possano prevedere limitazioni particolari alla scelta dell'amministratore (ad es. che l'amministratore possa essere soltanto un ragioniere, escludendo quindi altri professionisti); 7) la legge stabilisce che quando i condomini sono più di 4 l'assemblea deve nominare un amministratore; 8) quanto alle bollette della luce condominiale, è lecito richiederne la visione; 9) infine, quanto ai problemi di muffa nel Suo appartamento occorre interpellare il proprietario; generalmente la spesa in tali casi, anche quella del cancelletto, va suddivisa tra locatore e locatario in parti uguali.
Ho 62 anni e vivo con mio fratello di 56 anni. Siamo entrambi celibi, e senza nipoti o fratelli. Abbiamo solo dei cugini che abitano lontano da noi. Abbiamo deciso di ristrutturare una casetta da noi acquistata nel paese dove mio fratello lavora (io sono in pensione). Questo per darvi un quadro della mia situazione. Per obbedire alle vigenti normative, abbiamo installato i pannelli solari. Su progetto del termo tecnico, e su consiglio dell´idraulico i pannelli sono stati montati a 40° per un maggior rendimento, ma il Comune ce li ha fatti posare sulla falda del tetto in base ad un regolamento stilato a suo tempo. E qui nasce la mia rabbia. A parte che noi abbiamo installato i pannelli solo per ubbidire alla legge e non certo per convenienza (recupereremo la forte spesa se tutto va bene fra una quindicina d´anni, visto il nostro tenore di vita), abbiamo sentito che: 1.alcuni comuni si "accontentano" che ci sia l´impianto anche senza l´installazione dei pannelli; 2.altri comuni non obbligano ad alcuna installazione 3.altri comuni (come il mio) obbligano alla posa sulla falda del tetto e via dicendo...... Mi chiedo e Vi chiedo: se i pannelli solari sono stati più o meno imposti per un risparmio energetico, perché non possiamo installarli per un miglior rendimento? Il mio paese è un paese montano, con sbalzi termici, perché tenere conto solo di una questione estetica e non di quella più giusta (secondo me) dell´effettivo risparmio energetico? Cosa si può fare contro un´assurdità del genere? Cosa dice esattamente la legge? E i comuni possono appellarsi alla sola questione estetica?
Le risposte ai Suoi legittimi interrogativi sono contenute nelle disposizioni in materia di pannelli solari deliberate dal Consiglio del Comune di appartenenza. E', infatti, vero che alcuni comuni obbligano l'installazione dei pannelli sulla falda del tetto con norme che recitano come segue: "I pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata nella composizione architettonica e formale degli edifici tanto esistenti che di nuova realizzazione, inseriti obbligatoriamente nelle superfici di copertura dei fabbricati, assumendo valenze estetiche". Cara Signora, il Suo sconcerto è comprensibile, ma opporsi ad una norma comunale può comportare solo il rischio di subire sanzioni amministrative!
Un costruttore di una palazzina al quale restano invenduti 2 appartamenti puo' pretendere, avendolo inserito nell'atto, la riduzione del 50% delle spese condominiali? E' possibile impugnare questa richiesta?
La risposta è negativa. Infatti, il secondo comma dell'art. 1118 c.c. dispone che il condomino non può, rinunciando al suo diritto sui beni comuni, sottrarsi al contributo alle spese per la loro conservazione. Si tratta di una norma inderogabile, per cui nemmeno il regolamento di condominio (anche se di natura contrattuale) potrebbe derogare all'obbligo di contribuzione ed alla sua irrinunciabilità. In pratica, la clausola inserita nel regolamento di condominio che esonera il costruttore dal pagamento delle spese condominiali contrasta con quanto disposto dal codice civile.
Vorrei un'informazione, ho un problema con una surroga di mutuo, dovrei riuscire a farla entro 2 giorni se non voglio vedere aumentare il tasso d'interesse. Chiamati in causa le due banche e il notaio stanno creandomi un sacco di problemi; in particolare una delle due banche. Come dovrei comportarmi?Ho la possibilità di rivalermi contro la banca che sta facendo di tutto per posticipare la surroga?
Ebbene, le riporto di seguito l'art. 8 del c.d. decreto Bersani: "1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di (finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,) la non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del codice civile. 2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. (La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.) 4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali". Nonostante sia ben chiaro il contenuto del suddetto articolo, le banche stanno ancora prendendo tempo per ostacolare gli utenti nell'esercizio della loro legittima facoltà di trasferire il mutuo ad una banca più conveniente, che chieda meno oneri e tassi inferiori. Pertanto, la risposta alla Sua domanda è affermativa.
Vorrei sapere se risponde al vero che un diritto di "servitù perpetua e gratuita di passaggio" per un terreno di un altro, si perde se non lo si esercita per anni (forse 30. Tale servitù è parte di un rogito notarile regolare ed è sempre stata ben nota alle parti. Poi vorrei sapere se parallelamente ho acquisito un nuovo diritto di passaggio (per usucapione?) su altra parte dello stesso terreno - molto meno agevole- della stessa proprietà sul quale di fatto sono passato in tutti questi anni.
Le risposte alle Sue domande sono contenute in due articoli del codice civile. Quanto al primo quesito, ai sensi dell'art. 1073, la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni. Quanto al secondo, ai sensi dell’art. 1061 cod. civ., è possibile acquistare una servitù per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo, riuscendo a dimostrare che la servitù in questione esiste da almeno 20 anni.
Da circa 1 anno ho un regolare contratto di affitto, ma diversi sono stati i problemi che si sono presentati durante questo anno. Ultimo tra tutti oggi. E' da circa 1 anno (da quando abito in questo appartamento) che il mio lavello della cucina non scarica bene e la proprietaria ha sempre cercato di rimandare il problema. Io quindi ho passato l'intero anno ad acquistare prodotti per rendere utilizzabile il lavello, per quanto possibile, oltre che avere per oltre un anno il disagio di non poter utilizzare la cucina in tutta comodità. Dopo varie richieste ed arrabbiature (continuando a pagare l'affitto, ma non le spese condominiali) sono riuscita ad avere l'appuntamento con una ditta di autospurghi. Appena il tecnico ha ispezionato la tubazione del lavello si è accorto che a circa metà tubo c'era un tappo di cemento che ostruiva completamente la tubazione, impedendo all'acqua di fluire. Ora mi chiedo chi mi tutela in tutto questo disagio, subito per oltre un anno e a chi mi posso rivolgere per avere un piccolo risarcimento. Sono tutelata in qualche modo?
La risposta è semplicissima. Lei afferma: "E' da circa 1 anno (da quando abito in questo appartamento) che il mio lavello della cucina non scarica bene...". Ebbene, il problema sussiste da quando è iniziata la locazione; pertanto, alla luce di quanto dispone l'art. 1575 del codice civile che obbliga il locatore a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, accertato che il guasto non è imputabile all'usura, i costi delle riparazioni idrauliche devono essere interamente addebitati al proprietario dell'appartamento.
Sono molto ignorante in materia percio' vorrei che voi gentilmente mi deste delle risposte riguardo all'oggetto su indicato (cioe' affrancazione dei canoni di natura enfiteutica gravanti su beni civici). La richiesta del mio comune di nascita riguarda un'alloggio facente parte di un condominio sito in quel comune. L'alloggio fu assegnato a mio padre dall'istituto autonomo case popolari. Alla morte di mio padre nel 1980 fummo designati eredi ( mia madre con una quota maggioritaria il restante agli otto figli). Nel 1986 tutti noi decidemmo di riscattare detto alloggio quindi io con delega dei miei fratelli e mia madre ci recammo d'avanti al notaio con presente il presidente dell'istituto al quale fu consegnata la quota per il riscatto dell'alloggio e quindi rogitammo. Ora in tale rogito e' scritto quanto segue - Il prezzo di compravendita dell'immobile in qustione e' di £ ------ che l'Istituto dichiara e riconosce di essere stato interamente versato prima d'ora, rilasciandone ampia, definitiva e liberatoria quietanza. L'Istituto rinunzia all'iscrizione della ipoteca legale, esonerando il competente conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilita' al riguardo. L'Istituto garantisce che gli immobili in oggetto del presente contratto, sono in sua piena libera proprieta' e disponibilita', compresa l'area ad essi pertinenti. Ora vi chiedo: e' possibile che un comune possa deliberare di farmi pagare qualcosa che e' mio? Inoltre puo' un comune avendo a disposizione geometri, ingegneri e periti propri pagati dai cittadini, incaricare un esterno e far pagare le spese al propritario dell'immobile?
La vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata da specifici provvedimenti legislativi che generalmente definiscono la categoria di soggetti che possono accedere all'acquisto, i criteri per la determinazione del prezzo di cessione, ecc. La legge di riferimento più importante è la n. 560 del 1993. Ebbene, quanto al caso da Lei prospettato, non ho trovato anomalie di natura giuridica nella procedura di vendita che è stata adottata.
Ho ereditato un alloggio in uno stabile di 4 appartamenti e non c´è amministratore. In questo alloggio ho disattivato tutte le forniture (luce e gas) da più di due anni. I miei quesiti sono questi: - sono tenuta a pagare le quote fisse delle bollette della luce scala? E per quelle dell´acqua? Faccio presente che per l´acqua c´è un contatore generale ma ogni appartamento è dotato di un proprio contatore dove risulta, ovviamente che in mio consumo è pari a zero. - Devo pagare le spese per delle opere di manutenzione straordinaria non necessarie e non urgenti di cui non sono stata informata ? - Era necessario svuotare il pozzo nero. Mi hanno informata e per questo io ho autorizzato. Nel frattempo mi è stato comunicata l´intenzione di fare un allacciamento alla fognatura pubblica (senza pagare la tassa per allacciamento alla fognatura) chiedendo solo i permessi per riparazione di un guasto inesistente. Per questo lavoro io non ho dato il mio consenso in quanto un lavoro non necessario e non legale. Dopo cinque mesi mi hanno chiesto il pagamento di detti lavori eseguiti, senza essere stata più contattata e in nero. Come mi devo comportare? E come posso tutelare i miei diritti passati e futuri?
Premetto che i problemi da Lei descritti sarebbero più facilmente risolvibili se nel vostro condominio fosse stato nominato un amministratore. Infatti, la norma di cui all'art. 1129 c.c. la quale dispone che, quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomini un amministratore, non esclude la possibilità di nomina di un amministratore quando i condomini siano quattro o meno di quattro. In ogni caso proviamo a rispondere ai Suoi quesiti. Sì, è obbligata a pagare le spese relative alla luce della scala, in quanto la scala è parte comune dell'edificio condominiale. Quanto alla suddivisione della spesa per la produzione dell'acqua possono esserLe imputate solo le spese relative al contatore centrale da suddividersi in base ai millesimi di proprietà. Quanto alle opere di manutenzione straordinaria, i lavori di manutenzione straordinaria andrebbero approvati dalla maggioranza composta da un terzo dei condomini con almeno 334 millesimi; quindi, occorre non solo essere informati, ma anche esprimere il proprio consenso o dissenso. In definitiva, è consigliabile - quanto all'ultimo punto - l'assistenza di un legale esperto in diritto condominiale per far valere i Suoi diritti.
Ho acquistato un appartamento ancora in fase di costruzione tramite un'agenzia immobiliare, fino ad ora ho dato un acconto di 20.000 euro,fino ad ora i lavori procedevano normalmente , ad un certo punto questi lavori sono stati interrotti senza essermi stato comunicato niente sia da parte dell'agenzia che da parte del costruttore, allora mi sono attivato a rintracciare il geometra di cantiere che è divenuto irreperibile e infine ho trovato il costruttore che mi ha detto che i lavori sono stati interrotti a causa dello sbaglio del tetto da parte della ditta che lo doveva fare,e mi ha comunicato che a Dicembre i lavori dovrebbero riprendere regolarmente.Premetto che la consegna è prevista per il 31 Aprile 2009,con uno scarto di 3 mesi. Ma io ho dubbi che me la consegnino nei tempi stabiliti. Ora voglio chiedere la mancata comunicazione di interruzione dei lavori comporta l'annullamento del contratto? Se L'impresa non riprende i lavori a dicembre cosa devo fare? Io sò solo una cosa a Giugno 2009 scade il contratto di affitto e se non mi consegnano la casa mi ritrovo senza 20.000 euro e senza un tetto dove vivere. Voi cosa mi consigliate di fare per tutelarmi?
Suppongo che Lei abbia concluso un contratto preliminare. In tal caso, l'acquirente può invocare la risoluzione di diritto del contratto preliminare nel caso in cui il termine fissato per la consegna debba considerarsi essenziale. Altrimenti, ai sensi dell'articolo 1385 del Codice civile, può recedere dal contratto preliminare per inadempimento del venditore ed esigere il doppio della caparra versata, senza dimostrare di aver subito un danno. In alternativa, può chiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Aiuto Sono disperato ho affittato un appartamento con regolare contratto a un cittadino extracomunitario il quale a sua volta ospitava dei clandestini ora mi trovo indagato e l'immobile sequestrato, con la possibilita che questi mi sia confiscato.
L'art. 5-bis del c.d. decreto sicurezza colpisce duramente chiunque dia in locazione un appartamento a immigrati irregolari. L'articolo suddetto recita: "Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero, privo di un titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni" e la condanna comporta anche la confisca dell'appartamento, cioè la casa diventerà di proprietà dello Stato. Attenzione, però, la confisca non scatta solo se la casa appartiene a una "persona estranea al reato", come succede quando qualcuno prende in locazione un appartamento e lo dà in sublocazione a un clandestino all'insaputa del proprietario.
Sono un giovane ragazzo di 32 anni che si è affaciato nel difficile mondo del comperare casa. Sono vicino al rogito per un appartamento ma ci sono ancora parecchi lavori che sono ancora da completare in piu' molte cose sono state fatte con pressapochismo; come per esempio muri visibilmente molto storti, pozzanghere che rimangono nel terrazzo per pendenza errata, etc. Potrei elencare una lista molto lunga di cose che sono state fatte male e che non possono piu' essere rimesse a posto e cose che potrebbero essere messe a posto ma il costruttore sembra non sentirci e mi fa forti pressioni per rogitare. Devo dire che oltre al forte ritardo di 5 mersi nella consegna della casa ora ho anche l'amarezza che mi devo tenere lavori fatti male. In definitiva vi chiedo se c'è un modo per farsi valere in modo rapido e senza dover spendere una fortuna in avvocati; ho già il mutuo che penserà a spolparmi. Sono veramente affranto.
Non avendo ancora rogitato, Lei deve denunciare con raccomandata a.r. i difetti al costruttore, chiedendo di porvi rimedio entro breve termine. Se i difetti non vengono sanati Lei potrà ottenere la risoluzione del preliminare di vendita (che penso Lei abbia firmato) per inadempimeto contrattuale (avendo diritto al doppio della caparra, se versata); oppure potrà chiedere in sede di rogito una riduzione del prezzo della casa. In ogni caso, è bene denunciare i difetti attraverso una dichiarazione redatta da un esperto tecnico (es. geometra, ingegegnere). Se i passi da fare sopra descritti non porteranno a niente, sarà inevitabile l'assistenza di un legale.
E' possibile ottenere dal condominio l'assegnazione nominativa di un posto auto fisso nel cortile condominiale per il parcheggio della seconda autovettura?
Occorre premettere che negli ultimi anni - in considerazione del fatto che ormai molte famiglie posseggono più di una macchina - è aumentato in maniera significativa il numero delle controversie relative all'assegnazione dei posti auto nelle aree condominiali.
Sul tema è recentemente intervenuta anche la Cassazione che, con sentenza 22 gennaio 2004, n. 1004, ha stabilito che costituisce innovazione, vietata ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., e, come tale, affetta da nullità, l'assegnazione nominativa da parte del condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura, in quanto tale delibera, da un lato, sottrae l'utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall'altro fa sì che il condomino che usi il cortile comune con animo domini possa acquistarne la relativa proprietà per usucapione, ai danni ancora una volta dei condomini che non possiedono una seconda automobile.
Il proprietario di un appartamento costretto - dopo aver sollecitato inutilmente l'amministratore - a chiamare d'urgenza un fabbro per far sostituire la serratura, divenuta difettosa, del portone d'ingresso ha diritto di pretendere da parte dell'amministratore la restituzione di quanto speso?
Certo che ha diritto di pretendere il rimborso di quanto speso. Tale diritto si può evincere da una lettura attenta dell'art. 1134 del codice civile, che espressamente stabilisce: "Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente"; nel caso esposto, la sostituzione della serratura, soprattutto se eseguita a causa dell'inerzia dell'amministratore, può tranquillamente rientrare tra le spese urgenti.
In generale, circa il requisito dell'urgenza della spesa anticipata, la Cassazione ha affermato che "va considerata urgente la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini" (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256).
Sono proprietario di un appartamento di un piccolo condominio. Nel 2006 sono stati fatti dei lavori di sostituzione impianti e rifacimento totale dellla pavimentazione del cortile pari ad una somma di 51.000 euro. A distanza di due anni l'amministratore , pur sollecitato, non ha fornito ai singoli condomini la certificazione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali da inserire nella dichiarazione dei redditi. Come bisogna comportarsi? E' perseguibile legalmente per il ritardo?
Ai sensi del 3° comma dell'art. 1129 c.c., l'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, quando per due anni non abbia reso il conto della sua gestione. Quanto al procedimento per la revoca giudiziaria dell'amministratore, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo. Inoltre, qualora la mancata consegna dei documenti da inserire nella dichiarazione dei redditi abbia causato ai condomini danni economici - come la mancata possibilità di godere di agevolazioni fiscali - il diritto al risarcimento di quest'ultimi può essere fatto valere sempre in sede giudiziaria.
Salve sono un V.s. iscritto e avrei da porvi due miei problemi, circa tre anni fa, ho acquistato una villetta a schiera in un complesso di nove villette con adiacente un grosso immobile costituito da appartamenti. Davanti alle nostre villette,è presente un grosso parco privato ad uso pubblico. In sostanza esso è un parco pubblico (il terreno è del comune), con libero accesso da parte di chiunque voglia, tuttavia compete a noi, quali residenti delle villette, di accollarci le spese di manutenzione ordinaria per il mantenimento di un parco che chiunque può usare. E' giusto questa situazione? Cioè che il comune faccia pagare a noi le spese per la gestione di un parco pubblico? E'giusto che l'amministratore del condominio affianco alle nostre villette, si occupi della gestione della area verde che abbiamo in comune, percependo un compenso, pur non essendo stata richiesta la sua presenza? Inoltre volevo sapere: Cosa si può fare per un vicino di casa che continua a fumare sul balcone facendoci inalare il suo fumo
Lei pone due domande interessanti. Quanto al primo quesito, consiglio di richiedere spiegazioni direttamente al Comune di Albinea inviando per conoscenza la stessa richiesta anche all'amministratore dell'edificio condominiale confinante con le villette. Occorre intanto capire il motivo della situazione da Lei descritta. Quanto al secondo quesito, occorre sottolineare che il divieto di fumare sussiste solo nei locali chiusi (Art. 51 legge n.3/2002) e pertanto nulla potrebbe obbiettarsi al Suo vicino di casa. Uso il condizionale in quanto esiste una norma (art. 844 del codice civile)che afferma che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo... derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità. In pratica, se l'immissione di fumo supera la normale tollerabilità (ma sarà il giudice a stabilirlo!), allora si potrà chiedere l'inibizione a fumare al proprio vicino di casa oltre al risarcimento degli eventuali danni patiti. Devo però aggiungere che generalmente la norma si applica quando le immissioni di fumo provengono da canne fumarie mal funzionanti ovvero da officine, pizzerie, ecc. Relativamente al Suo caso risulterebbe più difficile convincere un giudice, anche perchè nessuna norma vieta di fumare sul proprio balcone di casa.
Ho seguito tempo fa la trasmissione TV nella quale si parlava dei diritti del cittadino in ambito Italiano e Europeo; durante questa trasmissione avete fornito con il telefono anche l'indirizzo: WWW.EUROPADEIDIRITTI.COM dove rivolgersi per eventuali necessità. Ho telefonato per avere delucidazioni in merito alla disattesa legge 507 del 15/01/93 relativa alla riduzione di imposta raccolta rifiuti per le case dei non abitualmente residenti, in particolare per le case delle vacanze. Pur avendo fatto 2 RICHIESTE DI RIESAME IN AUTOTUTELA (D.L. 564/94 del D.M. 37/97 e dell' art. 27 Legge 28/99) per il ricalcolo dell'imposta (D.L. 15/11/93 n° 507 in specie Art. 66 e Art. 67), il Comune di xxxx non ha risposta ma ha continuato ad emettere le solite Cartelle di Esazione con ulteriori aggravi di costo. Cosa devo fare? Pagare e tacere?
La legge 507/1993 parla chiaro. Dunque, non essendo stata attuata Lei non deve pagare e tacere ma far valere i Suoi diritti; l'unica strada consigliabile, tuttavia, è quella di affidarsi all'assistenza legale di un avvocato esperto di diritto tributario.
Che cosa può fare il condomino esasperato dalla musica ascoltata sempre ad alto volume dal vicino di casa?
Per prima cosa può sollecitare (con raccomandata con avviso di ricevimento) l'amministratore di condominio perché intervenga a porre fine alle immissioni rumorose.
Se l'invito non sortisce alcun effetto, si può rivolgere al giudice di pace, il quale, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., è competente per le immissioni intollerabili; in tal caso, si agisce per il rispetto dell'art. 844 c.c. che vieta in genere le immissioni (tra cui i rumori) che superano la normale tollerabilità.
Il giudice quindi nominerà un consulente tecnico d'ufficio che avrà il compito, attraverso una perizia fonometrica, di valutare la tollerabilità delle emissioni sonore. In caso di perizia positiva, il condomino potrà chiedere, oltre alla riconduzione del fenomeno nei limiti della norma, il risarcimento degli eventuali danni sofferti.
E' di pochi anni fa il caso di una controversia tra due condomini confinanti, uno dei quali possessore di un pianoforte con il quale dava lezioni di piano. Ebbene, il vicino esasperato dalle note del pianoforte, dopo aver esperito ricorso all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 844 del codice civile, riusciva ad ottenere il tanto agognato silenzio. Infatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 10735 del 3 agosto 2001) l'uso del pianoforte in un appartamento condominiale può essere vietato quando le immissioni sonore superano il limite della normale tollerabilità (limite fissato, nella sentenza, in 3 decibel anche nelle ore diurne) e disturbano le normali attività, materiali e intellettuali, che normalmente si svolgono in un appartamento a uso abitazione.
Sono venuto a conoscenza di una persona che lavora, proprietaria di una abitazione ha chiesto e ottenuto una casa comunale. Ho chiesto spiegazioni mi ha risposto che non dipende da loro ma dal comune, ho parlato col sindaco mi ha detto che c'è una legge, ingiusta, che lo permette, riguardo al reddito catastale,e che comunque lui direttamente non centra in quanto è stata una commissione esterna a decidere per l'assegnazione. Questa persona, dopo aver occupato la casa comunale, ha venduto la propria ed ora ha casa e soldi. Mi sembra una vera ingiustizia nei riguardi delle persone veramente bisognose, ma cosa posso ancora fare o a chi mi posso rivolgere perche sia fatta chiarezza?
Non possedendo elementi sufficienti per poterLe rispondere (non so quale sia a legge cui ha fatto riferimento il Sindaco, non so quale sia stata la commissione esterna che ha preso la decisione, non so quali sono stati i criteri seguiti per l'assegnazione della casa comunale, ecc.), Le consiglio di interpellare il Difensore Civico del Comune di residenza perchè si possa far luce su quanto da Lei denunciato; le ricordo che l'eventuale assistenza del difensore civico è completamente gratuita.
Come devono essere ripartite le spese di manutenzione della caldaia tra proprietario e inquilino?
All'inquilino (il conduttore) spettano soltanto le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dall'usura, mentre al "padrone" di casa (il locatore) competono quelle di manutenzione straordinaria (tra gli atti di straordinaria amministrazione vi rientra anche l'eventuale sostituzione della caldaia!).
Ma se il proprietario si rifiuta di pagare?
Davanti al rifiuto del locatore non resta che adire le vie legali con l'ausilio di un avvocato, previa richiesta pacifica di risoluzione della controversia (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento). Occorre evidenziare che, in materia di controversie tra inquilini e proprietari, è competente il Tribunale del luogo in cui si trova il condominio.
Infine, deve essere posto in rilievo che le spese per il controllo annuale della caldaia sono sempre a carico dell'inquilino.
8 anni fa ho comperato un appartamento, quasi 3 anni fa sotto di me hanno aperto una macelleria equina.
1- finita la pace , i motori refrigeranti non mi danno tregua notte e giorno
2- i motori stessi sono stati posizionati dal macellaio nei cavedi (bocche di lupo) o meglio nelle parti comuni dei condomini
3- il macellaio per accedervi, dato che non c'era accesso da una porta ma dalle grate che danno sul giardino, ha sfondato il muro e ci ha ricavato un'entrata abusiva e ha piazzato i vari motori
4- mi sono rivolto all'amministratore che non ha voluto chiamare la protezione civile perchè ha detto " chi paga la sua uscita?"
5- ho chiamato il comune per denunciare lo sfondamento del muro comune senza nè permesso dei condomini nè col permesso dell'ufficio tecnico del comune stesso- ma mi hammo risposto che sono cose da risolvere tra privati.
6- mi sono rivolto all'ASL e all'ARPA e nonostante il rumore dei motori superasse il massimo consentito hanno dato tempo al macellaio di fare delle modifiche, dopo due anni secondo loro tutto rientra nella normalità ma io di notte salto ugualmente nel letto quando partono i motori-
7- non tutti i condomini dono d'accordo per denunciare il macellaio e far rimuovere le parti comuni occupate perchè non a tutti da fastidio il rumore e non a tutti interessa lo spazio comune occupato indebitamente dal macellaio stesso
8- io quasi 3 anni fa ho già denunciato il macellaio e sono in attesa di sapere qualcosa
DOMANDA... Cosa posso fare oltre che vendere la casa che chiaramente ha subito una svalutazione ? ALTRA DOMANDA... il macellaio ci ha chiesto 3 anni fa se per favore e in modo precario potesse lasciare un'unita' esterna refrigerante nel giardino dei condomini (dove lui non è assolutamente proprietario), il permesso gli era stato accordato ma col vincolo che se questa risultasse rumorosa l'avrebbe spostata immediatamente; da allora l'assemblea condominiale lo ha invitato più volte a rimuovere il tutto ma lui si rifiuta e ci ha detto di denunciarlo pure tanto passeranno anni ed anni dalla sentenza. Che dire....alla fine il macellaio ha occupato i cavedi (bocche di lupo) senza permesso e non le rimuove; poi ha lasciato un'unità esterna nel giardino condominiale ( dove non è minimamente proprietario) e si rifiuta di rimuoverla. L'amministratore durante i lavori del macellaio non doveva forse garantirci la regolarità e il rispetto delle parti comuni?
Sono diverse le cose che non vanno nel Suo condominio. Innanzitutto, l'inerzia dell'amministratore condominiale, che tuttavia non Le impedisce di agire in prima persona per la tutela dei diritti inerenti le parti comuni; infatti, anche i singoli condomini sono legittimati ad agire per la tutela delle parti comuni (mi riferisco all'unità esterna refrigerante "occupata" dal macellaio nel giardino, parte comune del condominio). Concretamente, numerosi sono i casi in cui i giudici della Corte di Cassazione hanno riconosciuto al singolo condomino il potere di promuovere le azioni (civili) a difesa dei diritti comuni inerenti all'immobile in condominio. Quanto al problema del rumore che l'attività del macellaio provoca, consiglio di promuovere un procedimento penale - presentando querela - sulla base dell'art. 659 del codice penale, anche perchè - come hanno più volte affermato i giudici - se in un condominio è ubicato un esercizio commerciale, si devono privilegiare le esigenze personali di vita connesse all'abitazione rispetto alle utilità economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali. Ecco cosa dice l'art. 659 del codice penale: "Chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo stepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposioni della legge o le prescrizioni dell'autorità". Altra strada percorribile - ma meno incisiva - è quella di presentare un esposto scritto in Comune.
Sono una cittadina che avrebbe un dubbio e un quesito da porvi per risolvere un problema, se tale si dimostra. Vorrei sapere se risistemare un appartamento vecchio, con ciò si comprende lavori del muratore e dell' elettricista, con rifacimento di un muro, pavimenti e impianto elettrico per la messa a norma, sostituzione finestre, devo considerarla come una semplice manutenzione straordinaria o una ristrutturazione? In quale dei due casi posso avere il 36% e il 10% come iva agevolata per gli acquisti e non solo del materiale?
I lavori che Lei deve eseguire sono di ristrutturazione; ne deriva che può togliere al momento della dichiarazione dei redditi una parte delle spese affrontate, e più precisamente il 36% dell'intera somma. L'iva sulle opere di ristrutturazione è del 10%. Consiglio, in ogni caso, di chiedere maggiori delucidazioni nel merito ad un Dottore Commercialista.
Salve sono un ragazzo di 32 anni sposato da 2 e vi scrivo per segnalarvi il mio piccolo caso e se è possibile avere una risposta. Nel giugno 2005 abbiamo comprato casa,stipulando un mutuo a tasso variabile. Nel primo anno abbiamo avuto il tasso di cortesia e poi è partito il variabile il quale sappiamo dove stà arrivando. In tv c´è la famosa compagnia XXXX che sponsorizza mutui, in particolare, per un cambio mutuo, ci sono tassi eccellenti, passaggio al fisso per non avere problemi futuri , pagano le penali per l´estinzione del mio vecchio mutuo,io pago circa 80? in meno di oggi ecc. Mi hanno chiesto tutta la documentazione necessaria, ma dopo qualche settimana mi arriva una risposta negativa,cioè che non possono accettare la nostra richiesta senza comunicarci le motivazioni del rifiuto. Le mie domande sono: Possono rifiutare la nostra richiesta senza darci motivazioni?. Possono fare una pubblicità ingannevole? Premetto che ho un contratto indeterminato, mia moglie è precaria da un anno (ha una continuità precedente di circa 3 anni e mezzo)il mio mutuo è già stato pagato con regolarità per circa 2 anni e mezzo, ho qualche finanziamento in corso e sono registrato come ottimo pagatore.
L'inserzione pubblicitaria da Lei menzionata non può essere considerata una vera e propria proposta al pubblico da parte della compagnia in questione (e quindi come tale destinata a determinare la conclusione del contratto in seguito alla di Lei accettazione); deve, invece, essere considerata come un mero invito a proporre, cioè un invito rivolto al pubblico ad intraprendere trattative per la conclusione del contratto. In pratica, il contratto si conclude solo in seguito all'accettazione da parte della compagnia della proposta del cliente; accettazione che avverrà una volta accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione o la trasformazione del mutuo. Non può, quindi, parlarsi di pubblicità ingannevole, in quanto la compagnia si limita ad indicare le condizioni del servizio offerto; l'inganno sussisterebbe solo ove una volta concluso il contratto le condizioni del servizio venissero disattese.
Il condomino rumoroso può essere punito in sede penale?
Ai sensi dell'art. 659 del codice penale: "Chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità".
Occorre aggiungere che le immissioni rumorose in un condominio, a parte il suddetto reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, possono dar luogo - secondo la Cassazione - anche al reato di lesione personale. La Suprema Corte, infatti, con sentenza n. 7941 del 7 luglio 2000, ha considerato lesione personale una sindrome ansioso-depressiva provocata a un vicino dall'uso prolungato dei pattini da parte di una bambina che per mesi si era allenata per una gara eseguendo ripetutamente salti vibranti all'interno dell'abitazione.
Difficilmente purtroppo l'argomento in oggetto viene trattato e comunque sempre in maniera partigiana. Nessun diritto ha il cittadino che per sua sventura affitta il proprio appartamento a persone sbagliate. Nel mio caso vorrei proprio sapere come posso difendermi per il sopruso che mi tocca ingoiare: causa allo stato Italiano presso la corte europea? O cercare lo stato di diritto attraverso la trasmissione chi l'ha visto? Mio marito ha affittato, purtroppo, attraverso una agenzia di cui si fidava, un appartamento a un marocchino. Ha gestito tutto l'agenzia, un contratto capestro che comprendeva una clausola che offriva, dopo la scadenza degli 8 anni, al conduttore la prelazione su ogni altro eventuale inquilino. Contratto avvallato (sic!) dal un segretario della xxxx, sorprendentemente intervenuto evidentemente su richiesta della agenzia. Sorvolo su altri dettagli per arrivare al dunque: dopo qualche mese, lamentando e dovendo segnalare alle autorità che l'appartamento era frequentatissimo da persone extracomunirtarie a noi del tutto sconosciute, il conduttore ha cessato di corrispondere l'affitto, nel caso per fortuna considerando la clausola sopra menzionata. Abbiamo ottenuto lo sfratto già nella prima udienza nel Ottobre 2006, purtroppo sarà forse eseguibile solo nel giugno 2008. A tale data è stata concessa la forza pubblica all'ufficiale giudiziario. Nel frattempo il marocchino subaffitta nella migliore delle ipotesi perchè secondo me esercita prevalentemente il mestiere di sempre. Questa è la paradossale situazione fiorentina. Ho di fatto la casa occupata anche da sconosciuti e non riesco ad avere anticipazione della forza pubblica. Dulcis in fundo l'avvocato che ha eseguito lo sfratto, ottenendolo alla prima udienza, ha richiesto, dopo aver ricevuto una prima tranche di € 700,00, altri 700,00 € che chiedeva però in contanti. Mi sono rifiutata e così ho versato i 700,00 € previo la relativa fattura. Dopodichè, nonostante un versamento di ulteriori 500,00 € in conto esecuzione ( accessi dell'uff. Giudiziario ) non avendo mai fatto niente per tentare di accellerare l'intervento della forza pubblica e ho avendo la precisa sensazione di essere boicottata dal mio legale, a seguito della difficoltà perfino di contattarlo ho revocato il mandato con il risultato che lo stesso mi ha fatto avere una notula di ulteriori 1263,21 €. Francamente 3163,00 € per l'attività fino allora svolta: una udienza e le relative notifiche gli accessi -4- dell'ufficiale giudiziario e niente altro, nemmeno un tentativo con il giudice dell'esecuzione mi sembrano davvero una beffa aggravata dalla consapevolezza di non avere altra scelta che soccombere. Questi soggetti prevaricatori, perchè la corporazione glielo consente, andrebbero calmierati, indegni rappresentanti del diritto. Quanto dovrò spendere ancora per almeno tentare di riavere il mio appartamento senza attendere ancora tanti mesi? Chi mi rifonderà di tutti questi soprusi?
Tre sono i problemi che emergono dalla Sua lettera, ai quali, sulla base degli elementi a mia disposizione, tenterò di rispondere come segue:
1) l'inquilino può subaffittare se nel contratto di locazione non è espressamente fatto divieto al conduttore di subaffittare; certamente se Lei ritiene che i nuovi inquilini esercitano attività illecite nel Suo appartamento, consiglio di presentare denuncia in Questura;
2) lo sfratto è stato ottenuto e diventerà esecutivo nel giugno 2008; dunque "nulla quaestio".
3) se ritiene non adeguata rispetto all'attività svolta la parcella del Suo avvocato, può presentare un esposto al Consiglio dell'Ordine cui risulta iscritto il legale.
Sono un paraplegico di 37 anni. Vi scrivo chiedendo il vostro aiuto, perche non riesco ad andare avanti a causa dei condomini. Abito in una palazzina di 4 appartamenti con garage + una rimessa seminterrata. Cinque anni fa sono riuscito a trovare lavoro come grafico in una serigrafia, appena assunto ho chiesto al comune se potevo mettere un'ascensore per poter essere il più autonomo possibile, il comune mi ha dato subito il suo assenso, quando ho chiesto la stessa cosa ai condomini sono iniziati i problemi. Il proprietario della rimessa a risposto subito a mio padre che se dipendeva da lui, io l'ascensore non l'avrei mai messo, mentre inizialmente per gli altri condomini (i proprietari degli altri 3 appartamenti) non c'erano problemi. Come è venuto un tecnico della ditta che doveva installare l'ascensore, ho ricevuto una lettera firmata da tutti i condomini che dichiarava che se avrei iniziato i lavori me li avrebbero bloccati immediatamente. Dopo aver presentato ben 3 disegni e aver ottenuto il permesso dei condomini solo a parole, mi sono rivolto al tribunale che con un provvedimento d'urgenza mi ha dato il permesso di installare l'ascensore. Ma ha tuttoggi i condomini cercano di danneggiarmi in tutti i mezzi, addirittura uno di loro ha chiesto a tutti i vicinati di casa e amici di non rivolgerci piu la parola perchè io e la mia famiglia siamo dei poco di buono (premetto che tutta la mia famiglia io compreso abbiamo la fedina penale pulita), la stessa persona in qualche occasione si è permessa anche di insultare le persone che ci rivolgevano e rivolgono la parola o semplicemente ci salutano. Hanno denunciato i miei genitori perchè dicono che in una riunione condominiale i miei hanno offeso uno di loro, il problema è che nessuno oltre a loro a sentito questi insulti, non li ha sentiti il responsabile (gestore) del condominio ne il geometra incaricato alla direzione dei lavori di manutenzione della palazzina, anzi avevano cercato in tutte le maniere di fare tali lavori a mie spese dicendo che il fume del mio camino aveva macchiato le mura di tutta la palazzina, ed il giudice ha condannoto i miei genitori a pagare 500 euro per tali insulti, senza chiamare a testimoniare il gestore del condominio o chiunque altro. Ora oltre all'ascensora io devo togliere secondo loro, le tende parasole installate d'avanti allla mia entrata (entrata indipendente), la copertura in alluminio e vetri di una terrazza del mio appartamento (terrazzo di esclusiva proprietà e non comporta danni di illuminazione o di areazione ad altri) fatta nel 1984 e condonata oltre ad altre cose, però uno di loro ha pavimentato la sua parte di giardino senza chiedere niente a nessuno e non ha protestato nessuno dei condomini. Premetto che lo stesso signore che ha denunciato i miei genitori, in una precedente riunione, mi aveva offeso dicendo che io ero una persona ignorante che non sapeva ne leggere ne scrivere e quindi mi dovevo stare zitto e non dovevo piu parlare. Io a causa di questo e molto altro ancora sono sempre nervoso, mia madre è più nervosa di me, ve ne prego datemi un consiglio un'aiuto per poter risolvere la questione e riuscire a vivere un pò meglio.
Premetto che nel caso in cui il condominio non approvi l'installazione dell'ascensore, i portatori di handicap possono installarlo a proprie spese richiedendo i contributi previsti dalla legge 13/'89 a un fondo speciale (istituito presso il Ministero dei lavori pubblici) per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Quanto al problema delle tende parasole e delle altre innovazioni da Lei apportate, occorre valutare se esse incidano o meno sul decoro architettonico dell'edificio; per decoro architettonico deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonchè all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia. Quindi Lei non deve smantellare nulla, in assenza di una sentenza del giudice che stabilisca che le innovazioni da Lei apportate alterano il decoro architettonico dell'edificio. Infine, consiglio di querelare (entro 3 mesi dai fatti) la persona che l'ha insultata, perchè ingiuriare ai sensi dell'art. 594 del codice penale costituisce reato; l'ingiuria è infatti l'offesa all'onore e al decoro di una persona presente: la pena è della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a 516 euro.
Salve, mi sono appena inscritto alla vostra associazione scoperta tramite un programma tv. Sono diversi mesi che combatto per richiedere lo spostamento di due cassonetti raccolta rifiuti posizionato sulla strada a 10-20 cm dal muretto di recinzione della mia casa. Spiego la cronologia dei fatti, ho acuistato la mia abitazione tutta da ristrutturare in Marzo 2006 e abbiamo terminato i lavori in Marzo 2007. Premettendo che al momento dell'acqusto i due cassonetti in questione erano posizionati 30 mt piu' avanti dove vi e' anche un marciapiede dove possano appogiare dopo lo svuotamento, notai in corrispondenza della mia proprieta' i segni in vernice gialla che delimitavano la posizione precedente. Chiesi alla vecchia proprietaria e mi spiego' che l'hera societa che gestisce la raccolta rifiuti decise lo spostamento causa i danni che avevano arrecato e poi dovuto ripristinare, ma non cancellarono la segnalazione sulla strada. Noi progettammo la casa in base a criteri che prevedevano una ricerca assoluta di tranquillita' e decidemmo la disposizione delle camere. passano i mesi e viene acquistata la casa che si trova di fironte alla mia dove al suo fianco vi erano i due cassonetti, e come per magia dopo qualche settimana questi tornano nella vecchia posizione cioe' attaccati alla mio muretto. Qui comincia lo scarica barile, io protesto e dico che devono essere spostati per ultimare i lavori di ristrutturazione ( forse eì stato il mio sbaglio) e infatti questo avviena ma appena terminati i lavori una mattina mi sveglia il camion che sta riposizionando i cassonetti dal mio muretto di cinta! Ed e' qui che io comincio a scontarmi con tutti, dirigente hera, circoscrizione di quartiere e persino vigili urbani in quanto la via nella parte dove vi e' la mia casa ha un restringimento quindi sono anche di intralcio alla circolazione. Ho tutte le motivazioni possibili, in primo rischio danni per la mia proprieta, quando ho comprato casa non vi era niente, passaggio stretto per le macchine, non ho la possibilita' di eseguire lavori di manutenzione o taglio siepe in quanto non vi e' spazio per passare tra la mia proprieta' e i cassonetti. L'unica proposta che mi e' stata fatta e quella di posizionare dei cordoli a protezione della mia cancellata, ma questi sarebbero sempre ad una distanza di qualche cm e non permetterebbero il passaggio di una persona. Dopo tante proteste l'hera mi ha fatto capire che loro non hanno potere decisionale ed e' tutto gestito dalla circoscrizione di quartiere, che mi spiega il motivo della loro scelta: devono stare dalla mia parte in quanto dall'altra sono davanti ad una finestra! Non e' vero!! Vi sono circa 10 mt dalla finestra in questione all'angolo della strada e in piu' la posizione risulterebbe idonea in quanto in quel tratto di strada vi e' il marciapiede. Io penso che il vero motivo sia il solito , chi ha conoscenze la spunta sempre!! Non ci possono essere altre spiegazioni Cosi' mi ritrovo due cassonetti sotto la mia camera da letto che tre volte la settimana alle 6,30 di mattina vengono svuotati creando un notevole rumore. Io faccio un lavoro pesante e vado a dormire anche alle 3-3,30 di notte soffro di sinusite e quando mi sveglio non ho piu' la possibilita' di dormire perche' cominciano i miei disturbi. Vi chiedo cortesemente di considerare la mia situazione e eventualmente consigliarmi anche a chi potrei rivolgermi per ottenere uno spostamento dei contenitori perche' sono certo che sto subendo un ingiustizia.
Se i luoghi in cui sono posizionati i cassonetti sono stati scelti dal gruppo Hera in accordo con la circoscrizione di quartiere, spetta a quest'ultima riposizionarli sulla base di motivazioni adeguate. In ogni caso, dato che i cassonetti dei rifiuti disturbano il Suo riposo quando vengono svuotati, Lei potrebbe presentare un esposto scritto in Comune (all'assessorato ambiente o all'ufficio tecnico), sollecitando una perizia fonometrica per verificare se l'immissione di rumore sia o meno tollerabile.
In data 29 giugno 2005, ho stipulato un preliminare di compravendita di un immobile con un'impresa costruttrice il cui pagamento è stato concordato come segue: il 60% alla firma del preliminare, il 20% alla posa dei pavimenti in legno, il 20% al rogito. Il primo acconto del 60% è stato da me erogato in data 29 giugno 2005 e regolarmente fatturato dall'impresa. Il secondo acconto del 20% è stato da me corrisposto in data 10 maggio 2006 ( purtroppo non ufficialmente) per volere dell'impresa stessa malgrado le mie insistenze ad esigere la fatturazione. Successivamente, per motivi che non sto qui ad elencare, io ho rinunciato all'acquisto e, come previsto nel preliminare, prima del rogito, ho trovato e nominato in mia sostituzione un nuovo acquirente con il quale l'impresa ha stipulato un nuovo preliminare apponendo la seguente clausola: "l'impresa si impegna a versare di rimando gli importi avuti quali acconti e caparre che riceverà dai nuovi acquirenti con le stesse modalità e scadenze e il saldo totale al rogito notarile con consegna dell'immobile entro dicembre 2006". Io infatti ho ricevuto in tre rate pagate dal nuovo acquirente il 60% da me versato al preliminare, ma devo ancora ricevere il 20% da me pagato (non ufficiale). Premetto che la consegna dell'appartamento non è ancora avvenuta (entro dicembre 2006) e c'è un fermo totale, abitabilità non assegnate e intoppi vari! Il nuovo acquirente ribadisce che fino a quando non verrà fatto il rogito non pagherà l'impresa e quindi di conseguenza anche me. Sostanzialmente però il nuovo acquirente ha pagato solo il 60%, mentre io pagai l'80%. Ora, stando così le cose, ho io il diritto di rivalermi su questo 20% presso il nuovo acquirente, oppure verso l'impresa inadempiente per ritardo di consegna, trattandosi anche di un importo considerevole?
Il problema che Lei espone è di difficile soluzione, in quanto mai e poi mai bisogna cadere nell'errore di pagare somme di denaro (soprattutto se ingenti) senza farsi rilasciare la fattura. Certamente la responsabilità è da far ricadere sulla ditta costruttrice anche perchè quest'ultima ha ottenuto un arricchimento senza causa, come si suol definire giuridicamente. Confidi nel nuovo acquirente, altrimenti occorrerà citare in giudizio la ditta col rischio concreto di perdere la causa non avendo Lei in mano un pezzo di carta per far valere il Suo credito.
La mia famiglia ed io abitiamo al primo piano di un condominio di 15 unità,diviso su 3 piani: il primo e il terzo piano sono costruiti su due livelli, il secondo è su un piano unico. Un condomino fa da amministratore. Ogni appartamento ha una terrazza con la propria tenda da sole alla cui base c'è una lamiera larga 20 cm ca. Le terrazze sono chiuse da un muretto di cemento e sopra ci sono le fioriere. Da qualche anno a mano a mano le tende si rompono e i proprietari le sostituiscono, cambiano però anche la misura del telaio(non c'è stata nessuna delibera condomineale per cambiare le misure) facendolo aumentare in larghezza cosicchè le nuove tende arrivino a coprire la fioriera così l'acqua piovana non finisce più nella fioriera dove ci sono appositi scarichi per l'acqua, ma va nel condomino sottostante battendo nella lamiera di ferro e creando un rumore acuto. Mio figlio avendo il letto posato al muro(e non si può spostare) quando piove non riesce a dormire dal rumore causato. L'abbiamo detto al condomino sopra di noi e all'amministratore ma ci hanno risposto che la tenda è in regola. Anche l'amministratore ha cambiato la tenda, cambiando anche il telaio ed aumentndo le misure. Per attutire il rumore mio marito ha messo della schiuma solidificante (si usa come isolante nelle intercapedine dei muri) e abbiamo risolto il problema in parte. Qualche giorno fa è venuto un condomino a casa mia dicendo di essere il vice amministratore (mai saputo di averne uno e prima volta che si proclama di esserlo)e che dobbiamo togliere la schiuma che abbiamo messo perchè è anti-estetico. Volevo chiederle cosa possiamo fare perchè nostro figlio possa dormire nel suo letto quando piove? Dopo circa 3 anni che sono state cambiate le tende possiamo ancora far valere i nostri diritti? Come viene l'elezione di un vice-amministratore?
Il problema condominiale da Lei prospettato risulta essere piuttosto complesso e articolato, soprattutto perchè ci sono due interessi contrapposti da contemperare, il diritto di Suo figlio al riposo e la tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale. E' lapalissiano che maggiore attenzione dovrebbe essere rivolta al diritto di riposare, per la tutela del quale ci si può rivolgere anche al Giudice di Pace; quest'ultimo nomina un consulente tecnico d'ufficio che accerta, attraverso una perizia fonometrica, l'esistenza o meno del lamentato inconveniente. In caso affermativo, è possibile chiedere, oltre alla riconduzione del fenomeno nei limiti della norma, il risarcimento degli eventuali danni sofferti. Venendo al problema della schiuma solidificante ritenuta antiestetica da chi amministra il vostro condominio, la Cassazione ha considerato legittimi gli interventi che, pur ledendo il decoro architettonico del fabbricato, non provocano un danno economicamente valutabile. Poste le suddette premesse, per risolvere tale ingarbugliata situazione, consiglio di cercare di pervenire ad una soluzione pacifica in sede assembleare (es. attraverso l'installazione di nuove tende); altrimenti, non resterà altra strada se non quella di rivolgersi all'autorità giudiziaria affidando il caso ad un legale necessariamente esperto in materia condominiale. Infine, Lei chiede se esista o meno la figura del vice-amministratore. Ebbene, le norme del codice civile non contemplano la figura del vice-amministratore; tuttavia, la Cassazione ha recentmente affermato che l'amministrazione del condominio può essere affidata anche ad una pluralità di amministratori.
Buonasera scusate se disturbo ci siamo già sentiti in passato per un problema che volevo far sapere a tutti attraverso voi riferito ad una fognatura in eternit rotta quindi cancerogena che mina la salute di quei poveri cittadini che ci vivono vicino vorrei anche un consiglio per come affrontare questo argomento per sensibilizzare l'opinione pubblica e di chi è più in alto di noi. Non sò se basta scrivere a questo indirizzo o se avete un'altro modo magari potete aiutarmi.
In materia di fognature, occorre chiamare in causa la Provincia che, per il principio di sussidiarietà verticale, è tenuta a sostituire il Comune in caso di inerzia di quest'ultimo.
Un condomino può lasciare la sua automobile parcheggiata nel cortile comune dell'edificio condominiale senza mai spostarla una volta?
La risposta è negativa. Infatti, la Cassazione, con sentenza 24 febbraio 2004, n. 3640, ha affermato che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 del codice civile, al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Pertanto, la Cassazione - posta la premessa suddetta - ha ritenuto che la condotta del condomino consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Come ci si può opporre al fastidioso intasamento delle cassette delle lettere con volantini pubblicitari?
Il primo consiglio è quello di rivolgersi al proprio amministratore di condominio chiedendo l'affissione accanto alle cassette postali di un cartello che inviti chiunque a non depositare materiale pubblicitario. Qualora tale invito non venisse raccolto - il che è molto probabile - il condomino infastidito potrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria, proprio come ha fatto un condomino della città di Bari qualche hanno fa.
In quella occasione il Giudice di Pace di Bari condannò - con sentenza 22 dicembre 2003 - due società a risarcire il danno esistenziale patito da quel condomino che vedeva sistematicamente riempirsi di volantini pubblicitari la sua cassetta delle lettere, nonostante l'espresso invito, affisso sulla cassetta stessa, a non depositare materiale pubblicitario. Nella motivazione, il Giudice tenne sì in considerazione il disposto dell'art. 41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica, ma ritenne che nel caso di specie tale libertà si fosse presentata in forma talmente invadente da ledere la personalità dell'individuo.
Guardando la rivista NOI CITTADINI ho letto che posso essere una cittadina visibile facendo valere i miei diritti. Sono casalinga con marito pensionato, istruzione elementare, finanze al limite della sopravvivenza. DA DUE MESI SONO SENZA TELEFONO grazie agli accordi che due compagnie telefoniche hanno preso calpestando ogni mio diritto.Ho cercato di farmi sentire scrivendo 2 raccomandate. Ho cercato tramite i call center delle rispettive compagnie di avere spiegazioni, risultato dopo due mesi e mezzo, zero. Si parla tanto di questi diritti dei cittadini ma non si dice a chi bisogna rivolgersi per far valere questi diritti LEI PUO AIUTARMI? Non posso pensare di pagare un avvocato e qui non so a chi rivolgermi. Per questo appello mi sono rivolta ad una vicina di casa che si sta interessando alla mia vicenda, ma anche lei non sa a chi rivolgersi. MI può aiutare?
Richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo fax in relazione a problemi di autolettura di un contatore del gas.
La Sua denuncia di disservizio sulle autoletture (nella fattura risultano troppi Mc rispetto a quelli effettivamente consumati!) non è la prima che viene posta alla nostra attenzione. Le proposte da Lei avanzate per ottenere una sicura trasparenza nella individuazione dei Mc sulle singole bollette in pagamento potrebbero effettivamente porre fine a tanti problemi (diverse associazioni di consumatori sono già scese in campo proponendo le soluzioni da Lei suggerite!). Quanto al Suo reclamo personale, consiglio di controllare ogni clausola del contratto di erogazione del servizio stipulato; dovrebbe contenere anche una clausola che spieghi esattamente come presentare il reclamo da parte del cliente insoddisfatto. Qualora anche il reclamo redatto puntigliosamente (una lettera via fax non è sufficiente!) non sortisca alcun effetto, non resterà che tentare di far valere le proprie ragioni attraverso le ordinarie vie legali, con l'ausilio di un avvocato esperto in materia.
Perchè dopo un anno, il domicilio diventa automaticamente residenza? La figlia della mia compagna ha la residenza a Chioggia e il domicilio nella nostra abitazione. L'ufficio competente del comune in cui risediamo mi vuole imporre la residenza automatica. E' possibile?
Gentile Signore, il trasferimento della residenza si effettua con apposita dichiarazione al precedente ed al nuovo comune di residenza. Se la persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, il trasferimento di questa fa presumere il cambiamento anche del domicilio, se non è fatta una diversa dichiarazione nella denuncia di trasferimento di residenza. I minori hanno il domicilio nel luogo di residenza dei genitori.
A CAUSA DELLO STATO DI SALUTE DEI MIEI GENITORI TUTTI E DUE INVALIDI MI STO OCCUPANDO IN PRIMA PERSONA DI QUESTA INCRESCIOSA SITUAZIONE NELLA QUALE IO E LA MIA FAMIGLIA CI SIAMO RITROVATI. ESATTAMENTE I PRIMI DI LUGLIO HO RICEVUTO UNA CHIAMATA TELEFONICA DA PARTE DELL'ARCHITETTO XXXXXX CHE SI E PRESENTATA COME ARCHITETTO ESECUTIVO DEL TRIBUNALE DI MESSINA INCARICATA DAL GIUDICE PER FARE LA STIMA DI SEI APPARTAMENTI DEL COMPLESSO XXXXXXX UBICATO A XXXXXXXXXXXXX, TRA IL QUALE C'E IL MIO APPARTAMENTO.IO STUPITO LE HO FATTO PRESENTE CHE SICURAMENTE C'ERA STATO UN'ERRORE VISTO CHE SIA IO CHE LA MIA FAMIGLIA NON ABBIAMO DEBITI E CHE L'APPARTAMENTO NEL LONTANO 1989 ERA STATO PAGATO IN CONTANTI.QUINDI MI SONO RECATO NEL SUO UFFICIO DI MESSINA CON TANTO DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA NELLA QUALE IL NOTAIO E LA SIGNORA XXXXXXXXXX AVEVANO DICHIARATO CHE L'APPARTAMENTO ERA LIBERO DA CARICHI PREGIUDIZIEVOLI,CARICHI PENDENTI E IPOTECHE, L'ARCHITETTO MI HA DETTO CHE NON ERA PROPRIO COSI, INFATTI SULL'APPARTAMENTO GRAVA UN'IPOTECA MAI TOLTA DAL COSTRUTTORE CHE NEL 1983 ERA DI 12.500.000 LIRE E CHE AD OGGI SI AGGIRA SUI 35000/40000 EURO.QUINDI APPURATA LA GRAVITA DELLA SITUAZIONE MI SONO RIVOLTO SUBITO AD UN LEGALE CHE SENZA PERDERE TEMPO HA INVIATO SUBITO LE DIFFIDE AL NOTAIO E ALLA VECCHIA PROPRIETARIA CHE ANCORA NON HANNO RISPOSTO, AVVIATO UNA RICHIESTA DI TRATTATIVA CON LA BANCA CREDITRICE SULL'IPOTECA.AD OGGI SI E MOSSO POCO O NIENTE, MA LA SITUAZIONE SI E AGGRAVATA IL 4 OTTOBRE QUANDO IL GIUDICE HA DETTO CHE LA PRATICA DEVE ESSERE CHIUSA, E IL 18 OTTOBRE HA INDETTO L'UDIENZA PER PROGRAMMARE LA VENDITA ALL'ASTA.NON ESSENDO LA MIA UNA FAMIGLIA RICCA NON POSSO CORRERE IL RISCHIO DI PERDERE L'APPARTAMENTO,IN QUANTO SE VA ALL'ASTA NON CREDO CHE CON LA DISPONIBILITA DI DENARO CHE MI RITROVO DI POTERMI AGGIUDICARE TALE IMMOBILE,QUINDI SONO COSTRETTO A SCENDERE IN SICILIA E AD ANDARE A TRATTARE CON L'AVVOCATO PER PAGARE UN'IPOTECA CHE IO NON DOVREI PAGARE. PURTROPPO I TEMPI SONO MOLTO RISTRETTI E LE POSSIBILITA DI OVVIARE A TALE SOLUZIONE E A DIR POCO NULLA, COMUNQUE SE MI POTETE DARE QUALCHE CONSIGLIO VE NE SAREI GRATO, VISTO CHE LA FACCENDA SA DI TRUFFA COLOSSALE PERCHE DA LUGLIO AD OGGI NON SONO RIUSCITI NESSUNO A QUANTIFICARE L'IMPORTO PRECISO DELL'IPOTECA, IO IN MIO POSSESSO HO DEI DOCUMENTI RITROVATI PER ERRORE QUESTA ESTATE DIETRO I CASSETTI DELL'ARMADIO CHE CERTIFICANO LA CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DELLA SUDDETTA IPOTECA DA PARTE DEL NOTAIO E DELLA VECCHIA PROPRIETARIA CHE QUINDI HANNO DICHIARATO IL FALSO.
Premesso che l'immobile oggetto del contendere è già stato posto all'asta (esattamente il 18 ottobre) in quanto risultava gravato da ipoteca, non resta che consigliare di agire con un'azione legale contro il notaio; ciò solo in presenza di documenti che certifichino con sicurezza che lo stesso era a conoscenza dell'ipoteca (per gli errori professionali, i notai sono coperti da apposite assicurazioni!).
E' legittima la delibera condominiale che consente la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà?
No. La Cassazione, infatti, con un'interessante pronuncia (sentenza 7 dicembre 2006, n. 26226), ha considerato illegittima la delibera condominiale emessa a maggioranza che, nello stabilire il criterio di uso del garage comune, aveva attribuito ai condomini la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà, cioè secondo il criterio del valore degli appartamenti.
La vicenda ha riguardato un condominio nel quale i posti auto si trovavano in un garage ad uso promiscuo; precisamente, i posti auto (in totale nove) non erano equivalenti, in quanto i posti 7 e 9, per la loro fruibilità in entrata ed in uscita, rendevano necessaria la rimozione delle autovetture allocate nei posti 6 e 8, che dovevano pertanto lasciare il cambio in folle per lo spostamento a mano.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Giudice d'Appello (che aveva ritenuto illegittima la delibera condominiale), spiegando che "la quota di comproprietà di cui all'art. 1118 c.c., quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione, ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti"; pertanto, laddove i posti macchina non siano equivalenti per comodità d'uso, il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è quello indicato dall'art. 1102 del codice civile, il quale, con porre il limite del "pari uso", impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri.
In conclusione, il criterio utilizzato dall'assemblea ("si era stabilito che la scelta del posto auto nel garage condominiale avvenisse partendo dal condomino titolare del più alto numero di millesimi") è stato ritenuto dalla Cassazione illegittimo "traducendosi in una assegnazione dei posti a tempo indeterminato, dal momento che i condomini favoriti non rinuncerebbero al posto più comodo per uno meno comodo, perpetuando così nel tempo la illegittima compressione del pari uso dei condomini svantaggiati".
Il condomino invalido ha diritto di usufruire in modo permanente di un posto auto?
La disponibilità di posti auto all'interno di un parcheggio condominiale può essere regolamentata soltanto dal regolamento condominiale.
L'invalidità di un condomino non dà a priori il diritto di usufruire in modo permanente di un posto auto, a meno che questo non venga deciso dall'assemblea condominiale.
E' possibile, però, fare richiesta di un posto auto riservato nel parcheggio pubblico su strada più prossima alla abitazione del disabile.
Infatti, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne.
E lecito fumare nelle scale e nei pianerottoli del condominio?
Deve essere, innanzitutto, precisato che è uscita una importante legge (16 gennaio 2003, n. 3), la quale, all'art. 51, vieta di fumare non proprio ovunque, ma comunque nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
Quanto al problema del fumo negli edifici condominiali, il Ministro della salute ha recentemente chiarito (con nota 1505 del 24 gennaio 2005), rispondendo ad un quesito posto dall'ANACI (Associazione nazionale amministratori condominiali), che le disposizioni antifumo devono essere estese anche agli spazi comuni del condominio, argomentando che la piena applicazione della nuova legge antifumo, ispirata al principio della tutela della salute dei non fumatori nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica, comporta l'applicazione del divieto di fumare anche nei locali chiusi dei condominii per l'indubbia esigenza di garantire in essi la tutela della salute del fumo passivo. Tali spazi (androni, scale, ascensori, ecc.) non possono essere di fatto equiparati ad una abitazione privata (all'interno della quale non è vietato fumare!), in quanto rappresentano luoghi frequentati dai condomini e da altri soggetti che svolgono la propria attività lavorativa (si pensi ad es. agli addetti alle pulizie, alla manutenzione di ascensori o caldaie, agli addetti alla consegna della posta, ecc.), ai quali pertanto deve essere estesa la tutela prevista dalla legge antifumo.
Circa la responsabilità della vigilanza sull'osservazione del divieto, spetta agli amministratori di condominio la predisposizione e l'apposizione dei cartelli. Resta libera la facoltà da parte di condomini che si rendessero disponibili, o anche da parte di chiunque altro riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all'osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all'accertamento ed alle contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo.
Vi scrivo per segnalarvi un problema che ci affligge da più di un anno e mezzo. Siamo un gruppo di cittadini di un comune in provincia di Firenze residenti in un condominio nuovo. Accanto al nostro condominio c'è una tessitura molto rumorosa che al momento della costruzione del palazzo sembrava dismessa ma che poi miracolosamente è rinata ed è attiva 16 ore al giorno (6-22) 6 giorni su 7. Lo scorso marzo abbiamo chiamato l'ARPAT che (ad ottobre) ha rilevato il superamento dei limiti di inquinamento acustico e ha avviato una pratica che, finalmente dopo mille intoppi, in marzo sembrava risolta. Era stata emessa infatti un'ordinanza sindacale intimante la sospensione dell'attività rumorosa. L'ordinanza non solo non è stata minimamente rispettata ma il titolare della tessitura si è rivolto ad un avvocato che facendo ricorso al TAR è riuscito ad ottenere una sospensiva. E adesso conoscendo i tempi del TAR .....Oltre alla Polizia Municipale, al Comune, al Difensore Civico, ARPAT e ASL a chi devono rivolgersi dei cittadini che da mesi vivono ai limiti della sopportazione? Cosa dobbiamo fare per vedere semplicemente rispettata la legge? Dopo esserci indebitati a vita per l'acquisto di una casa in un comune a cui paghiamo tasse e ICI cos'altro dobbiamo fare perchè il comune ci consideri esseri umani e non vacche da mungere? E perchè in Italia riusciamo sempre a rallentare fino alla paralisi il percorso della giustizia? Vi prego aiutateci almeno voi, consigliateci qualcosa!!
Se a provocare l'immissione fastidiosa e non tollerabile è un'attività produttiva occorre presentare un esposto scritto in comune contestualmente alla presentazione di una perizia fonometrica. Pertanto, nulla da dire sui passi da Voi compiuti. Ora, il problema è un altro. Che cosa fare contro la decisione del TAR che ha sospeso l'ordinanza del Sindaco? Nei confronti della decisione del Tar (tecnicamente si chiama ordinanza) si può fare appello al Consiglio di Stato; l'appello è ammesso non per fatti nuovi, sopravvenuti dopo l'ordinanza cautelare, ma per l'ingiustizia dell'ordinanza stessa: con l'appello si contesta la decisione del giudice di primo grado sull'istanza cautelare e si chiede il suo riesame da parte del giudice di secondo grado. Attenzione: l'appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza, ovvero, in mancanza di notifica, etro 120 giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa. Non so quando abbiate avuto notizia della decisione del Tar; se siete ancora nei tempi suddetti, rivolgetevi ad un avvocato di diritto amministrativo che possa debitamente assistervi.
Pago l'intero importo della tassa sui rifiuti al mio comune di residenza per una casa che utilizzo circa tre mesi all'anno. Il comune dice che non sono previste riduzioni, è vero?
Riduzioni sulla tassa dei rifiuti sono previste ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 4, del D.Lgs. 507/1993, quando l'abitazione è tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, quando la residenza principale è sita in altro comune o in altra abitazione e quando l'alloggio non viene ceduto in locazione o in comodato.
Buongiorno, ho pensato a Voi perchè siete competenti e vorrei richiedere informazioni sul sistema di tariffazione dei rifiuti urbani domestici (TIA = tariffa igene ambientale). Abito in provincia di Torino e da alcuni anni, la raccolta differenziata è diventata un business molto importante, sia per i comuni di residenza che per le regioni e la provincia. Attualmente la società che esegue la raccolta differenziata nella mia zona di residenza è una società pubblica composta dai comuni del bacino di utenza e da una società che tratta i rifiuti in discarica.
Premetto che non contesto la tassa sui rifiuti, anzi la considero importante per il servizio di raccolta e per il sistema di riciclaggio delle materie prime, che finalmente una parte di esse vengono riutilizzate e non sprecate interrandole in discarica. Attualmente la tariffazione imposta ai cittadini, per la raccolta dei rifiuti è fatta tenendo conto dei costi di gestione, della quantità presunta di rifiuti prodotti da ciascun nucleo familiare e dai metri quadri di cui è fatta l'abitazione. La tariffazione è stata calcolata (imposta sarebbe meglio dire) su delibera comunale, ma senza tener conto delle linee guida del decreto Ronchi infatti: 1. la delibera comunale tiene conto di coefficienti per indicare statisticamente e dimostrare che ogni cittadino produce più di 500kg di rifiuti all'anno. E' un numero assurdo, ho fatto alcuni calcoli prendendo come esempio i rifiuti prodotti dalla mia famiglia, composta da 4 persone, e pesati nel corso dell'anno 2005 e 2006: non produciamo più di 200kg all'anno di rifiuti (tra carta, vetro, indifferenziato e organico) 2. il decreto Ronchi precisa che la tariffa deve tener conto della quantità di rifiuti prodotta, insomma quella reale. Inoltre il sistema per calcolare la tassa sui rifiuti che utilizza il comune di Volpiano e la Seta non è coerente perchè: 1. come fa un appartamento, un box auto, un balcone a produrre rifiuti!?! 2. non è corretto calcolare la quantità presunta di rifiuti ma quella reale, quella pesata. Da quando è stata introdotta la raccolta differenziata siamo stati tra i comuni più diligenti con oltre il 67% di rifiuti differenziati, ma la relativa tassa è incrementata fino a tre volte! Come dire siete stati bravi e allora vi aumentiamo le tasse. Qui ci aspettavamo un inizialmente un incremento si, per la gestione del sistema di raccolta porta a porta, ma una diminuzione graduale nel tempo della tassa anche in conseguenza del fatto che vetro, carta, metalli, organico e plastica sono prodotti riciclabili e revendibili sul mercato. Vorrei sapere se è lecita la tassazione imposta dalla società locale in base alle norme vigenti e in che modo il cittadino può cambiare questo sistema di tassazione ingiusto e vessatorio; l'associazione dei consumatori può fare qualcosa? L'Europa dei Diritti ha qualche consiglio? Dal DPR n. 158 del 27 Aprile 1999, è scritto esplicitamente che la tariffazione deve essere fatta sulla quantità di rifiuti prodotti, perchè ciò non avviene? Vi allego la fattura come esempio. Potete aiutarmi, potete darmi qualche consiglio?
Le informazioni che Lei cerca Le può trovare consultando il sito esaustivo www.tariffa.tia.info. In ogni caso, Le ricordo che chiunque ritenga di essere vittima di una tassazione illegittima può presentare ricorso in carta legale alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, competente in primo grado.
Insisto nel dire che l' IVA applicata sulle accise è un furto e come tale va denunciato. La tassa sulla tassa! Di più: perchè chi ha il riscaldamento autonomo deve pagare un'IVA del 20% e chi lo ha centralizzato il 10%?
Raccogliamo la Sua lamentela, aggiungendo che altra "fregatura" per il cittadino riguarda il pagamento delle spese di spedizione delle fatture relative a bollette di gas, luce, telefono, ecc. Esiste, infatti, una legge (D.P.R. 633/1972) che pochi conoscono o fingono di non conoscere che all'art. 21, comma 8, recita testualmente: "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".
Fax pervenuto per contestare la mancata attivazione di alcuni servizi telefonici
Lei chiede se la mancata attivazione di alcuni servizi telefonici possa considerarsi inadempienza contrattuale. La risposta è affermativa; pertanto, è possibile chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. L'inadempimento di una parte, che permetta la risoluzione del contratto deve però presentare un requisito ulteriore rispetto al comune concetto di inadempimento: si deve trattare di un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte; occorre, cioè, che l'inadempimento di una parte sia tale da rendere non più giusitificata la controprestazione dell'altra (a mio avviso nel caso da Lei prospettato l'inadempimento del gestore può legittimare la risoluzione del contratto). Quanto detto sopra vale anche con riferimento alla sospensione del servizio. Infine, Lei parla di disagio sociale, che tradotto giuridicamente significa aver subito un "danno esistenziale"; Le faccio notare che si tratta di un danno quasi sempre riconosciuto dai giudici in tali controversie; è consigliabile, quindi, citare in giudizio il gestore telefonico al fine di ottenere il risarcimento del danno per la risoluzione del contratto e contestualmente il danno esistenziale per quanto Lei ha dovuto sopportare.
Vivo in un condominio gestito da un Amministratore che e' aduso inviare ai condomini dissenzienti il verbale di assemblea condominiale dopo i 30 gg. utili per poter impugnare la delibera. Questo avviene malgrado decine di solleciti che permangono del tutto inevasi. Il verbale viene , nel corso di assemblea , scritto a penna dall'amministratore nell'apposito registro delle assemblee: alcuni mesi orsono si e' scoperto che sul testo scritto della seduta di assemblea viene "incollato" un testo riscritto al computer che sovente sembra non aderire al testo originario ma che , per la procedura utilizzata (colla), non permette piu' di verificare il contenuto del manoscritto Vi e' grande difficoltà nell'esaminare fatturazioni e documenti contabili e a decine di raccomandate per ottenere chiarimenti seguono imbarazzanti silenzi. Vi e' poi la netta sensazione che l'amministratore manifesti atteggiamenti non sempre imparziali tra condomini. Le tabelle millesimali , risultano essere state variate in un coefficiente relativo ad alcuni locali mansarda senza un voto unanime. Molti locali che hanno registrato aumenti di superfici con condoni e sanatorie sono state ignorate dal predetto. Alla fine si e' deciso di rivolgersi alla Giustizia Penale e alla Guardia di Finanza. Ritenete corretta tale condotta ? Ho letto con sorpresa che la Vs spettabile Associazione vanta tra i propri soci proprio il suddetto Amministratore. Che dire ?
L'amminsitratore di condominio risulta responsabile ogni qualvolta ecceda i limiti delle sue attribuzioni o abusi dei poteri-doveri conferitigli dalla legge, dal regolamento di condominio o dalla stessa assemblea dei condomini, oppure in tutti i casi in cui non faccia ciò che la legge, il regolamento o l'assemblea gli impongono di fare. Accanto alla responsabilità civile, l'amministratore può incorrere anche in responsabilità di natura penale in tutti i casi in cui le sue azioni o le sue omissioni configurino un reato. Posta la suddetta premessa, è difficile esprimere un consiglio su quanto da Lei garbatamente riportato. Le ricordo, comunque, che occorre provare documentalmente le eventuali responsabilità civili e/o penali imputate all'amministratore.
Nel 1980 acquistai un immobile da un costruttore al quale l'Ufficio del Registro richiese il pagamento della INVIM. Ovviamente anch'io fui chiamato in causa per il principio di solidarietà nonostante l'imposta fosse dovuta dal venditore. Per una situazione del tutto particolare il costruttore ritenne che l'imposta non fosse dovuta e ambedue le commissioni tributarie locali ( 1° e 2° grado) accolsero il nostro ricorso. Nel 1989 l'Ufficio del Registro si rivolse alla commissione Tributaria Centrale. Da allora tutto tace nonostante i 18 anni (sic !!) trascorsi. Nel frattempo il costruttore è deceduto e la sua impresa (personale) è ovviamente cessata e gli eredi rifiutarono l'eredità per la precaria situazione economica, per cui sono rimasto l'unico a dover eventualmente rispondere per un'imposta che nel frattempo è stata anche abolita. Gradirei sapere: 1) ci sono gli estremi per un ricorso alla Corte Europea ? 2) se si, quando è opportuno farlo: prima o dopo il giudizio della Commissione Centrale? 3) o conviene più che mi avvalga della Legge Pinto ?? In sostanza: che cosa mi consigliate e cosa potrebbe mai farmi sperare che i meccanismi giudiziari comincino un giorno a funzionare decentemente ??
Quale sia la strada da percorrere per la risoluzione del caso da Lei prospettato risulta difficile indicarla alla luce degli elementi a disposizione. In ogni caso, qualora si volesse optare per la strada del ricorso per violazione del termine ragionevole del processo, Le ricordo che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 24 marzo 2001, il cittadino vittima della irragionevole lunghezza di un processo poteva rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per essere risarcito del danno sofferto (il procedimento davanti alla Corte aveva una durata media di 4 anni); con l'entrata in vigore della legge sopra citata la domanda di risarcimento si può proporre direttamente in Italia dinanzi alla Corte d'Appello competente, con un procedimento di durata media di 4 mesi.Esperita inutilmente la via di tutela interna, si potrà ricorrere alla Corte di Strasburgo.
Nel cortile di mia proprietà della mia abitazione, sorge il mio box auto posto in prossimità della rete di confine, con struttura in cemento, da me regolarmente condonato. Lo scorso anno un´impresa di costruzione ha iniziato i lavori nell´appezzamento di terreno confinante con il mio, per la realizzazione di una palazzina. Gli scavi da loro eseguiti per la realizzazione delle fondamenta hanno provocato il cedimento del terreno provocando in data 18/02/2006 la frana del terreno sottostante il mio box auto, il quale è franato in avanti inclinandosi. Contattato immediatamente il capo cantiere, ho inviato una raccomandata con ricevuta di ritorno segnalando l´accaduto all´Ing. Responsabile del Cantiere ed al titolare dell´impresa di costruzioni. L´ingegnere ha fatto un sopralluogo, ed ha redatto una perizia che dice di avere trasmesso alla compagnia di assicurazioni dell´impresa. Ad oggi il box auto non è stato ancora ripristinato e non ho ancora saputo nulla circa il risarcimento dei danni. Circa un mese fa, durante il movimento di un ponteggio, la stessa impresa faceva cadere delle pesanti asce di legno sul tetto del box, già seriamente compromesso a seguito del primo sinistro, facendolo in parte crollare. Data la gravità e pericolosità dell´accaduto, questa volta a differenza della precedente, sono intervenuti i vigili i quali hanno rilasciato verbale di denuncia. Nel frattempo, a dire del responsabile di cantiere, ho saputo che l´impresa di costruzioni, che deve ancora ultimare i lavori di costruzione, ha cambiato compagnia assicurativa. Come mi devo comportare per ottenere il risarcimento di entrambi i danni? 1) devo fare denuncia relativamente al primo sinistro? 2) Posso direttamente contattare un impresa per far sistemare il mio box auto addebitando direttamente il costo all´impresa di costruzioni? 3) Essendo un pensionato e non avendo la disponibilità economica necessaria per ricostruire il box a mie spese e di sostenere costi legali per rivolgermi ad un avvocato come devo fare per tutelare i miei diritti?
Valutati gli elementi che emergono dalla lettera (in particolare, danno causato il 18/2/2006, invio di raccomanda A.R., perizia dell'ingegnere trasmessa alla compagnia di assicurazioni), è consigliabile rivolgersi all'assistenza di un avvocato per i seguenti 2 motivi:
- troppo tempo è trascorso dall'accaduto, senza che l'assicurazione (la prima è responsabile!) si sia fatta viva;
- i vigili sono intervenuti rilasciando verbale di denuncia.
Quanto ai costi legali, Le ricordo che le relative spese competono totalmente all'assicurazione dell'impresa costruttrice, essendo già stata accertata - come risulta dalla Sua precisa lettera - la responsabilità di quest'ultima.
Abito in un nuovo quartiere, in una palazzina con uscita pedonale, un cancelletto, priva di marciapiede. Tale mancanza non creava problemi in quanto la strada del quartiere era a senso unico e passava davanti la nostra casa ma il senso di marcia dei veicoli correva sulla corsia opposta all' uscita. Dal lato opposto il marciapiede c'é come del resto c'é in tutto il quartiere. Nel 2003 il ns. Comune ha concesso un'altra licenza a costruire un quartiere a fianco del nostro ma anziché far entrare ed uscire le auto del costruendo quartiere da una via dove si affaccia il lotto l'Amm.ne ha pensato ed autorizzato l'ampliamento entro il 10% della cubatura concessa per il nuovo lotto mediante occupazione di un'area pubblica dedicata a parcheggio (5 posti auto) con relativo marciapiedede nonché area di accesso di un passo carrraio di un'altra abitazione. Tale area era dentro il perimetro di appartenenza di altra concessione edilizia. La licenza/concessione del Comune ad una ditta privata, ottenuta pure l'autorizzazione alla variante del Piano Regolatore Regionale, farà costruire un ponte ed in seguito una rotonda (mini) proprio di fronte l'uscita con cancello pedonale della nostra abitazione (8 adulti e 8 bambini con età inf. ai 10 anni cad.) ed il senso di marcia partirà e diverrrà, proprio di fronte il cancelletto d'uscita, a doppio senso. A questo cambiamento d'uso effettivo della strada con larghezza carreggiata di 6 metri, da senso unico in sola uscita a doppio senso, non corrisponde l'intenzione del ns. Comune di porre in essere un regolare marciapiede per mettere in sicurezza i residenti. La rotonda, inoltre, su strada urbana di quartiere categoria E prevederebbe un diametro tra i 14-25 metri ma lo spazio per queste misure non c'é. Togliendo poi quei n. 05 + 1 (n. 1 parcheggio auto perché troppo vicino all'innesto della mini-rotonda) noi del quartiere con una cubatura effettiva di 20.000,00 metri cubi (ventimila) avremmo 774 mq. di parcheggio anziché quelli previsti dallo standard del quartiere appartenente al Comparto A dell'Area di Intervento Unitaria C2/35. Con questa sintesi, spero sufficentemente illustrativa, chiedo: 1) E' possibile obbligare il Comune a costruire un marciapiede davanti la nostra uscita, anche dando per fattibile la rotonda che di fatto avrà la corsia di dx a filo di 2/3 centimetri dal nostro muretto di recinzione nonché uscita con cancelletto pedonale ? 2) Come farà il proprietario dell'altra abitazione ad entrare con l'auto attraverso il Suo passo carraio senza rischio e pericolo per sé e per gli altri, se vi sarà la rotonda? 3) Quali standards urbanistici ci sono per i quartieri residenziali ? E' valido l'art. 18 della legge n. 765/1967 (......1 mq. Per ogni 20 mc. di costruzione) oppure si riferisce ai centri urbani con grande traffico? Il nostro Comune, nella persona del Resp. Tecnico, dice che in realtà il rapporto di questa Concessione (A.I.U. denominata C2/35) é sopra i minimi perché il calcolo dell'Ufficio Tecnico prevede come minimi a standard mq. 3,5 per abitante. Nel nostro quartiere, comparto A, gli abitanti previsti negli elaborati tecnici autorizzati con Delibera Comunale erano 133 anche se ad oggi siamo già in 147 e tra poco nasceranno, per fortuna, altri bambini. 4) Nel nostro quartiere, inoltre, non c'é un parco giochi attrezzato perchè l'area che il privato/costruttore ed il Comune avevano individuato era stata oggetto di esproprio nei confronti di altro privato. Quest'ultimo si é rivolto da subito al TAR del Veneto e praticamente non abbiamo nessuna giostrina dove far divertire i nostri figli. E' prevista una regola per avere un parco giochi, in area residenziale, in quanto l'area verde é utilizzabile ma non ci sono e/o saranno giochi prima che il TAR non si esprimerà. Vi chiedo cortesemente di darmi Vs. consulenza, anche a nome dei residenti il quartiere tutti firmatari di lettere di petizione, richieste, esposto al ns. Sindaco, alla Provincia nonché al Prefetto ma non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Soprattutto sul tema SICUREZZA, art. 54 c. 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 anziché averci risposto il Sindaco ci ha risposto il responsabile tecnico del Comune ! Io ho a disposizione elaborati tecnici, Concessioni, Delibere, foto, specifiche tecniche etc., etc. ma sui punti da me sopra esposti non vi é certezza e/o corrispondenza tra Norme locali/Provinciali/Regionali e spero di ottenere qualcosa per capire se, purtroppo, un cittadino italiano debba adire a vie legali per farsi riconoscere il diritto ad uscire di casa con i figli in sicurezza. Altro problema, quello economico, anche e fosse fattibile ricorrere al TAR (ma solo per richiedere l'annullamento e/o soluzione sostitutiva della viabilità e non della parte edilizia che non mi/ci permetto/iamo di bloccare) cosa potremmo perdere economicamente etc., etc. ?
Nella Sua dettagliata lettera diverse sono le problematiche poste alla nostra attenzione. Tuttavia, risulta difficile esprimere un parere su quanto da Lei esposto visto il tecnicismo della materia. E' comunque, consigliabile rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto amministrativo, l'unico professionista che può far valere le Vostre ragioni nei confronti del Sindaco, valutando anche se ci siano i margini per una vittoria in giudizio davanti al TAR.
Con la presente pongo alla Vostra attenzione il mio problema: in data 14/02/2006 ho ricevuto una fattura inerente il consumo di acqua della mia seconda casa di proprietà da oltre 12 anni. Premetto che da 2 anni tale ditta è subentrata come gestore unico del servizio idrico del Comune di in cui risiedo. Altra considerazione è che con tale ditta non ho firmato alcun contratto ma ho dovuto accettare le loro condizioni contrattuali senza avere alternative alcune. Controllando le voci della fattura mi sono accorto che l'importo era molto elevato rispetto al consumo effettivo di acqua. Dopo un'attenta analisi mi sono reso conto che comprendeva dei recuperi tariffari legati alla precedente fattura. Questi recuperi sono dovuti ad un erroneo calcolo della fattura che pertanto è stata maggiorata del suo reale importo. Vorrei sapere se è possibile richiedere alla società la rateizzazione della fattura in quanto tale errore non è dipeso dalla mia persona. Inoltre tra le voci della fattura è presente anche un deposito cauzionale di importo pari a 50,00 euro. Tale cauzione era già stata pagata al precedente gestore (il Comune) che poi ha ceduto la gestione del servizio idrico alla suddetta ditta. Volevo sapere se è necessario che io paghi tale cauzione visto che l'ho già pagata. Altra questione è l'importo della quota fissa della seconda casa, pari a 44,00 euro annui. Considero tale importo eccessivo in quanto fino a pochi anni fa pagavo al Comune poche migliaia di lire (circa 5400 lire). È lecito una tariffa così elevata? Posso fare ricorso?
Tre sono le questioni che Lei pone alla nostra attenzione. Quanto alla prima, la richiesta di rateizzazione alla società è più che legittima e dovrebbe essere accolta dalla società stessa. Quanto alla seconda, il deposito cauzionale non va ripagato. Infine, quanto alle 44 euro annuali da pagare come quota fissa, è diffcile rispondere in quanto occorerebbe chiedere lumi direttamente alla società che pratica la suddetta tariffa, che sembra in ogni caso eccessiva.
Ad ottobre, ho chiesto alla XXXX di poter avere l'adsl XXXX. Verificata su internet la copertura e la fattibilità della cosa, ho sottoscritto il contratto on-line. Dopo una settimana mi è arrivato il modem autoinstallante e tutto smbrava procedere a meraviglia. Dopo altri 10 gg, però, l'ADSL NON FUNZIONAVA ancora. Ho segnalato il problema alla XXX (A PAGAMENTO OVVIAMENTE!!), la quale entro i 3 gg lavorativi canonici mi ha inviato un sms sul mio cellulare dicendomi che il guasto era stato risolto. Peccato che l'ADSL non funzionesse ancora. Allora ho segnalato una seconda volta il problema. E' uscito un tecnico che è venuto nella palazzina in questione , e si è limitato a dire che io l'ADSL NON AVREI POTUTO AVERLO MAI (io purtroppo non ero a casa quel giorno e i miei genitori, non essendo esperti, non hanno approfondito la questione del "perchè"). Da notare che 1 ora dopo che il tecnico aveva dato questa risposta, sul mio cellulare è arrivato un altro sms nel quale mi veniva segnalato che IL GUASTO ERA STATO RISOLTO!!! Dato che essere presi in giro non piace a nessuno, ho chiamato per la terza volta XXXX, anche perchè volevo capire: la mia è una palazzina di 6 appartamenti, in pieno centro a Legnano. Siamo certi che la copertura c'è, anche perchè su 6 inquilini, 2 hanno l'ADSL da anni. Un inquilino non è interessato, mentre gli altri 3 (tra cui ovviamente io) NON RIUSCIAMO AD AVERLO. Questa volta finalmente ho trovato un tecnico più disponibile e gentile che è uscito e mi ha spiegato la questione: nel nostro palazzo siamo tutti sotto il cosiddetto sistema MT4 ( secoli fa la XXX faceva così gli impianti). Ciò vuole dire che io condivido il cavo con altri 3 utenti e che solo pochi possono avere ADSL. In pratica: chi primo arriva, meglio alloggia..... Evidentemente, i 2 inquilini che si sono mossi prima hanno potuto usufruire del servizio, noi altri 3 ritardatari, NO. Sempre il tecnico mi ha detto che si sarebbe attivato per segnalare il problema alla XXXX: sarebbe bastato fare un intervento tecnico e tirare un cavo (secondo le tecnologie attuali), mettendo così in condizioni anche noi di avere il tanto sospirato ADSL. Dal 24 novembre non ho più saputo nulla. Così venerdì 12 u.s. ho richiamato per la quarta volta la XXXX. Al telefono mi hanno detto che a loro l'intervento risultava essere stato fatto. "Si colleghi e vedrà che funziona". Io ho cercato di collegarmi, ma l'errore era sempre lo stesso. Dopo 10 minuti ho dunque richiamato per la quinta volta. (Piccolo particolare: ogni volta devi rispiegare il problema dall'inizio, così perdi tempo ed intanto paghi la XXXX per il suo disservizio). Sabato mi ha chiamato il tecnico , segnalandomi che effettivamente ero ancora sotto MT4 e non era stato fatto alcun intervento impiantistico. Allora ho chiesto:"Ma c'è una soluzione oppure no?". Risposta:" O qualcuno dei 2 inquilini che già hanno l'ADSL vi rinuncia!!!!?? (Direi utopia nel 2007), oppure la XXXX cambia l'impianto. Io purtroppo non posso fare altro che segnalare il problema al mio superiore ma di più non posso fare per aiutarla". Ad oggi io NON ho avuto risposta e mi sembra davvero ANACRONISTICO che nel 2007 ci siano questi problemi e che non vengano risolti. Anche perchè FINO A QUANDO XXXX NON FARA' L'INTERVENTO SULLA CENTRALINA, NOI NON POTREMO MAI AVERE L'ADSL NEANCHE CON ALTRI OPERATORI !!!!!! Ma non c'era il libero mercato?? Prima l'ADSL non mi interessava più di tanto. Ma adesso che faccio la consulente e spesso lavoro da casa è FONDAMENTALE. A volte, solo per aprire e leggere la posta, ci impiego 45 minuti!! Non le dico se devo fare ricerche su internet. Per favore mi può suggerire come muovermi?? Consideri che uno dei miei vicini si è rivolto al giudice di pace a settembre 2006, ma non ha ancora avuto nessun ritorno.
La Sua denuncia - mancata copertura adsl nonostante l'attivazione del relativo servizio - non è la sola a essere pervenuta alla nostra attenzione. Dalla Sua lettera emerge che Lei ha sollecitato l'intervento dei tecnici XXXX via telefono. E' senz'altro una strada percorribile, ma, visti gli scarsi risultati ottenuti, è consigliabiile intervenire con un sollecito scritto (con raccomandata A.R. - l'indirizzo lo trova sulla bolletta telecom!) in cui far presente che la Sua abitazione risulta essere ancora "isolata" da un punto di vista tecnologico (il sistema MT4 è ormai superato!). Qualora, nonostante il sollecito scritto, l'attesa per l'installazione della linea adsl dovesse prolungarsi ancora, sarà possibile chiedere - con l'ausilio di un avvocato - il risarcimento danni alla Telecom per i ritardi nell'esecuzione dei lavori più volte sollecitati.