Vivo in un condominio con parcheggio condominiale. Premetto che adoro gli animali e ho 2 gatti in casa però ci sono 2 famiglie ognuna delle quali possiede un cane che quotidianamente porta fuori per fare i loro bisognini sprovvisti di guinzaglio e di palettina per raccoglierli. Questi cani vengono lasciati liberi di correre e di sporcare le parti comuni del condominio, quindi parcheggio e corridoi che portano alle 3 entrate del condominio, creando una cattiva immagine per gli ospiti dei condomini e cattivi odori già dal mattino per i condomini stessi in quanto in 2 anni mai una volta i proprietari hanno provveduto alla pulizia dei bisogni dei loro cani. I proprietari sono stati richiamati molte volte anche dall'amministratore di condominio che ha anche provveduto a scrivere dei cartelli che a nulla sono serviti, nessun risultato neanche con le lamentele facendogli capire che è pericoloso per i cani girare senza guinzaglio perchè oltre a fare i bisogni nel parcheggio condominiale attraversano la strada per andare nel parcheggio di un locale chiuso da qualche anno. Tutto questo liberi con le macchine che passano.
Per risolvere il caso da Lei prospettato di cose se ne possono fare tante, potendo ricorrere anche all'autorità giudiziaria civile o penale. Sotto il profilo civilisto, potendo nascere il problema che gli animali ammessi in condominio turbino la quiete e la sicurezza dei condomini, a ques'ultimi è concessa la tutela prevista dall'art. 844 del codice civile in materia di immissioni. Sul punto, è stato affermato in giurisprudenza che "la detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all'art. 844 cod. civ., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità attuale...". Sotto quello penalistico, recentemente la Cassazione è intervenuta per rispondere al seguente quesito: per le emissioni di odori nauseabondi causati dalla presenza nel giardino di casa di numerosi animali domestici che cosa rischia il proprietario? Ebbene, ecco la risposta: rischia di essere ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 674 c.p.. E’ quanto accaduto ad una signora condannata alla pena di un’ammenda e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (la vicina di casa) per avere, mediante la detenzione nel proprio giardino di trenta gatti e quattro cani, provocato emissioni di gas nauseabondi, provenienti da escrementi ed urine degli animali, atti a creare molestie ai vicini. La condanna inflitta alla signora dal Tribunale è stata confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 19206 del 13.05.2008), la quale ha ricordato che il reato previsto dall’art. 674 c.p. non punisce soltanto “le emissioni di gas, vapori o fumo idonei ad imbrattare o cagionare molestie alle persone provenienti da attività produttive nei casi non consentiti dalla legge, ma anche tutte quelle esalazioni maleodoranti comunque imputabili all’attività umana, quali ad esempio quelle provenienti dalla presenza nel proprio giardino di numerosi animali senza l’adozione di cautele idonee ad evitare disturbo o molestie ai vicini”. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “in tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL”. In definitiva, prima di ricorrere all'estremo rimedio delle suddette azioni legali, consiglio - tramite avvocato - di inviare una raccomanda a/r ai condomini "maleducati" invitandoli ad adottare per il loro cani cautele idonee - guinzaglio, pulizia degli escrementi - ad evitare disturbo e molestie agli altri condomini e soprattutto illustrando nella stessa missiva i rischi civili o penali che potrebbero correre in caso di mancato accoglimento delle sopra elencate legittime richieste.
Sono un appassionato di equitazione e da tanti anni vado spesso in campagna per lunghi trekking. Puroppo io e tanti altri appassionati come me, abbiamo notato che è sempre più difficile percorrere strade non asfaltate, carraie, mulattiere, ecc. perchè spesso queste sono situate sul fondo di qualcuno che, dichiarandosi proprietario, non vuole che si passi, anche se non facciamo alcun danno. E' allora mi chiedo e vi chiedo: questi proprietari possono impedire il passaggio? Se queste carraie o sentieri sono cd "interpoderali", significa che collegano un sentiero ad un altro e quindi significa pure che, pur private, devono poter essere percorse da tutti, giusto? Ultima domanda: spesso a cavallo passiamo su campi cercando di stare al limite con il fosso di scolo delle acque che si trova a fianco di quasi tutti i poderi e/o li separa dall strada (un tempo tra il campo coltivato e questi argini i contadini lasciavano comuqnue questi sempre almeno mezzo metro); il fatto è che stare sul margine di questi fossetti è diventato sempre più difficile perchè i contadini ormai non rispettano più nulla e se possono arano la terra fin quasi dentro i fossi ed i torrenti. Domanda: ma lo possono fare? Non devono rispettare delle distanze legali e lasciar stare la terra che si trova entro una certa misura da argini, rive di fiumi o torrenti o canali o fossi?
Premesso che la giurisprudenza, in più di un’occasione, ha chiarito che “rientra nella nozione di strada ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all’uso esclusivo di privati proprietari” è evidente che laddove non vi sia alcun segnale che vieti l’accesso o il passaggio (perché per l’appunto proprietà privata), questo sarà liberamente consentito. Le ricordo, inoltre, che ai sensi dell’art. 184 del Nuovo Codice della Strada “per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione” oltre ad evitare che possano causare danno anche all’ambiente naturale. Quanto al secondo quesito, la risposta è contenuta generalmente nei regolamenti comunali o nei regolamenti di polizia rurale sempre approvati mediante delibera comunale e generalmente tali norme vietano ai frontisti confinanti con le strade pubbliche comunali, vicinali e interpoderali o con i fossi di uso pubblico o privato, di arare i loro fondi sul lembo delle strade o dei fossi; tuttavia Le consiglio di leggere attentamente cosa prevede la normativa del Suo comune, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.
Per i trasferimenti all'estero di cani e di gatti quale documentazione è necessaria?
Se ci si reca all'estero col proprio animale, prima di partire sarebbe buona norma raccogliere tutte le informazioni possibili circa le norme sanitarie richieste (es. vaccinazioni) dal Paese che s'intende visitare; infatti gli obblighi sanitari per il cane o per il gatto variano da Stato a Stato. E' necessario, dunque, informarsi direttamente al Servizio sanitario o al Consolato.
Rilevante novità riguarda i trasferimenti degli animali da compagnia all'interno degli Stati dell'Unione Europea. Infatti, dal 1° ottobre 2004 è operativo il regolamento CE n. 998 del 2003 che ha introdotto l'obbligo, a carico dei proprietari di cani, gatti e furetti, di avere il passaporto europeo (rilasciato dai veterinari delle Aziende sanitarie locali e da rinnovare ogni 5 anni) per spostarsi al di fuori dei confini nazionali, ma all'interno dell'Unione Europea. Il provvedimento riguarda quattordici milioni di cani e di gatti e qualche migliaio di furetti e di fatto sancisce l'obbligo di un documento identificativo per questi animali da compagnia. Nel documento devono essere indicati: razza, nome, sesso, data di nascita, peso, altezza al garrese, colore del manto; facoltativa è la foto. Il passaporto deve contenere inoltre la certificazione di tutte le vaccinazioni effettuate (es. antirabbica; nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi).
Sulla prima pagina del documento deve essere indicato obbligatoriamente il numero (a nove cifre) di identificazione dell'animale. Tale numero corrisponde a quello del tatuaggio o del microchip inserito nel corpo dell'animale, obbligatorio già dal 1° gennaio 2005 per gli animali di recente acquisto.
Il guinzaglio è obbligatorio per tutti i cani?
E? di poco tempo fa la notizia uscita su tutti i giornali di una decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito l?obbligo di guinzaglio anche per cani addestrati. Precisamente, la Cassazione ha stabilito che tutti i cani che hanno una altezza al garrese superiore ai trenta centimetri e abbiano compiuto 8 mesi ? anche se non compresi tra le razze pericolose indicate nell?ordinanza del Ministero della sanità del 2004 ? devono essere tenuti al guinzaglio dal padrone che li porta a spasso, anche se hanno ricevuto un addestramento ?alla convivenza? con gli altri cani e le persone.
Nella sentenza è stato spiegato che ?le regole di prudenza vanno usate indipendentemente dal fatto che il cane sia mansueto o meno, addestrato o meno a convivere con altri cani o persone, essendo prevedibile che per le più svariate ragioni esso possa avere un comportamento pericoloso?. Di conseguenza ?il proprietario di un animale, anche docile, ma con una certa prestanza fisica dovuta alla taglia e tale da costituire un pericolo per altri animali e persone quando viene lasciato libero, ha il dovere di custodia che gli impone di adottare le precauzioni che eliminano questo pericolo, non bastando il solo addestramento alla convivenza?.
Che cosa prevede la legge in materia di accesso dei cani guida delle persone prive di vista sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico?
Secondo la legge 8 febbraio 2006, n. 60, che ha modificato la legge 14 febbraio 1974, n. 37, rischia una multa da 500 a 2500 euro chiunque ostacolerà l'ingresso dei cani guida per privi di vista negli esercizi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico.
Esattamente l'articolo unico del provvedimento in materia di accesso dei cani guida delle persone prive di vista sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico recita quanto segue:
"Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata".
A quali regole occorre attenersi quando si viaggia (in auto, treno, aereo o nave) con il proprio cane o con il proprio gatto?
Quando si viaggia con il proprio cane o con il proprio gatto in automobile è necessario rispettare quanto previsto dall'art. 169, comma 6, del Codice della strada che testualmente dispone: "Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficiale provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri".
Se si preferisce viaggiare in treno è opportuno informarsi adeguatamente presso gli uffici di Trenitalia, in quanto, a seconda del tipo di treno sul quale si viaggia, sono previste diverse modalità di trasporto. E' comunque importante sapere che in treno è consentito trasportare gratuitamente piccoli animali domestici, purché chiusi in apposite gabbiette. Inoltre, sono ammessi, sempre gratuitamente, in qualunque treno e classe, i cani che accompagnano persone non vedenti.
In caso di viaggio in aereo è consigliabile, al momento della prenotazione, controllare come sono regolamentati dalla Compagnia aerea prescelta i servizi di trasporto di cani e gatti; ciò in quanto non esiste una regolamentazione unica per tutte le Compagnie aeree.
Se, infine, si viaggia in nave o in traghetto, i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola; i gatti, invece, nell'apposito trasportino. Inoltre, i cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina con il padrone previo consenso delle altre persone a bordo, mentre i cani di taglia grande o media possono alloggiare negli appositi canili di bordo, anche se generalmente viene consentito di tenerli sul ponte con il padrone purché muniti di guinzaglio e museruola.
Che cosa rischia chi maltratta gli animali?
Rischia le pesanti conseguenze previste dalla legge n. 189 del 20 luglio 2004, che ha fortemente inasprito le sanzioni per i maltrattamenti, i combattimenti clandestini, le competizioni non autorizzate e l'abbandono di animali.
Ecco le principali sanzioni:
- chi maltratta un animale, per crudeltà o senza necessità, rischia la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3000 a 15000 euro;
- l'uccisione, per crudeltà o senza necessità, comporta la reclusione da 3 a 18 mesi;
- per l'abbandono di animali si rischia l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1000 a 10000 euro;
- la detenzione incompatibile con la natura degli animali comporta l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1000 a 10000 euro;
- spettacoli o manifestazioni con sevizie o strazio: reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3 mila a 15 mila euro; aumento di un terzo della pena se vi sono scommesse clandestine o se ne deriva la morte dell'animale impiegato;
- competizioni fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 5 mila a 160 mila euro per chi li promuove, li organizza o li dirige; aumento di un terzo della pena se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate oppure sono promosse attraverso video;
- allevamento, addestramento, fornitura d'animali per combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5 mila a 30 mila euro;
- effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5 mila a 30 mila euro;
- produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani o gatti: arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da 5 mila a 100 mila euro, confisca e distruzione del materiale;
- sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da 3 mesi ad 1 anno o multa da 3000 mila a 15 mila euro.
Se un cane morde una persona, il padrone è tenuto a risarcire i danni cagionati dal suo animale?
La risposta è affermativa; il padrone è, infatti, tenuto a risarcire i danni ai sensi dell'art. 2052 del codice civile, che espressamente recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
La Cassazione, in una recente sentenza (n. 6454/2007), accogliendo il ricorso di una signora che chiedeva il risarcimento in toto dei danni subiti in conseguenza di un morso al volto ricevuto dal cane di proprietà di una coppia di amici mentre era in visita presso la loro abitazione, ha precisato che "la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che per i danni cagionati dall'animale al terzo il proprietario risponde in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Ne consegue altresì che se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita...non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero, e non in parte, secondo una graduazione di colpe tra il medesimo e il danneggiato".
Che cosa prevede la nuova regolamentazione europea sul benessere degli animali durante il trasporto?
Dal 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova regolamentazione europea sul benessere degli animali durante il trasporto, una legislazione come ha spiegato il commissario europeo per la salute e protezione dei consumatori Markos Kyprianou finalizzata a "ridurre lo stress e i danni che gli animali possono subire durante i viaggi via terra o via mare".
E' importante sottolineare che il regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto non si applica soltanto ai trasportatori propriamente detti, ma coinvolge anche gli allevatori, i commercianti, gli operatori dei centri di raccolta, dei posti di controllo e dei macelli, in quanto le operazioni di carico e scarico degli animali rappresentano altri significativi momenti di stress legati ai trasporti.
La nuova normativa prevede che tutti gli operatori e il loro personale debbano essere adeguatamente formati; in particolare, gli autisti e gli accompagnatori devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato in seguito a una formazione completa sul benessere degli animali durante il trasporto e sancita dal superamento di un esame da parte di un organismo indipendente abilitato dalle autorità competenti.
Schematicamente riportiamo le altre principali novità contenute nel regolamento:
i trasportatori devono essere in possesso di un'autorizzazione al trasporto di animali rilasciata dalla Asl; tale autorizzazione sarà diversa a seconda si tratti di lunghi viaggi (oltre le 8 ore) o di viaggi che durano meno di 8 ore;
i mezzi destinati ai lunghi viaggi dovranno essere omologati dal personale del Servizio Veterinario delle Asl e riconosciuti idonei al trasporto degli animali tramite rilascio del certificato di omologazione;
è obbligatorio l'uso di sistemi di navigazione satellitare a partire dal 2007 per i mezzi di nuova immatricolazione e dal 2009 per tutti gli altri;
nel caso di lunghi viaggi tra più Stati membri, i trasportatori devono essere muniti di un giornale di viaggio stabilito dall'organizzatore del trasporto secondo un modello armonizzato e che comprende varie informazioni sul viaggio (identificazione degli animali e delle persone che se ne occupano, luoghi di partenza e di destinazione, controlli effettuati nei vari momenti del trasporto, ecc.);
i trasportatori sono tenuti a montare attrezzature che garantiscano il microclima all'interno e la regolare fornitura di acqua;
è vietato il trasporto di certi animali, come quelli giovanissimi (i vitelli di meno di 10 giorni, i suini di meno di 3 settimane e gli agnelli di meno di 1 settimana), tranne se il percorso è inferiore a 100 km.; è vietato anche il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto;
per il trasporto di lunga durata dei cavalli, è previsto l'obbligo di utilizzare sistematicamente stalli individuali;
le autorità competenti devono organizzare controlli nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti d'ispezione alle frontiere. Inoltre, in qualsiasi momento del viaggio, possono essere effettuati controlli supplementari, estemporanei o mirati. Durante i controlli, l'autorità competente deve verificare, oltre alle informazioni riportate nel giornale di viaggio, la validità delle autorizzazioni, i certificati di omologazione e di idoneità. I veterinari ufficiali devono anche verificare lo stato degli animali e la loro idoneità a proseguire il viaggio. In caso di trasporto via mare, devono essere verificate anche le condizioni e la conformità della nave adibita al trasporto.
Rispetto alla vecchia regolamentazione, rimangono immutate le disposizioni relative alla durata di percorso e ai riposi previsti per gli animali, vale a dire:
per gli animali non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea, il regolamento prevede 9 ore di viaggio, poi un'ora di riposo per l'abbeveraggio, poi 9 ore di viaggio;
per i suini, 24 ore di viaggio, qualora l'abbeveraggio sia possibile in modo continuo;
per i cavalli, 24 ore di viaggio con abbeveraggio ogni 8 ore;
per i bovini, gli ovini e i caprini, 14 ore di viaggio, poi un'ora di riposo per l'abbeveraggio, poi 14 ore di viaggio.